Venezia, CdS conferma: ‘Niente rinnovo concessione suolo senza rimozione Awp’

Il Consiglio di Stato ribadisce che per ottenere il rinnovo della concessione di suolo pubblico a Venezia vanno rimossi gli apparecchi da gioco, secondo quanto prevede il regolamento comunale.
Scritto da Fm

Consiglio di Stato © Daderot / Wikipedia

Nuova pronuncia del Consiglio di Stato in merito alle disposizioni in materia di rinnovo delle concessioni di suolo pubblico vigenti nel Comune di Venezia e nello specifico valide per gli esercenti che detengono apparecchi da gioco.

Palazzo Spada in particolare respinge l'appello di una società di gestione e noleggio di apparecchi da gioco per la riforma della sentenza del Veneto che nel gennaio 2024 ha ritenuto “irricevibile” il ricorso presentato contro “la disciplina transitoria per l’ottenimento del rinnovo della concessione di occupazione di suolo pubblico, con la quale sarebbero state imposte ai gestori/proprietari degli apparecchi Awp le seguenti condizioni: a) dimostrazione di aver previamente notificato la disdetta del contratto relativo ai giochi leciti al gestore/proprietario delle Awp ; b) indicazione, nella domanda/Scia di rinnovo della concessione di suolo pubblico, della data di effettiva rimozione degli apparecchi da gioco, in ogni caso non successiva al 31.12.2024; c) dimostrazione dell’avvenuta rimozione di detti apparecchi entro la suddetta data del 31.12.2024, pena la decadenza definitiva della concessione di suolo pubblico”.

Il Consiglio di Stato in risposta all'appello rimarca “la prevalenza della tutela della salute pubblica cui appare improntata la previsione dell’art. 8, comma 15 del Regolamento giochi, rispetto agli interessi economici finanziari degli esercenti che detengano apparecchiature per l’esercizio del gioco lecito, in conformità con l’indicata normativa regionale”, e per altro verso sottolinea “che l’indicata prescrizione regolamentare non vieta affatto ai negozi generalisti la detenzione di apparecchiature per l’esercizio del gioco lecito, ma rimette in definitiva alla scelta di detti esercenti la decisione circa la dismissione di dette apparecchiature ai fini dell’ottenimento, anche in sede di rinnovo, della concessione di suolo pubblico, in grado di determinare maggiori introiti riferiti all’attività principale di bar ristorante, da ascriversi pertanto tra le misure premiali previste dall’art. 20 comma 3 lett c) della l.r. n. 6 del 2015, alla luce di quanto innanzi ampiamente esposto. Pertanto del tutto privo di pregio appare l’assunto indimostrato da cui muove la censura attorea circa l’asserito intendimento del Comune di spostare l’intera clientela del settore verso il Casinò municipale di Venezia, i cui introiti sono appannaggio dello stesso Comune”.

I giudici inoltre ritengono, “costituzionalmente legittima” la previsione della legge regionale del Veneto n. 6 del 2015 non solo nella parte in cui rimette al Comune l’individuazione del limite distanziometrico degli esercizi in cui sono collocati gli apparecchi per il gioco lecito dai luoghi sensibili nonché degli orari di funzionamento di detti apparecchi (articolo 20 comma 3), ma anche laddove “ascrive alla competenza comunale l’individuazione di 'forme premianti per gli esercizi e per i gestori di circoli privati e di altri luoghi deputati all'intrattenimento che scelgono di non installare o disinstallare nel proprio esercizio le apparecchiature per il gioco d'azzardo lecito', fra le quali va senza dubbio inquadrata la prescrizione dell’articolo 8, comma 15, del Regolamento giochi.

Infatti l’indicata prescrizione del Regolamento comunale, lungi dal vietare l’istallazione delle apparecchiature per l’esercizio del gioco lecito all’interno degli esercizi generalisti, attiene al potere comunale di rilascio delle concessioni di suolo pubblico, nel contemperamento degli opposti interessi, avuto riguardo alla ritenuta meritevolezza del rilascio di detta concessione in favore degli esercizi che decidano di dismettere le apparecchiature per l’esercizio del gioco, rimettendo pertanto agli esercenti, in definitiva, la scelta sul mantenimento di tali apparecchiature con rinuncia al rilascio della predetta concessione”.