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Anacapri: il sindaco Cerrotta "Lanceremo un referendum popolare su regolamento gioco"

17 novembre 2014 - 15:13

Un referendum popolare per coinvolgere i cittadini sul tema delle distanze delle sale da gioco dai luoghi considerati sensibile. È quanto ha deciso di fare il sindaco di Anacapri (Napoli), Franco Cerrotta, il quale nella seduta del consiglio comunale del prossimo 26 novembre ha inserito all'ordine del giorno il regolamento da proporre all'assemblea cittadina per l'indizione del referendum consultivo, come prevede lo statuto comunale.

Scritto da Sm
Anacapri: il sindaco Cerrotta "Lanceremo un referendum popolare su regolamento gioco"

 

 

“Abbiamo fatto un regolamento che vieta slot machine e Vlt a 150 metri dai ‘luoghi sensibili’. È un regolamento di tipo retroattivo, ovvero vale anche per chi ha già una sala, ma diamo un anno di tempo agli esercenti per la dismissione delle sale con apparecchi da gioco con vincita in denaro, che sono vicine ai luoghi sensibili. In considerazione del fatto che il tema del gioco è sentito anche dalla popolazione, abbiamo pensato di lanciare questo referendum popolare, chiedendo ai cittadini se condividono l’azione dell’amministrazione nella limitazione delle sale da gioco. Inoltre vogliamo creare degli incontri informativi sul tema della dipendenza da gioco, magari coinvolgendo personaggi famosi che hanno avuto esperienze di questo tipo”. È quanto afferma a Gioconews.it il promo cittadino, che prosegue: “Sul fronte delega fiscale (che prevede un riordino del settore del gioco pubblico, ndr) credo che comunque i tempi per l’attuazione siano ancora lunghi, quindi dobbiamo proseguire con azioni a livello locale, dato che il problema esiste”.

IL REGOLAMENTO NEL DETTAGLIO:

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina le licenze e le autorizzazioni di competenza comunale relative all'esercizio di giochi leciti in conformità a quanto previsto dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e s.m.i., d'ora innanzi TULPS.

2. Le tipologie dei giochi trattati dal presente regolamento sono:

a)         quelle previste dall'art. 110 comma 6 del TULPS, cosiddette new slot e VLT, giochi leciti esercitati in apposite sale pubbliche da gioco, sale dedicate, sale biliardi, agenzie per la raccolta di scommesse ippiche e sportive, agenzie di scommesse; negozi di gioco sale bingo; alberghi, locande e pensioni; trattorie, osterie e ristoranti, caffè, enoteche e bar con somministrazione di bevande alcoliche e non, stabilimenti balneari e piscine, rivendite di tabacchi ed attività commerciali;

b)         apparecchi dell'articolo 110, comma 7 del TULPS;

c)         apparecchi meccanici ed elettromeccanici (AM): Biliardo e apparecchi similari attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo; elettrogrammofono e apparecchi similari attivabili a moneta o gettone ("juke box"); apparecchi meccanici attivabili a moneta o gettone

ovvero affittati a tempo: calcio balilla - bigliardini e apparecchi similari; Apparecchi elettromeccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo ( flipper, gioco elettromeccanico dei dardi , cosiddette freccette e apparecchi similari apparecchi meccanici e/o elettromeccanici per bambini attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo: congegno a vibrazione tipo "Kiddie rides" e apparecchi similari; apparecchi elettromeccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo: gioco a gettone azionato da ruspe e apparecchi similari.

3. Sono escluse dal campo di applicazione del presente regolamento le forme di intrattenimento esercitate su area pubblica e quelle nelle quali è prevalente l'attività di intrattenimento mediante forme di spettacolo.

ART.2 - FINALITA' E PRINCIPI GENERALI

Il Comune, con il presente Regolamento, si prefigge l'obiettivo di garantire che la diffusione dei locali in cui si pratica il gioco lecito avvenga evitando effetti pregiudizievoli per la sicurezza urbana, la viabilità, l'inquinamento acustico e la quiete pubblica e limitando le conseguenze sociali dell'offerta dei giochi su fasce di consumatori psicologicamente più deboli, nonché la dequalificazione territoriale e del valore degli immobili.

Le procedure amministrative connesse all'apertura, svolgimento, modificazione e cessazione delle attività economiche disciplinate dal presente Regolamento si informano ai seguenti principi: tutela dei minori; tutela degli utilizzatori, con particolare riferimento alla necessità di: contenere i rischi connessi alla moltiplicazione delle offerte, delle occasioni e dei centri di intrattenimento aventi come oggetto il gioco, in funzione della prevenzione del gioco                patologico; contenere i costi sociali ed economici, oltre che umani e morali, derivanti dall'abuso del gioco, con particolare riferimento alla necessità di contenere i rischi derivanti dal fenomeno della sindrome da gioco patologico e dall'effetto che questo potrebbero avere nel contesto familiare; tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza urbana, della salute e della quiete della collettività;

3. Ai sensi dell'articolo 9 del TULPS, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di imporre vincoli, prescrizioni, obblighi o altre forme dirette o indirette di limitazione al termine di un procedimento di valutazione in relazione a: rispetto dei vincoli di destinazione urbanistica degli immobili; della prossimità dei locali sede dell'attività a luoghi di pubblico interesse di cui al successivo art. 8.

