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Venezia, CdS a gestore Awp: 'Rinnovo concessione suolo simile a nuova concessione'

10 maggio 2024 - 16:59

Il Consiglio di Stato respinge l'appello di un gestore di Awp contro il regolamento sui giochi di Venezia e la disciplina transitoria per l’ottenimento del rinnovo della concessione di occupazione di suolo pubblico.

Scritto da Fm
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“Pur volendo prescindere dalla disamina del periculum in mora, di carattere prettamente economico e rispetto al quale difetta la prova della sua irreparabilità, l’istanza di sospensiva non è meritevole di accoglimento, avendo il Tar correttamente statuito sia in merito all’irricevibilità del ricorso, sia in ogni caso in merito alla sua infondatezza, avuto tra l’altro riguardo alla corretta interpretazione della prescrizione dell’art. 8 comma 15 del Regolamento comunale in materia di giochi, approvato con delibera del consiglio comunale di Venezia n. 50 del 10.11.2016, da intendersi immediatamente lesiva, rispetto alla quale l’atto applicativo non presenta alcun elemento novativo.”

Questa la motivazione espressa dal Consiglio di Stato nell'ordinanza con cui respinge l'appello proposto da un gestore di Awp contro il Comune di Venezia, per la riforma della sentenza del Tar Veneto che aveva confermato la validità dell'articolo 8, comma 15 del cosiddetto “Regolamento giochi”, in cui si prevede che “Al titolare di esercizio che detiene giochi di cui all’art. 110 commi 6 o 7 lettera a), c) e c-bis) del Tulps all’interno del proprio locale non possono essere rilasciate concessioni di occupazione suolo pubblico né per la collocazione dei giochi né per la collocazione di altre attrezzature”.

In particolare, il ricorrente ha censurato la disciplina transitoria per l’ottenimento del rinnovo della concessione di occupazione di suolo pubblico, con la quale “sarebbero state imposte ai gestori/proprietari degli apparecchi Awp le seguenti condizioni: a) dimostrazione di aver previamente notificato la disdetta del contratto relativo ai giochi leciti al gestore/proprietario delle Awp (come l’odierna ricorrente); b) indicazione, nella domanda/Scia di rinnovo della concessione di suolo pubblico, della data di effettiva rimozione degli apparecchi da gioco, in ogni caso non successiva al 31.12.2024; c) dimostrazione dell’avvenuta rimozione di detti apparecchi entro la suddetta data del 31.12.2024, pena la decadenza definitiva della concessione di suolo pubblico”.

Secondo il ricorrente inoltre “la richiesta di rinnovo della concessione di suolo pubblico sarà condizionata alla rimozione dei giochi ad intervenuta scadenza e l’eventuale mancata rimozione dei giochi di cui all’art. 110 commi 6 o 7 lettera a), c), e c-bis) del Tulps, alla scadenza del contratto (con gli altri soggetti della filiera, Ndr), comporterà la decadenza dalla concessione di occupazione del suolo pubblico e che il Comune ha accertato nei confronti di molteplici esercenti la carenza dei seguenti requisiti e/o presupposti essenziali per l’efficacia del rinnovo: a) presenza all’interno dei locali di giochi leciti, in contrasto con quanto previsto dall’art. 8, comma 15, del vigente regolamento comunale in materia di giochi, fatta salva la possibilità di presentare apposita documentazione attestante la rimozione dei giochi leciti dai locali dell’attività interessata”.

I giudici del Consiglio di Stato quindi evidenziano che la decisione di respingere l'appello dell'operatore di gioco è presa anche “avuto riguardo alla costante giurisprudenza in materia, secondo la quale il rinnovo della concessione di suolo pubblico è del tutto assimilabile ad una nuova concessione, senza che possa venire in rilievo alcun affidamento in capo alla parte istante e alla considerazione della legittimità di detta prescrizione regolamentare in quanto non contrastante con la disciplina regionale”.

 


 

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