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Casinò a Taormina, la Pdl Gallo assegnata alle commissioni

15 febbraio 2025 - 10:42

Assegnata alle commissioni competenti la proposta di legge Gallo sull'apertura di un casinò a Taormina.

Scritto da Amr
Foto di Freysteinn G. Jonsson su Unsplash

Foto di Freysteinn G. Jonsson su Unsplash

Dopo la pubblicazione del testo integrale, attesa da quasi due anni, fa un ulteriore passo in avanti la proposta di legge del deputato del Gruppo misto Francesco Gallo sull'apertura di un casinò a Taormina, la splendida cittadina (non a caso chiamata la Perla dello Jonio) in provincia di Messina.
Nella seduta di ieri 14 febbraio dell'Aula, è stata infatti annunciata l'assegnazione del testo alle varie commissioni che se ne dovranno occupare (sempre ovviamente che venga calendarizzato il suo esame). La Pdl recante “Disposizioni per l'istituzione di una casa da gioco nel comune di Taormina) è stata dunque assegnata in sede referente alla X commissione Attività produttive e sono chiamate a esprimere il loro parere le commissioni I Affari costituzionali, II Giustizia (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V Bilancio, VI Finanze, XIV Politiche dell'Unione europea e della Commissione parlamentare per le questioni regionali. 

LA PROPOSTA GALLO – Nella proposta di legge, il deputato ricorda che molte case da gioco sono presenti in vari Stati dell’Unione europea e in Italia nei comuni di Saint-Vincent, San Remo, Campione d’Italia e Venezia, ricorda Gallo, rilevando anche che “l’istituzione delle case da gioco nel territorio del nostro Paese è avvenuta mediante atti legislativi che ne hanno autorizzato l’apertura in singoli comuni in deroga alle norme del codice penale”. 

Il nuovo casinò costituirebbe “ad un tempo un’attrattiva turistica e una fonte di finanziamento”. Infatti, “rappresenterebbe un importante ed efficace strumento per investimenti economici e fornirebbe occasioni di lavoro e di benessere per numerosi addetti professionali qualificati. Da non trascurare poi che l’apertura di una casa da gioco nel comune di Taormina produrrebbe ricchezza che verrebbe distribuita sul territorio stimolando l’economia locale. Importante e qualificante, quindi, per il territorio siciliano sarebbe l’apertura della casa da gioco nel comune di Taormina che costituirebbe, come detto, un’opportunità di elevazione e di riqualificazione dell’offerta turistica”.
Gallo spiega anche il perchè della scelta di Taormina: essa “ha una grande rilevanza strategica nella politica turistica regionale anche per la sua notorietà internazionale ed è stata, tra l’altro, l’unica sede di casa da gioco in Sicilia. La presente proposta di legge, con l’istituzione di una casa da gioco nel comune di Taormina, determinerà, altresì, il superamento dei danni e degli svantaggi che la situazione attuale comporta a livello turistico per la Sicilia in generale e per Taormina in particolare, dimostrati anche dal forte esodo dei flussi turistici domestici verso quei Paesi vicini, come Malta, le cui strutture da gioco sono legalizzate e promosse”.

L'iter proposto da Gallo è semplice e sintetico: innanzitutto una legge nazionale che deroghi agli espressi divieti di gioco d'azzardo previsti dal codice penale, poi una legge regionale che disciplini gli aspetti più tecnici della nascita del casinò a Taormina. Ecco il testo integrale della sua proposta di legge.

Art. 1.
1. Al fine di garantire al settore turistico condizioni analoghe a quelle di altre regioni e di altri Stati membri dell’Unione europea, in deroga agli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale, è autorizzata l’apertura di una casa da gioco nel comune di Taormina, considerata l’alta vocazione turistica del medesimo comune.
2. Con legge della Regione Siciliana sono individuati:
a) il procedimento per l’apertura della casa da gioco di cui al comma 1, sentito il comune di Taormina per l’individuazione della sede della casa da gioco;
b) le modalità di gestione della casa da gioco di cui al comma 1, oggetto di concessione amministrativa e affidata a società per azioni individuate secondo procedure di evidenza pubblica;
c) la durata della concessione amministrativa della casa da gioco di cui al comma 1;
d) i tipi di gioco autorizzati nella casa da gioco di cui al comma 1;
e) i giorni di chiusura e gli orari di apertura al pubblico dei locali adibiti al gioco nella casa da gioco di cui al comma 1.

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