4 . I procedimenti amministrativi di cui al presente atto rientrano nella competenza dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) competente al rilascio dell'autorizzazione.

ART. 3 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 e s.m.i. , di seguito TULPS;

Regolamento di esecuzione del TULPS approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635;

Art. 38, commi 1 e 5 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

Art. 22, comma 6, della l. 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'art. 38, comma 5 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

Art. 14 bis del D.P.R. 26.10.1972 n. 640 e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreto interdirettoriale 27 ottobre 2003 concernente l'individuazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'art. 110, c. 6 e 7 del TULPS che possono essere installati in esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati, nonché le prescrizioni relative all'installazione di tali apparecchi;

Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2007 "individuazione del numero massimo di apparecchi di intrattenimento di cui all'art. 110, commi 6 e 7, del TULPS che possono essere installati per la raccolta del gioco presso i punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici";

Decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39 - pdf (196.19 KB), che ha disposto interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009 n. 77;

Decreto-legge 1 luglio 2009 n. 78 - pdf (497.50 KB), recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n. 102;

Decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 - pdf (485.29 KB), recante provvedimenti urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, che ha assorbito il Decreto Direttoriale 12 ottobre 2011, emanato in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 2, comma 3, del Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in materia di giochi pubblici;

Decreto Direttoriale 22 gennaio 2010 - pdf (52.81 KB), che ha introdotto la disciplina dei requisiti tecnici e di funzionamento dei sistemi di gioco VLT, di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del T.U.L.P.S.;

Decreto del 27 luglio 2011 del Direttore Generale dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato con cui vengono determinati i parametri numerici per l'installazione di apparecchi di gioco di cui all'art. 10, c. 6, del TULPS in esercizi commerciali ed altri;

Legge di stabilità 2011, legge 13.12.2010 n. 220; Sentenza della Corte Costituzionale n. 300 del 09.11.2011; Comunicazione del Ministero dell’Interno alle Questure ad oggetto “ sale scommesse e sale giochi. Regolamenti comunali.” del 19.04.2012 prot. 567/pass/12001/2012/GB; D.L. 13 settembre 2012 n. 158, conv. con mod. ed int. dalla l. n. 189/2012, in particolare art. 7;

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti, anche successive, nella materia.

ART. 4 - NEW SLOT

Il presente articolo disciplina gli apparecchi previsti dall'art. 110 commi 6 e 7 del TULPS comunemente detti new slot.

Detti apparecchi, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all' articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali.

Relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui al comma precedente è necessaria SCIA ex art. 86 comma 3 TULPS (prima autorizzazione): per l'installazione negli esercizi già autorizzati ai sensi dell'art.86 del TULPS per la somministrazione di alimenti e bevande, alberghi. Per l'installazione in esercizi commerciali, artigianali, rivendite di tabacchi, edicole, per l'installazione in internet point, phone center, anche se già autorizzati ai sensi dell'art.88 del TULPS. Gli apparecchi e congegni di cui al presente articolo non possono , in alcun caso, essere installati negli esercizi pubblici, qualora gli stessi si trovino nei locali di proprietà del Comune o delle società partecipate, anche se concessi o locati a terzi; in esercizi insistenti su area pubblica rilasciata in concessione, compresi gli spazi esterni. Non possono, inoltre, essere installati all'interno di circoli privati, sedi di associazioni, Società di Mutuo Soccorso e Pubbliche assistenze, non autorizzati alla somministrazione ai sensi dell'art.86 del TULPS. Nei circoli privati l'area in cui vengono installati gli apparecchi di cui sopra deve essere funzionalmente separata da quella di somministrazione. E' facoltà del SUAP predisporre ogni altro accertamento e richiedere eventuale altra documentazione integrativa che ritenesse necessaria ai fini della sicurezza, dell'ordine pubblico, della quiete della collettività e per motivi igienico-sanitari. Al titolare di somministrazione che detiene giochi all'interno del proprio locale non sono rilasciate concessioni di occupazione suolo pubblico.

ART. 5 - GIOCHI VIETATI

L'esercizio del gioco d'azzardo è vietato in tutte le sue manifestazioni e l'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie, ad eccezione degli apparecchi e congegni consentiti dalla legge statale. Sono altresì vietati tutti gli apparecchi e congegni che sono privi del nulla osta, ove necessario, dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Fatte salve le sanzioni previste nei confronti di chiunque eserciti illecitamente attività di offerta di giochi con vincita in denaro, è vietata la messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on-line, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità.

Sono vietati gli apparecchi e i congegni automatici, semiautomatici da trattenimento e da gioco di abilità che, comunque denominati, si richiamino alle regole dei giochi indicati nella tabella dei giochi proibiti, qualunque siano i simboli adottati.

ART. 6 - TABELLA DEI GIOCHI PROIBITI

Sono considerati giochi proibiti quelli indicati nell'apposita tabella predisposta dal Questore e vidimata dal Comune. In tutte le sale pubbliche da gioco o negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o alla installazione di apparecchi da gioco, deve essere esposta, in luogo ben visibile, la tabella predisposta dal Questore, nella quale oltre al divieto delle scommesse, sono indicati i giochi d'azzardo e quelli vietati per motivi di pubblico interesse.

