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Tar Emilia Romagna: 'Giusti orari apertura diversi per sale slot e Vlt'

19 novembre 2015 - 11:59

Il Tar Emilia Romagna respinge il ricorso di un'azienda di gioco contro regolamento di Faenza su orari accensione slot e Vlt

Scritto da Fm
Tar Emilia Romagna: 'Giusti orari apertura diversi per sale slot e Vlt'

 

Il Tar Emilia Romagna ha in parte dichiarato inammissibile e in parte respinto il ricorso presentato da un'azienda di gioco per l'annullamento del decreto dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli su 'determinazione dei criteri e parametri numerico quantitativi per l’installabilità di apparecchi' e
dell'ordinanza del Comune di Faenza che regola gli orari di apertura e di esercizio delle sale giochi, sale Vlt e di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro installati nei locali pubblici.


"Il Collegio ritiene di dovere innanzi tutto dichiarare inammissibile l’impugnativa del decreto in data 27 luglio 2011 del Direttore generale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, perché atto privo di effetti lesivi delle posizioni azionate", si legge nella sentenza.

 

LEGITTIMO POTERE DEL SINDACO - Quanto, poi, alle questioni dedotte in relazione all’ordinanza sindacale di Faenza, per i giudici "la regolamentazione degli orari di apertura delle sale-giochi per esigenze di tutela della salute e con finalità di contrasto del fenomeno del gioco di azzardo patologico è un potere sindacale di carattere generale e riguarda tutti gli esercizi commerciali – indipendentemente dall’epoca di avvio della relativa attività". Né è fondata la doglianza relativa all’indebita introduzione di effetti permanenti, laddove – a dire dei ricorrenti – si dovrebbe trattare solo di prescrizioni con effetti spaziali e temporali circoscritti.

 
AZIONE MOTIVATA DA DATI AUSL - "Non essendosi in presenza di un’ordinanza contingibile ed urgente – questa sì per sua natura destinata ad avere effetti limitati nel tempo ed entro il limite dell’emergenza –, non vizia il provvedimento impugnato la circostanza che vi si sia data una disciplina sine die, pur spettando naturalmente all’Autorità sindacale il compito di verificare periodicamente la persistenza delle esigenze che giustificano le misure adottate", recita il documento. Non appare neppure imputabile all’Amministrazione una carente istruttoria e quindi l’indimostrato accertamento di una situazione di effettivo pregiudizio dell’interesse pubblico da tutelare, né l’illogica e indiscriminata estensione delle limitazioni di orario ad apparecchiature di gioco meno pericolose per gli utenti, con la conseguenza che non può dirsi ingiustificatamente sacrificata la libertà di iniziativa economica o introdotta un’indebita diversificazione di regime tra più operatori del settore, oltre a non essere arbitrariamente messo a rischio il rispetto degli impegni assunti dai gestori locali nei confronti dei concessionari e della stessa Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
 
AWP COME VLT - Né si presenta illogica la sottoposizione al medesimo regime orario delle apparecchiature Awp e delle apparecchiature Vlt  per essere notorio come anche le apparecchiature del primo tipo, seppur con effetti tendenzialmente meno incisivi, sono in ogni caso di grado di concorrere a creare forme di dipendenza e di disagio in persone fragili. Circa, poi, il lamentato difetto di motivazione, per non essere state enunciate – secondo i ricorrenti – le ragioni per le quali la disciplina limitativa degli orari dovrebbe costituire rimedio idoneo, adeguato e proporzionato al contenimento del fenomeno del gioco d’azzardo patologico presente sul territorio, si è già detto che le misure adottate sono la conseguenza degli allarmanti, e non generici, dati forniti dall’Ausl di Ravenna circa gli effetti del gioco patologico sul territorio comunale, sicché l’evidenziata esigenza di porre un limite all’accesso indiscriminato della clientela alle apparecchiature in questione – come, per esempio, la necessità di incidere sulla fascia oraria coincidente con l’inizio delle lezioni scolastiche – reca in sé indicazioni chiare e ragionevoli circa l’obiettivo perseguito e l’iter logico che ne è alla base.
 
GIUSTO LIMITARE ORARI - E’ stato, d’altra parte, osservato in giurisprudenza che la limitazione degli orari di attivazione delle apparecchiature da gioco costituisce uno strumento concretamente idoneo a contenerne la possibilità di utilizzo, integrando una misura amministrativa funzionale a circoscrivere la diffusione del fenomeno del gioco patologico (v. Tar Lombardia, Milano, Sez. IV, 21 aprile 2015 n. 995). Per i giudici poi la norma per cui "dette tipologie di sale gioco e sale Vlt l’orario di apertura e di funzionamento degli apparecchi e congegni automatici e da gioco che consentono la vincita in denaro è fissato su tutto il territorio comunale dalle ore 9,00 alle ore 02,00 di tutti i giorni, festivi compresi …" non evidenzia una "disparità di trattamento in favore dei soggetti imprenditoriali con sale da gioco di grandi dimensioni e in grado di sostenere i relativi costi, giacché le diverse condizioni in cui sono chiamati ad operare quanti si convenzionano con l’Amministrazione comunale e assumono i relativi oneri ne amplia in modo significativo le opportunità offerte alla clientela, sì da giustificare, nell’ottica della prevenzione della c.d. ludopatia, un differenziato regime orario tra i relativi esercizi. Non si tratta, insomma, di un’artificiosa alterazione della concorrenza tra gli operatori del settore, libera essendo l’adesione alla convenzione e funzionali rivelandosi le scelte dei singoli gestori al soddisfacimento di un interesse pubblico di tutela della salute che, per quanto già detto, legittima la conseguente conformazione dell’attività di impresa. Né viene in tal modo invasa la competenza statale di cui all’art. 110, comma 6, lett. b), t.u.l.p.s., giacché nulla viene in realtà alterato delle tipologie e caratteristiche degli esercizi pubblici quali definite dall’apposito regolamento statale, ma con il consenso del gestore si aggiungono unicamente particolari condizioni di accoglienza dei clienti, per il soddisfacimento di un interesse pubblico affidato alla cura dei sindaci".
 
ESCLUSE ALTRE MODALITA' DI GIOCO - Quanto, ancora, all’addotta inidoneità delle misure restrittive in questione rispetto all’obiettivo del contrasto del fenomeno del c.d. 'gioco patologico' e al conseguente carattere sproporzionato delle relative prescrizioni perché ingiustificatamente gravose per gli operatori economici del settore, si tratta – come si è già detto – di assunto non condivisibile, a fronte dell’introdotto divieto di accesso al gioco in fasce orarie di maggiore vulnerabilità dei soggetti più deboli, in esito ad una ponderazione degli interessi coinvolti che appare frutto di un non inadeguato bilanciamento delle relative esigenze. La circostanza, poi, che ne restino sottratte le restanti modalità di gioco lecito (scommesse, lotterie ad estrazione istantanea e differita, giochi numerici a totalizzatore nazionale, ecc.) non inficia in sé le determinazioni assunte, in quanto le diverse condizioni di accesso alle stesse rende non arbitrario che vi si intervenga, ove necessario, con strumenti di contrasto di altra natura, senza al contempo precludere che le sale-giochi ed equiparate restino sottoposte a limitazioni loro proprie.
 
 

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