skin

Comune di Livorno su ippodromo Caprilli, la sentenza del Consiglio di Stato

22 aprile 2016 - 11:29

Il Consiglio di Stato pubblica la sentenza che respinge l'appello del Comune di Livorno contro Alfea sull'affidamento dell'ippodromo Caprilli.

Scritto da Francesca Mancosu
Comune di Livorno su ippodromo Caprilli, la sentenza del Consiglio di Stato

"La mancata produzione del piano economico – finanziario di gestione non può essere considerato un inadempimento idoneo a giustificare la procedura di decadenza dall’affidamento della concessione non costituendo elemento essenziale o presupposto per la stipula della convenzione". Questa è una delle
motivazioni contenute nella sentenza - emessa a dicembre ma pubblicata solo il 21 aprile in quanto l’appellante aveva dichiarato in pubblica udienza di avere interesse alla pubblicazione anticipata del dispositivo rispetto alla sentenza - con cui il Consiglio di Stato ha respinto l'appello proposto dal Comune di Livorno contro Alfea Spa - Società Pisana per le Corse dei Cavalli nei confronti di Società Labronica Corse e Cavalli Srl in liquidazione; Fondazione Culturale La Caprillina e Livorno Galoppo Srl e Dioscuri Srl per la riforma della sentenza del Tar Toscana che ha disposto la decadenza dell’affidamento in concessione pluriennale della gestione dell’ippodromo Caprilli da parte del Comune di Livorno.

 

"Come del resto è stato correttamente ritenuto dai primi giudici - si legge nella sentenza l’amministrazione comunale di Livorno non aveva alcun titolo a richiedere per la stipula della convenzione de quo un piano economico – finanziario, quale decisivo elemento probatorio della effettiva capacità di Alfea Spa di gestire in modo adeguato e utile (per l’interesse pubblico) l’ippodromo Caprilli, sia perché tale requisito non era stato chiesto nell’invito di gara (sul punto è sufficiente richiamare il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui la lex specialis di gara vincola non solo i partecipanti, ma anche la stessa amministrazione che non può disapplicarla, ma solo eventualmente annullarla in autotutela, se ne ricorrono i presupposti), sia perché la complessiva affidabilità della predetta società Alfea Spa era stata valutata positivamente con l’accettazione della offerta proposta (ritenuta espressamente congrua e idonea ad assicurare la continuità dell’attività ippica dell’ippodromo di Livorno, in considerazione della situazione di forte crisi del settore ippico, come risultante dagli esiti non soddisfacenti della procedura di evidenza pubblica andata deserta)".
 
Correttamente sul punto "i primi giudici hanno rilevato che, qualora attraverso la richiesta del piano – economico finanziario l’amministrazione finanziaria avesse inteso garantire l’effettiva corretta esecuzione della concessione e della convenzione in ragione di eventuali sopravvenienze fattuali (rispetto a quelle esistenti al momento dell’accettazione dell’offerta proposta da Alfea Spa e della determina di affidamento alla stessa della concessione), avrebbe dovuto procedere in autotutela ad annullare o revocare, ricorrendone i presupposti, la determina di affidamento, non potendo invece invocare asseriti inadempimento di Alfea spa, che invece non si rinvengono nella fattispecie in esame. Ugualmente corretta risulta la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la mancata produzione della polizza fideiussoria non costituisca inadempimento, giacché quest’ultima era comunque legata a quelle modifiche della stipulanda convenzione, sulle quali alcun accordo era intervenuto; ciò senza contare che neppure è stata mai stipulata la convenzione a garanzia dei cui obblighi è indissolubilmente collegata la polizza fideiussoria", conclude il Consiglio di Stato.
 

Articoli correlati