La copia vidimata dal Sindaco o dal delegato è custodita presso i competenti uffici comunali ed è messa a disposizione sul sito istituzionale del Comune. Gli interessati potranno, quindi, adempiere all'obbligo di cui sopra semplicemente stampando il documento, senza necessità di applicarvi alcuna marca da bollo.

TITOLO II - SALE PUBBLICHE DA GIOCO, SALE SCOMMESSE, PUBBLICI ESERCIZI E ATTIVITA' COMMERCIALI IN CUI SONO INSTALLATI GIOCHI

ART. 7 - DEFINIZIONE

Ai fini dell’applicazione del presente regolamento si intendono come: sala pubblica da gioco, in seguito denominata anche "sala giochi", un’ attività di qualsiasi tipo composta da 1 o più locali, nel quale siamo messi a disposizione della clientela una gamma di giochi leciti (biliardo, apparecchi automatici o semiautomatici da gioco di vario tipo, bowling ecc.) e altre apparecchiature per intrattenimento; sale scommesse, le Agenzie per la raccolta di scommesse, in cui siano installati i giochi di cui al precedente comma 1; pubblici esercizi e attività commerciali tutti gli esercizi in cui siano installati i giochi di cui al precedente comma 1.

ART. 8 – APPLICAZIONI

Il presente regolamento va applicato per tutte le tipologie di giochi previste dall’art. 110 comma 6 del TULPS dovunque esse siano collocate.

ART. 9 - LOCALIZZAZIONI E REQUISITI DEI LOCALI

Le sale gioco, le sale scommesse ed i pubblici esercizi individuati ai sensi del precedente art. 7, nei quali        siano collocate quelle che sono state individuate come slot machine e new slot, devono essere distanti          almeno 150 metri, misurati per la distanza pedonale più breve, da:

istituti scolastici di qualsiasi grado,

luoghi di culto, intendendosi come tali anche i cimiteri; impianti sportivi e centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani; attrezzature balneari e spiagge.

Al fine di tutela della salute pubblica, per evitare che la disponibilità immediata di denaro contante costituisca incentivo al gioco, all'interno del locale non potranno essere presenti sportelli bancari, postali o bancomat e non potranno essere installati nessun tipo di tali giochi nel raggio di 150 metri da sportelli bancari, postali o bancomat. Il presente regolamento non si applica nel caso di apertura sala biliardi o sale giochi che non installi apparecchi da gioco con vincita in denaro. Ai fini della misurazione della distanza tra locali e i luoghi di cui al primo comma, essa dovrà essere misurata partendo dal centro della porta di ingresso al locale e seguendo il percorso pedonale più breve, nel rispetto del Codice della Strada, fino al centro della porta di ingresso del luogo sensibile individuato. L'esercizio delle attività di cui al presente titolo sono vietate: nei chioschi su suolo pubblico. Nel caso in cui tali attività fossero presenti in immobili locati o concessi dall'Amministrazione, non si procederà al rinnovo del contratto alla prima scadenza di legge. Il locale adibito alle attività disciplinate dal presente titolo deve essere ubicato esclusivamente al piano terra degli edifici purché non all'interno o adiacenti a unità immobiliari residenziali; non è ammesso l'utilizzo di locali interrati o seminterrati e l'accesso ai locali deve avvenire direttamente dalla pubblica via. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione il locale deve rispettare: la normativa vigente in materia di barriere architettoniche; la normativa vigente in materia di inquinamento acustico; la normativa vigente in materia igienico-sanitaria e sicurezza sui luoghi di lavoro; i regolamenti locali di Polizia Urbana; la normativa urbanistica edilizia vigente; Il locale deve rispondere ai requisiti di sorvegliabilità previsti dall'art.4 del D.M. 564/92 modificato con successivo decreto 5.8.1994 n.534.

ART. 10 - ADEMPIMENTI PER L'ESERCIZIO DI SALA PUBBLICA DA GIOCO

1. L' apertura delle sale pubbliche da gioco di cui al presente titolo, il loro trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie, il cambio di titolarità sono sempre subordinati all'ottenimento dell'autorizzazione comunale, ai sensi dell'articolo 86 del TULPS.

2. Per l'apertura di agenzie per la raccolta di scommesse ippiche e sportive e per sale dedicate all'installazione di apparecchi o sistemi di gioco VLT (Video Lottery Terminal) di cui all'art. 110 comma 6 lettera b) del TULPS, dovrà parimenti essere ottenuta la prescritta licenza di cui all'art. 88 del TULPS rilasciata dalla Questura. L'autorizzazione comunale costituisce comunque condizione di esercizio dell'attività sul territorio comunale.

3. La domanda di apertura o di trasferimento di sede di una sala pubblica da gioco è redatta su apposita modulistica scaricabile dal sito internet comunale ed inviata in via esclusivamente telematica al SUAP, corredata di tutti i documenti indicati sul modello. Tutta la corrispondenza verrà inviata dal SUAP via posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo PEC del soggetto che ha provveduto all'invio telematico della pratica.

4. In caso di richiesta di apertura di una agenzia per la raccolta di scommesse ippiche e sportive, di sale VLT (videolottery) si dovrà dichiarare anche il possesso di quanto previsto dall'art. 88 del TULPS e dalle successive eventuali normative in materia.

