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Comune Alghero: 'Gioco vietato dopo le 20 e a 300 metri da luoghi sensibili'

31 marzo 2017 - 14:00

Il Comune di Alghero (Ss) vara un'ordinanza contro il Gap che spegne gli apparecchi da gioco dopo le 20 e a 300 metri dai luoghi sensibili.

Scritto da Redazione
Comune Alghero: 'Gioco vietato dopo le 20 e a 300 metri da luoghi sensibili'

"Un provvedimento con una doppia natura e cioè di regolazione di orari di esercizio delle attività sopra descritte e contingibile ed urgente per quanto attiene all’apertura di nuove attività, a tutela della comunità locale volto a limitare l’uso degli apparecchi automatici per il gioco d’azzardo lecito, senza impedire del tutto il loro utilizzo, per non menomare la libertà d’impresa, fintanto che tale attività sarà annoverata tra quelle consentite dalla legge".

Questa la motivazione su cui si basa l'ordinanza appena varata dal Comune di Alghero (Ss), intitolata "Determinazione delle distanze minime dai luoghi sensibili per l’utilizzo degli apparecchi da gioco e l’ubicazione di sale da gioco e sale scommesse e disciplina degli orari relativi a tali attività".


L'ordinanza, si legge nella presentazione, si fonda sui dati sulla diffusione del Gap contenuti nel report di sintesi sull’area Città/Distretto di Alghero stilato dal Ser.D. dell'Asl di Sassari, e resterà valida "almeno fino all’entrata in vigore di apposite disposizioni regionali e/o comunali". Il tutto mentre la Giunta della Sardegna, complice la discussione del Bilancio, ha annunciato l'intenzione di emanare quanto prima una delibera sul contrasto al Gap, in risposta all'assenza di una legge regionale in materia.


DISTANZIOMETRO E LIMITI ORARI - Il provvedimento vieta "l’apertura di sale da gioco, sia tradizionali che Vlt, e di spazi per il gioco o l’installazione di apparecchi di cui al comma 6 articolo 110 Tulps localizzati a meno di 300 metri misurati secondo il percorso pedonale più breve da: istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado, luoghi di culto, centri di aggregazione sociale, centri giovanili o altre strutture culturali, ricreative e sportive frequentate principalmente dai giovani, o da strutture residenziali o semi-residenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale". Inoltre, prescrive il rispetto di orari di esercizio compresi dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 20 di tutti i giorni, compresi i festivi, per l’attività di sala gioco e di utilizzo degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincite in denaro tanto nelle sale gioco autorizzate ex art. 86 Tulps (ad esclusione delle sale biliardo e delle sale bowling) quanto negli esercizi autorizzati ex art. 86 del Tulps (bar, ristoranti, alberghi, rivendite tabacchi, esercizi commerciali, circoli ricreativi, ricevitorie lotto ecc.) e negli esercizi autorizzati ex art. 88 del Tulps (agenzie di scommesse, sale bingo, sale Vlt, ecc.).

GLI OBBLIGHI PER GLI ESERCENTI - Gli apparecchi, "nelle ore di sospensione del funzionamento, devono essere spenti tramite l’apposito interruttore elettrico di ogni singolo apparecchio e essere mantenuti non accessibili.
In tutti gli esercizi in cui sono installati apparecchi da gioco in denaro, il titolare della relativa autorizzazione di esercizio, o titolo equivalente, è tenuto ad osservare, oltre a quanto sopra indicato, anche le seguenti disposizioni: obbligo di esposizione di un apposito cartello (di dimensioni minime cm 20x30), in luogo ben visibile al pubblico, contenente in caratteri evidenti formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincita in denaro, nonché le altre prescrizioni previste dalla Legge; obbligo di esposizione all’esterno del locale di un cartello indicante l’orario di apertura delle sale giochi e/o di funzionamento degli apparecchi".

LE SANZIONI - Fatta salva "l’applicazione di altre disposizioni di legge, nonché delle previsioni del Codice penale in particolare dell’articolo 650 c.p., la violazione alle disposizioni previste dalla presente Ordinanza comporta la sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 7 bis del decreto legislativo 13 gennaio 2000 n. 267, con l’applicazione dei principi di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689.
In caso di particolare gravità o recidiva, si applicherà per un periodo da uno a sette giorni la sospensione del funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro di cui all’art.110 del Tulps. La recidiva si verifica qualora la violazione delle disposizioni sia stata commessa per due volte nell’arco di un anno, anche laddove il responsabile abbia proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione ai sensi dell’art. 16 della Legge 24.11.1981 n. 689 e s.m.i.".
 

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