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Piemonte, Bertola: 'Gioco, più luoghi sensibili e apparecchi fermi 10 ore'

12 novembre 2019 - 14:33

Giorgio Bertola (M5S) presenta proposta per modificare legge del Piemonte sul gioco, apparecchi spenti il primo giorno di pagamento delle pensioni e per 10 ore al giorno.

Scritto da Fm
Piemonte, Bertola: 'Gioco, più luoghi sensibili e apparecchi fermi 10 ore'

S'intitola "Modifiche alla legge regionale 2 maggio 2016, n. 9 (Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico)" la proposta appena depositata in Piemonte dal consigliere Giorgio Bertola (M5S), con lo scopo di apportare alcuni "correttivi" alla normativa vigente, intervenendo in particolare sulla collocazione degli apparecchi per il gioco lecito e sulle limitazioni all’esercizio del gioco, di cui agli articoli 5 e 6 del testo vigente.

 

Il progetto, che in qualche modo si "oppone" all'intenzione della nuova maggioranza di modificare sì la legge esistente, ma soprattutto di tutelare gli occupati e le aziende del settore oltre che di potenziare le attività di prevenzione del Gap, è stato assegnato per l'esame congiunto in sede referente alla III e IV commissione permanente.

 

Nella relazione di accompagnamento del testo, Bertola ricorda che "La caratteristica principale che contraddistingue la l.r. 9/2016 è la promozione di interventi finalizzati: a) alla prevenzione ed al contrasto del gioco d'azzardo in forma problematica o patologica, nonché al trattamento terapeutico ed al recupero dei soggetti che ne sono affetti ed al supporto delle loro famiglie, nell'ambito delle competenze regionali in materia socio-sanitaria; b) alla diffusione ed alla divulgazione dell'utilizzo responsabile del denaro attraverso attività di educazione, informazione, divulgazione e sensibilizzazione anche in relazione ai contenuti dei diversi giochi a rischio di sviluppare dipendenza; c) al rafforzamento della cultura del gioco misurato, responsabile e consapevole, e al contrasto, alla prevenzione ed alla riduzione del rischio della dipendenza dal gioco; d) a stabilire misure volte al contenimento dell'impatto negativo delle attività connesse alla pratica del gioco sul tessuto sociale, sull'educazione e formazione delle nuove generazioni.
Rispetto all’ultimo punto tra le misure adottate dai Comuni a seguito di questa legge alcune si sono rivelate particolarmente efficaci (come verrà dimostrato più avanti nella trattazione): la distanza dai luoghi sensibili, scuole, luoghi di culto, sportelli del bancomat, per citare i principale, le limitazioni all'esercizio del gioco, che i Comuni sono autorizzati a disciplinare, il divieto di gioco ai minori, il divieto di oscurare le vetrine dei locali e il divieto di qualsiasi attività pubblicitaria relativa alle sale da gioco e scommesse o all’installazione delle slot machine e la concessione di spazi pubblicitari da parte delle aziende del trasporto pubblico locale e regionale.
Come già accennato queste misure, insieme alle attività messe in atto da enti locali e regionali relative a prevenzione ed informazione sul gioco d’azzardo, si sono rivelate efficaci e rispondenti all’obiettivo iniziale definito dalla legge.
Questo risultato è dimostrato da una ricerca condotta da Ires, l’Istituto di ricerche economiche e sociali per il Piemonte. In questa ricerca intitolata 'Il gioco d’azzardo in Piemonte - Prima e dopo la legge regionale n. 9/2016' vengono messi a confronto diversi parametri relativi al gioco d’azzardo. I dati del volume del gioco e delle perdite in Piemonte sono in netta controtendenza rispetto alla media italiana, infatti non solo non sono aumentati come nel resto della Penisola, ma nel 2018 sono diminuiti per effetto della legge entrata in vigore. Infine i dati della ricerca dimostrano che non è avvenuto un effetto sostitutivo del gioco nelle sale slot con il gioco online, quest’ultimo sebbene continui ad aumentare, non ha raggiunto un livello pari alla media nazionale. Risultati che sono dunque di ulteriore spinta al miglioramento della normativa sul gioco d’azzardo e per tale ragione si rende necessario e auspicabile l’arricchimento e il perfezionamento dell’articolato attraverso la seguente nuova proposta di legge che introduce alla l.r. 9/2016 alcune importanti modifiche.
Con l’articolo 1 della proposta si integra l’elenco dei luoghi sensibili rispetto ai quali è vietata la collocazione degli apparecchi per il gioco, entro la distanza individuata secondo la dimensione del comune, e si dispone l’applicabilità del divieto anche nel caso in cui gli apparecchi per il gioco e i luoghi sensibili insistano su comuni diversi, assegnando la responsabilità dell’attività istruttoria al comune sede del luogo sensibile e l’attività di controllo al comune sede del locale di esercizio del gioco.
Con il successivo articolo 2, nell’ambito della competenza dei comuni, si interviene sulle limitazioni temporali all’esercizio del gioco dettando la misura massima di funzionamento. È altresì disposto il fermo degli apparecchi per il primo giorno di pagamento delle pensioni. La proposta non comporta nuovi oneri per il bilancio regionale".
 
 
LA PROPOSTA - Questi i tre articoli che compongono la proposta di legge.
Art. 1. (Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 2 maggio 2016, n. 9)
1. Dopo la lettera i) del comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 2 maggio 2016, n. 9 (Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico), sono aggiunte le seguenti: "i bis). uffici postali; i ter). servizi di trasferimento denaro (money transfer).”.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 2 maggio 2016 n. 9 è aggiunto il seguente: "1 bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche se gli apparecchi per il gioco di cui all’articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931, sono collocati in un comune differente da quello sul quale insiste il luogo sensibile. 1 ter. Nei casi di cui al comma 1 bis, l’attività istruttoria per l’applicazione della norma di cui al comma 1 è in capo alla responsabilità del comune sede del luogo sensibile. L’attività di controllo è esercitata invece dal comune nel quale è collocato l’apparecchio di gioco, una volta informato dall’amministrazione confinante sede del luogo sensibile".
 
Art. 2. (Modifiche all’articolo 6 della l.r. 9/2016)
1. Il comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 9/2016 è sostituito dal seguente: "1. I comuni, per esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica, nonché di circolazione stradale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, dispongono limitazioni temporali all’esercizio del gioco tramite gli apparecchi di cui all’articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931, nella misura massima di dieci ore di funzionamento suddivise in almeno due differenti fasce orarie, all’interno delle sale da gioco, delle sale scommesse, degli esercizi pubblici e commerciali, dei circoli privati e di tutti i locali pubblici od aperti al pubblico di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d).".
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 9/2016 è aggiunto il seguente: "1 bis. Il primo giorno del pagamento delle pensioni di ciascun mese gli apparecchi di gioco di cui all’articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931, sono disattivati per l’intera giornata.".
 
Art. 3. (Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dalla presente legge non derivano maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
 

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