5. Alla domanda devono essere allegati:

una relazione descrittiva dei locali, a firma di tecnico abilitato, contenente la superficie totale ed utile degli stessi, la capienza massima, l'indicazione degli ingressi, delle eventuali uscite di sicurezza e dei servizi igienici, corredata di planimetria dei locali in scala 1:100, datata e firmata, che riporti le superfici dei locali, la loro destinazione funzionale e la disposizione degli apparecchi, con particolare riferimento a quelli appartenenti alla tipologia dell'articolo 110 comma 6 e 7 del TULPS; copia della licenza ex art.88 del TULPS (in caso di agenzie per la raccolta scommesse ippiche e sportive, sale VLT), ovvero dell'istanza; nel solo caso di locali destinati ad accogliere biliardi, relazione tecnica contenente la dichiarazione attestante la solidità del piano di appoggio (minimo 600 kg. x mq.); dichiarazione di un tecnico abilitato attestante la conformità dell'impianto elettrico alle normative vigenti in materia; copia dei nulla osta rilasciati dall'Amministrazione delle Dogane e dei Monopoli per ogni apparecchio; certificato di prevenzione incendi se del caso. L'autorizzazione è rilasciata entro 90 giorni dal ricevimento della domanda da parte del SUAP, termine decorso il quale la domanda si intende accolta (art.20 L.241/90 s.m.i.).

ART. 11 - PRESCRIZIONI DI ESERCIZIO E DIVIETI

E' ammessa la rappresentanza nella gestione dell'attività da parte di soggetto che abbia i requisiti previsti e che, a tal fine, deve risultare autorizzato. I giochi devono essere leciti e tali da non presentare rischi per l'incolumità degli utilizzatori. Gli apparecchi da gioco di cui all'art.110 comma 6 e 7 del TULPS devono essere dotati del Nulla Osta dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

In nessun caso è consentita l'installazione degli apparecchi da gioco all'esterno dei locali.

Il numero massimo degli apparecchi da gioco di cui all'art.110 C.6 del TULPS è stabilito dal Decreto 27 luglio 2011 " Determinazione dei criteri e parametri numerici quantitativi per l'installabilità di apparecchi di cui all'art.110, comma 6 del TULPS" del Ministero dell'Economia e delle Finanze e s.m.i..

La variazione del numero o della tipologia degli apparecchi da gioco nelle sale giochi è subordinata alla presentazione di Segnalazione Certificata Inizio Attività al SUAP.

Il titolare dell'esercizio commerciale, del locale ovvero del punto di offerta del gioco con vincite in denaro identifica i minori di età mediante richiesta di esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età sia manifesta.

Per la sostituzione di un apparecchio da gioco nell'ambito della stessa tipologia è sufficiente inviare al SUAP il Nulla Osta dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e la loro matricola identificativa.

Costituisce esercizio non autorizzato dell'attività di sala giochi, punito ai sensi delle vigenti normative:

il superamento dei limiti numerici previsti dalla legge;

la realizzazione, pur nel rispetto formale dei limiti numerici, di sale attrezzate, funzionalmente o strutturalmente con accesso separato dall'attività principale e dedicate all'esercizio dell'attività di intrattenimento mediante giochi e congegni.

L'attività di somministrazione è ammessa, previa SCIA da presentare al SUAP e la superficie utilizzata non potrà essere superiore a 1/4 della superficie complessiva del locale.

L'attività di somministrazione può essere svolta unicamente negli orari stabiliti per l'erogazione del gioco e non disgiuntamente all'attività di gioco stessa.

La superficie utilizzata per la somministrazione è da intendersi come attività meramente accessoria e servente rispetto a quella dell'offerta di gioco pubblico.

L'accesso all'area di somministrazione non può avvenire da ingresso diverso da quello di accesso al locale in cui si svolge il gioco e l'area di somministrazione non deve essere collocata immediatamente dopo l'ingresso al locale stesso.

L'autorizzazione comunale, la tabella dei giochi proibiti e la tariffa dei prezzi devono essere sempre tenute esposte nel locale sede dell'attività in luogo visibile e mostrate agli organi di controllo per gli accertamenti di competenza. Sono inoltre vietate le esposizioni esterne al locale di cartelli, manoscritti e/o proiezioni che pubblicizzano vincite temporali appena accadute o storiche.

E' vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio di sale da gioco.

Ai sensi dell'articolo 9 del TULPS, oltre alle condizioni previste dalle normative in vigore, chiunque eserciti le attività disciplinate dal presente regolamento deve anche osservare le eventuali prescrizioni che l'autorità comunale ritenga di imporgli nel pubblico interesse.

ART. 12 - DURATA ED EFFICACIA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Le autorizzazioni di cui all'articolo 86 e 88 del TULPS, aventi ad oggetto l'installazione degli apparecchi di cui al comma precedente, sono concesse per cinque anni e ne può essere richiesto il rinnovo dopo la scadenza;

2. Per le autorizzazioni esistenti il termine di adeguamento alla presente regolamentazione è di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente normativa;

3. Determinano l'efficacia dell'autorizzazione:

            a) la validità dei nulla osta rilasciati dall'Amministrazione delle Dogane e dei Monopoli agli apparecchi             installati;

            b) il regolare pagamento delle imposte stabilite dallo Stato sugli apparecchi installati;

            c) il possesso della tabella dei giochi proibiti.

