Nuovi casinò, nei vecchi regi decreti le basi giuridiche

L'analista di gaming Mauro Natta si sofferma sulle basi giuridiche che renderebbero possibile la nascita di nuovi casinò, alla luce della Pdl Gallo di recente assegnazione alle commissioni.
Scritto da Mauro Natta

Foto di Mikhail Pavstyuk su Unsplash

Il regio decreto legge n. 2448 del 22 dicembre 1927 convertito con legge n. 3125 dl 27 dicembre 1927 indica chiaramente che il nuovo  casinò sarebbe una forma di finanziamento così come si legge nell’articolo dal titolo: Casinò a Taormina, la Pdl Gallo assegnata alle commissioni.
È certo che il decreto legge richiamato porta la dicitura da interpretare “per l’assestamento del proprio bilancio” riferita al Comune di Sanremo. Non c’è dubbio il casinò costituisce una forma incontestabile di autofinanziamento per l’ente pubblico periferico proprietario di casa da gioco.
Se non fosse ancora sufficiente aggiungo che l’articolo 19 del decreto legge n. 318 del 1986 convertito i legge n. 488 del 1986 delibera che “le entrate derivanti ai comuni (nel caso di specie di Sanremo e Venezia) dalle gestioni del casinò, sono considerate ad ogni effetto, fin dalla loro istituzione, entrate di natura pubblicistica, da classificarsi nel bilancio al titolo I, entrate tributarie".

Non penso di essere precipitoso anticipando, forse troppo, la problematica che fuori da ogni dubbio, non è dato conoscere quando, sarà affrontata doverosamente; personalmente ritengo che un'approfondita conoscenza della questione sia utile, anche se da ampliare,  in ogni caso.
Una certezza al momento, a carico del concedente l’imposta sugli intrattenimenti che si applica nella misura del 10 percento su quanto versato dal concessionario alla proprietà dedotto l’importo accantonato per il jackpot relativo alle slot machine.
Il concessionario, qualunque sia la tipologia gestionale, dovrà, in ottemperanza alle norme del disciplinare o convenzione, versare al concedente un importo percentuale dei proventi di gioco. 

Preferisco non inoltrarmi nella definizione precisa dei detti proventi ma, cercando di semplificare la questione, considero tali la rimanenza di tutti gli importi al netto di quanto viene lasciato al gestore per garantirgli, appunto, la redditività della gestione.
Ecco un’altra questione da tenere presente: il concessionario è una società a capitale pubblico o a capitale privato?

Nel primo caso dobbiamo riflettere se, in previsione di utile di bilancio che potrebbe emergere da una situazione semestrale, sia più conveniente anche in vista della appartenenza del risultato, prevedere una più consistente attribuzione a favore del concedente; nel secondo, invece, il discorso relativo all’entità della tassa di concessione, conto tenuto delle aspettative di chi ha impegnato un certo capitale, non ci si può esimere dal considerarlo opportunamente in un’ottica diversa.

Ma non siamo ancora al termine delle considerazioni in merito alla reale possibilità di incrementare l’entità delle entrate tributarie a favore dell’ente pubblico, ci si deve indirizzare alla possibilità che discende dal considerare le mance per la parte percepita dal personale tecnico di gioco.
Non mi dilungo nel ripetermi sul fatto che l’altra parte dei cosiddetti proventi aleatori viene devoluta alla gestione (Cassazione, n.672/1954) e non rileva che sia pubblica o privata,  che in ogni caso è da ritenere un conforto ai costi societari, che quella a beneficio dei dipendenti consiste in una parte, la più piccola, della vincita che è esente da tassazione (Cassazione, sez. lavoro n.1776/76, Legge europea 2015), che le disposizioni in vigore considerando reddito di lavoro dipendente (Dm n. 334/97, art.3, lett.i) e che, quanto più conta, obbliga il gestore a versare i contributi ai fini pensionistici. 

Una proposta, che non è affatto nuova e che posso datare ad una quarantina di anni or sono, comporta la detassazione delle mance percepite dal citato personale che dovrà provvedere a una pensione integrativa in aggiunta alla retribuzione ordinaria. Per contro il risparmio del gestore dovuto al minore gravame e, la conclusione, una maggiore entità delle entrate tributarie a favore dell’ente pubblico proprietario.
Mi permetto di aggiungere un'ulteriore considerazione a beneficio del fattore occupazionale diretto e dell’indotto che un sito come quello in discorso non può essere omesso dal ragionamento complessivo nella più completa visione dal punto di vista del turismo e della relativa specifica rilevanza sul prodotto interno lordo.