ART. 13 - SUBINGRESSO

1. Ai fini della tutela dei valori di cui all'art. 2, il trasferimento della proprietà o della gestione dell'azienda comporta il rilascio di una nuova autorizzazione al subentrante. A tal fine il cessionario, acquisito il titolo, deve presentare apposita domanda e non può iniziare l'attività se non dopo il rilascio dell'autorizzazione.

2. L'istanza deve essere predisposta su apposita modulistica scaricabile dal sito internet comunale ed inviata in via esclusivamente telematica al SUAP, corredata di tutti i documenti indicati sul modello. Tutta la corrispondenza verrà inviata dal SUAP via posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo PEC del soggetto che ha provveduto all'invio telematico della pratica.

3. In caso di subingresso verrà verificata la corrispondenza dei locali e delle strutture con le prescrizioni previste dall'art. 9 del presente regolamento.

4. L'autorità di pubblica sicurezza può ordinare la cessazione dell'attività se l'interessato o il rappresentante esercente sia privo dei requisiti soggettivi previsti dalle vigenti normative e dal presente regolamento.

ART. 14 - REQUISITI MORALI DI ACCESSO ALL'ATTIVITA'

1. Per poter richiedere ed ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'attività, il titolare di impresa individuale deve:

            a) essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dagli artt. 11 e 92 del TULPS:

            b) non essere sottoposto a misure di prevenzione che costituiscano "cause di divieto, di decadenza o di             sospensione di cui all'art. 10 della legge 31.5.1965, n. 575" e succ. mod. (antimafia).

2. In caso di società, tutte le persone di cui al D.P.R. n.252/98, art. 2, (AMMINISTRATORI, SOCI) devono essere in possesso dei requisiti morali di cui al precedente comma 1:

            a)   per le S.N.C.: tutti i soci

            b)   per le S.A.S: e le S.A.P.A.: tutti i soci accomandatari

            c) per le S.P.A. e le S.R.L.: dall'amministratore unico oppure dal Presidente e dai Consiglieri del         Consiglio di Amministrazione.

3. I requisiti di cui sopra devono essere posseduti all'atto della presentazione della richiesta di autorizzazione e la loro perdita costituisce presupposto per la decadenza.

4. Sono fatte salve le disposizioni in materia di permesso di soggiorno per i cittadini non appartenenti all'unione Europea.

ART. 15 - CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'

1. Il titolare di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di sala giochi e assimilabili che cessa di esercitare l'attività a qualunque titolo, deve trasmettere all'Ufficio comunale competente, entro 30 giorni dalla cessazione, apposita comunicazione scritta allegando l'originale della autorizzazione stessa.

2. L'avvenuta presentazione della comunicazione di prosecuzione di attività da parte del subentrante, non esime il cedente dall'obbligo di comunicare la cessazione e restituire l'autorizzazione.

3. In caso di morte del titolare, l'obbligo di comunicazione della cessazione spetta agli eredi.

ART. 16 - REVOCA, DECADENZA, SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione comunale decade d'ufficio in caso di:

            a) perdita dei requisiti soggettivi da parte del titolare;

            b) revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività prevalente di cui agli art. 86 e 88 del TULPS;

            c) mancata attivazione dell' esercizio entro 180 giorni dal rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga per             comprovata necessità debitamente documentata;

            d) trasferimento di sede o di titolarità dell'azienda oggetto di autorizzazione ex art. 86 e 88 del TULPS;

            e) sospensione dell'attività per un periodo superiore a 8 giorni senza darne comunicazione al SUAP, così        come previsto dall'art. 99 del TULPS

            f) sospensione dell'attività per un periodo superiore a quello comunicato al Comune o, comunque,       superiore a 90 giorni, salvo proroga per comprovata necessità;

            g) su richiesta del Prefetto per motivi di ordine pubblico;

            h) recidiva o reiterazione delle violazioni previste dall'articolo 110 comma 9 del TULPS da parte del   titolare. Per recidiva e reiterazione si intende l'inosservanza per due volte alla medesima disposizione;

            i) reiterata violazione delle norme del presente Regolamento, previa contestazione dell'addebito nelle   forme e con le garanzie procedimentali di cui alla L. 241/90 e s.m.i. successivamente a provvedimento           di sospensione. Per recidiva e reiterazione si intende l'inosservanza per due volte alla medesima         disposizione;

            j) accertato e reiterato superamento dei limiti di rumore previsti dalle vigenti normative. L'accertamento           deve essere effettuato dai competenti organi di controllo, con procedura di cui al precedente punto i). Per   recidiva e reiterazione si intende l'inosservanza per due volte alla medesima disposizione;

2. L'autorizzazione comunale può essere revocata:

            a) quando il titolare non osservi i provvedimenti di sospensione o non ripristini i requisiti mancanti nei   termini indicati;

            b) nei casi stabiliti dal Comune per motivi di pubblico interesse, quali a titolo esemplificativo sicurezza urbana, quiete pubblica, viabilità;

            c) quando al titolare per due volte nell'arco di 12 mesi viene assegnata la sospensione di cui al comma 5.

3. L'autorizzazione comunale può essere sospesa:

            a) quando venga meno la sorvegliabilità dei locali. L'attività è sospesa per una durata non inferiore a tre           giorni e non superiore a novanta giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata   necessità e previa motivata istanza, il titolare può riprendere l'attività, ripristinati i requisiti mancanti;

            b) nel caso in cui l'esercente non rispetti gli orari, le prescrizioni e le eventuali indicazioni operative       decise dal Comune, nonché le disposizioni previste dalle normative vigenti e dal presente Regolamento.

L'attività può essere sospesa per motivi di igiene e per inosservanza delle norme contenute nel presente regolamento. Qualora il titolare non provveda al ripristino delle condizioni prescritte dall'autorità entro i termini dalla stessa stabiliti, l'autorizzazione può essere revocata, salvo proroghe per accertata necessità.

5. La sospensione dell'attività ai sensi dell'articolo 10 del TULPS in caso di abuso del titolare, intendendosi per tale ogni comportamento in contrasto con il pubblico interesse o con le prescrizioni generali imposte dalla legge, dall'autorità o da quanto contenuto nel presente Regolamento è la seguente:

            a) 15 giorni nel primo caso di abuso;

            b) 60 giorni nel secondo caso di abuso.

ART. 17 - CARATTERISTICHE DEI GIOCHI

1. I giochi devono essere leciti. E' consentita l'installazione e la gestione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di trattenimenti e da gioco di abilità in cui l'elemento abilità e trattenimento è preponderante rispetto all'elemento aleatorio. Tali apparecchi dovranno avere le caratteristiche del decreto 11 marzo 2003 e s.m.i. ed essere muniti dei relativi nulla osta rilasciati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. E' consentita l'installazione di apparecchi telematici senza vincita in denaro con connessione ad internet, utilizzabili anche come strumenti di gioco da trattenimento, purché autorizzati secondo le vigenti normative e nel rispetto delle condizioni di cui al comma precedente. E' vietata l'installazione e l'uso degli apparecchi o congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo, fatta eccezione per i giochi espressamente ammessi dalla legge. Sono ritenuti giochi proibiti quelli indicati nella tabella predisposta dalla competente Questura, vidimata dal Sindaco o suo delegato, o quella predisposta dal Ministero dell'Interno in caso di giochi a carattere nazionale.

ART. 18 UTILIZZO DEGLI APPARECCHI: PRESCRIZIONI E DIVIETI

1. Ai sensi dell'articolo 9 del TULPS le attività di cui al presente regolamento devono osservare tutte le condizioni stabilite dalle normative vigenti, quelle riportate nella tabella dei giochi proibiti, nonché quelle particolari disposte nel pubblico interesse e di seguito elencate:

a) l'obbligo di installare l'apparecchio in posizione tale da non arrecare intralcio al normale       funzionamento dell'esercizio e non arrecare disturbo alla quiete pubblica e privata;  b) l'obbligo di adottare le necessarie misure per la prevenzione dei rischi e la sicurezza degli ambienti di lavoro ai sensi della L. 81/2008 e s.m.i.;  c) il divieto di installare qualsiasi gioco all'esterno dei locali o aree destinate all'attività, con esclusione dei soli giochi per bambini, tenendo conto dello spazio a disposizione che deve essere adiacente al    fabbricato sede dell'attività e non intralciare il pubblico passaggio, nel rispetto di quanto stabilito dal        locale regolamento di occupazione del suolo pubblico; d) il divieto, già sopra menzionato, di utilizzare per i minori di anni 18 gli apparecchi e i congegni di cui ll'articolo 110 comma 6 del TULPS e il divieto del gioco delle carte, del biliardo e altri giochi simili e quant'altro indicato nella tabella dei giochi proibiti per i minori di anni 14; e) Ove ricorrano le circostanze, sarà rispettato il D.M. 16/02/1982 e s.m.i. in materia di prevenzione incendi; f) Il rispetto delle vigenti norme in materia di inquinamento acustico; g) L'impianto elettrico dei locali sarà realizzato in conformità alla vigente normativa di sicurezza, attestato con la procedura di cui alla L. 46/90 e successivi regolamenti di applicazione, come da dichiarazione di conformità sottoscritta da professionista abilitato; h)Il divieto di apportare modifiche alla normale sistemazione o collocazione degli arredi nel pubblico  esercizio, al fine di trasformare il locale in una vera e propria sala da gioco; i) L'obbligo di osservare le disposizioni legislative in materia di divieto di fumo. l) Il divieto di attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio di sale giochi.

ART. 19 - INFORMAZIONE AL PUBBLICO

All'interno dei locali autorizzati a detenere apparecchi da gioco deve essere esposto in modo chiaro e ben visibile un cartello contenente le indicazioni di utilizzo degli apparecchi in uso. Deve essere esposto in modo chiaro e ben visibile un cartello che riporti il divieto di utilizzo degli apparecchi e congegni di cui all'art.110 comma 6 del TULPS ai minori di anni 18 nonché' per quei videogiochi che, per il loro contenuto osceno o violento, siano menzionati nella tabella dei giochi proibiti. Anche all'esterno di ciascun apparecchio o congegno di cui all'articolo 110 comma 6 del Tulps deve essere chiaramente visibile il divieto di utilizzo ai minori di 18 anni. Nel cartello dovrà anche essere menzionata la limitazione di utilizzo ai minori di anni 14 se non accompagnati da un familiare o altro parente maggiorenne per tutti gli altri apparecchi e congegni meccanici ed elettromeccanici da gioco di cui all'articolo 110 comma 7 lett. a) e c) del TULPS. I cartelli dovranno avere le dimensioni minime del formato A4 (mm.210x297 secondo lo   standard ISO 216) e dovranno essere scritti in italiano, e inglese, in caratteri chiaramente leggibili. Esternamente a ciascun apparecchio o congegno di cui all'articolo 110 del TULPS, devono essere chiaramente indicati, i valori relativi al costo della partita, le regole del gioco e la descrizione delle combinazioni o sequenze vincenti. Nel locale deve essere esposta in modo chiaro e ben visibile, ai sensi dell'articolo 180 del Regolamento di attuazione del TULPS, la S.C.I.A. presentata ai sensi dell'articolo 19 della L. 241/90 e s.m.i. o l'autorizzazione rilasciata dal Comune. Nel locale deve essere esposta in modo chiaro e ben visibile la tabella dei giochi proibiti rilasciata dal Questore e vidimata dal Sindaco o suo delegato. Ai sensi della legge 8.11.2012 n.189, gli esercenti sono tenuti a esporre, all'ingresso e all'interno dei locali, il materiale informativo predisposto dalla ASL 1 Napoli, diretto ad evidenziare i rischi correlati al gioco e a segnalare la presenza sul territorio dei servizi di assistenza pubblici e del privato sociale dedicati alla cura e al reinserimento sociale delle persone con patologie correlate al gioco d'azzardo patologico. Gli esercenti sono tenuti altresì ad esporre in modo chiaramente visibile la percentuale di probabilità di vincita che il soggetto ha nel singolo gioco. Qualora la stessa percentuale non sia definibile, è indicata la percentuale storica per giochi similari". I cartelli devono avere dimensioni ed essere in numero tale da poter risultare facilmente visibili alla generalità dei giocatori.

Art. 20 - ORARI

L'orario di attività delle sale pubbliche da gioco è fissato dal Sindaco con apposita ordinanza. Per le sale da gioco ove sono messi a disposizione del pubblico giochi o scommesse che consentono vincite in denaro, nei limiti delle seguenti fasce orarie: apertura non prima delle ore 10.00 antimeridiane; chiusura non oltre le ore 21,00. Nell'ambito di tali limiti il titolare della licenza ha facoltà di scegliere il proprio orario di apertura e di chiusura dandone comunicazione scritta al Servizio Attività Produttive del Comune. La chiusura infrasettimanale e festiva sono facoltative, se non diversamente disciplinate dall'Ordinanza del Sindaco. L'orario adottato dovrà essere reso noto al pubblico con l'esposizione di apposito cartello nel quale dovranno anche essere riportati gli estremi della comunicazione inoltrata al Comune;  

Fatta salva l'applicazione delle norme del Codice penale, del Codice civile ed in materia di inquinamento acustico, in caso di necessità, connessa al ricorrente e comprovato disturbo alla quiete pubblica ed inquinamento acustico e nelle altre ipotesi previste dall'articolo 54, comma 3 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il Sindaco dispone, anche per singole attività, la riduzione dell'orario di chiusura serale delle sale pubbliche da gioco e/o il divieto di utilizzo di apparecchi da gioco rumorosi in particolari orari della giornata.

TITOLO III INSTALLAZIONE DI APPARECCHI E CONGEGNI AUTOMATICI E SEMIAUTOMATICI NEI LOCALI IN POSSESSO DI LICENZA DI CUI ALL'ART.86 E ALL'ART.88 DEL TULPS E ALTRI GIOCHI LECITI

ART. 21 – PRESCRIZIONI GENERALI

In nessun caso è consentita l'installazione degli apparecchi da gioco all'esterno dei locali, ad eccezione dei giochi riservati esclusivamente ai bambini.

Dopo le ore 21.00 e fino alle ore 10.00 gli apparecchi da gioco che consentono vincite in denaro, non possono essere lasciati a disposizione del pubblico.

ART. 22 - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE GIOCHI

L'installazione e il trasferimento di apparecchi e congegni automatici e semiautomatici da intrattenimento e svago in locali già in possesso dell'autorizzazione di cui all'art.86 del TULPS, nonché nelle altre attività commerciali e artigianali è soggetta al rilascio di autorizzazione.

La domanda di autorizzazione, di cui al presente titolo, è redatta su apposita modulistica scaricabile dal sito internet comunale ed inviata in via esclusivamente telematica al SUAP, corredata di tutti i documenti indicati sul modello. Tutta la corrispondenza verrà inviata dal SUAP via posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo PEC del soggetto che ha provveduto all'invio telematico della pratica.

3.   Alla domanda si devono allegare: copia dei nulla osta rilasciati dall'Amministrazione Finanziaria dello Stato al soggetto proprietario degli apparecchi o congegni da gioco di cui all'articolo 110 comma 6 lettera a) del TULPS copia della planimetria dei locali in scala 1:100 con l'esatta ubicazione degli apparecchi o congegni da gioco; fotocopia del documento d'identità, in corso di validità, del dichiarante; copia del permesso di soggiorno in corso di validità in caso di cittadini non appartenenti all'Unione Europea. In caso di sostituzione di un apparecchio o congegno da gioco, solo nell'ambito della stessa tipologia, si deve inviare una comunicazione indirizzata al SUAP, inviata anche via fax, contenente gli estremi identificativi dell'apparecchio sostituito, a condizione che questo sia conforme alle vigenti disposizioni di legge.

In caso di variazione del numero o della tipologia di uno o più apparecchi o congegni da gioco si deve procedere alla presentazione di nuova istanza, che sarà sostitutiva della precedente e alla quale andranno allegati i nulla osta rilasciati dall'Amministrazione Statale.

In caso di trasferimento di proprietà o gestione dell'attività dei locali nei quali sono collocati gli apparecchi o congegni da gioco, il nuovo titolare o gestore è tenuto a presentare istanza di subingresso, contenente gli elementi sopra indicati.

L'autorizzazione rilasciata per subingresso avrà la stessa validità temporale di quella originaria, fermo restando quanto previsto in materia di rinnovo dal successivo articolo 23. L'eventuale rigetto della domanda, con le motivazioni del mancato accoglimento, è notificato al dichiarante nel termine previsto dalla L.241/90 e s.m.i.

ART. 23 - RINNOVO

Gli esercenti detentori di giochi dovranno chiedere il rinnovo dell'autorizzazione alla scadenza dei cinque anni, Tale termine varrà anche nel caso di trasferimento della proprietà o della gestione dell'esercizio detentore di giochi.

I titolari di autorizzazione dovranno chiedere il rinnovo alla data di scadenza indicata sulla stessa.

Il rinnovo dell'autorizzazione è in ogni caso subordinato alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa regionale di cui sopra.

ART. 24 - APPARECCHI DA DIVERTIMENTO SENZA VINCITA IN DENARO E BILIARDI

apparecchi di cui all'art. 110, comma 7 lett. a) del TULPS: apparecchi e congegni per il gioco lecito di tipo elettromeccanico, privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a €1,00, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita; detti apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali; apparecchi di cui all'art. 110, comma 7 lett. c) del TULPS: apparecchi e congegni per il gioco lecito basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a € 0,50; detti apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali. Apparecchi di cui all'art.110, comma 7 lett.c-bis) del TULPS: quelli, meccanici ed elettromeccanici differenti dagli apparecchi di cui alle lettere a) e c), attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita. Apparecchi di cui all'art.110, comma 7 lett.c-ter) del TULPS: quelli, meccanici ed elettromeccanici, per i quali l'accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo Biliardi.

L'installazione di uno o più biliardi e degli apparecchi di cui al presente articolo è soggetta alla presentazione di    Segnalazione Certificata Inizio Attività, con la finalità di prendere atto della volontà dell'esercizio del gioco e consentire al comune di avere dati aggiornati.

La SCIA va inoltrata in via esclusivamente telematica al SUAP, corredata di tutti i documenti indicati sul modello. Tutta la corrispondenza verrà inviata dal SUAP via posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo PEC del soggetto che ha provveduto all'invio telematico della pratica.

ART. 25 - GIOCHI LECITI CHE NON NECESSITANO DEL NULLA OSTA DELL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO

Giochi quali carte, bocce, flipper, calciobalilla, ping pong, giochi da tavolo (dama, scacchi, giochi di società in genere), giochi tramite l'utilizzo si specifiche consolle (es. Playstation, Nintendo, Xbox), giochi con il computer senza collegamento a internet.

I giochi di cui al presente articolo non sono assoggettati ad alcun procedimento amministrativo e possono essere installati liberamente negli esercizi già autorizzati ai sensi dell'art.86 del TULPS. All'interno dell'esercizio deve comunque essere esposta la Tabella dei giochi proibiti rilasciata dal Questore e vidimata dal Sindaco o suo delegato.

ART. 26 - SANZIONI

Ferme restando le sanzioni penali, le violazioni al Testo Unico delle Leggi di Pubblica sicurezza di cui al R.D. 773/1931, sono punite a norma degli artt. 17bis, 17ter, 17-quater e 110 del medesimo.

Le violazioni delle disposizioni della legge regionale 30.4.2012 n.17 sono punite come previsto dall'art.3 della stessa legge.

Le altre violazioni al presente Regolamento comportano l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 7 bis del Dlgs. 267/2000 Testo Unico delle leggi sugli enti locali, il cui importo è rideterminato ai sensi dell'art. 16 comma 2 della L. 689/1981 da Euro 516,00   a Euro 3098,00.

In caso di reiterate violazioni, potrà essere disposta ai sensi dell'art. 10 del TULPS la sanzione della sospensione dell'autorizzazione amministrativa dell'esercizio, o della decadenza in caso di grave e reiterate violazioni dello stesso tenore.

Inoltre, ai sensi dell'art. 110, comma 10, del TULPS, il titolare di Pubblico Esercizio che configuri gli illeciti di cui all'art. 110, comma 9, l'autorizzazione amministrativa dell'esercizio sarà sospesa per un periodo da uno a 30 giorni ed in caso di reiterazione sarà revocata.

La sanzione prevista dall’art. 70 legge n. 220/2010, chiusura esercizio e sanzione pecuniaria da 500,00 a 1.000,00 euro per violazione del divieto di gioco ai minori di anni 18.

7.     Per quanto non previsto nel presente atto, vale quanto stabilito dalle leggi vigenti in materia.

ART. 27 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni di legge statali e regionali vigenti, anche successive, in materia. Il presente regolamento entrerà in vigore dal 1° gennaio 2015.

 

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