Giochi numerici, i rilievi del Consiglio di Stato allo schema di decreto del Mef

Il testo integrale del parere del Consiglio di Stato sullo schema di decreto del ministero di Economia e finanze sul Regolamento generale dei giochi numerici, ai sensi del decreto sul riordino del gioco online.
Scritto da Fm

Consiglio di Stato © Sito ufficiale Giustizia amministrativa

La ritenuta necessità di regolare la raccolta a distanza non pare costituire, contrariamente a quanto indicato nell’Air (l'analisi di impatto della regolamentazione,  processo di analisi trasparente e basato sull'evidenza che le amministrazioni devono seguire per valutare gli effetti di un intervento normativo, Ndr) ragione idonea a giustificare l’intervento regolamentare alla luce del richiamato articolo 21 del decreto legislativo n. 41 del 2024. Ciò in quanto la disposizione suddetta, almeno con riguardo alle due tipologie principali di giochi numerici (Lotto e SuperEnalotto), non è innovativa sotto questo profilo, la modalità di partecipazione a distanza risultando ammessa da tempo per effetto, rispettivamente, dell’articolo 2, comma 3 del decreto – legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 settembre 2011, n. 148 (disposizione attuata da successivi decreti direttoriali; l’effettivo avvio della raccolta a distanza risulta avvenuto a partire dal concorso del 18 aprile 2013) e dell’articolo 12, comma 1, lettera b) del decreto – legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 (disposizione, anch’essa, attuata da successivi decreti direttoriali; l’effettivo avvio della raccolta a distanza risulta avvenuto con decorrenza 1° luglio 2009).”

Questo si legge nel parere reso dal Consiglio di Stato in merito allo schema di decreto del ministro dell’economia e delle finanze recante il “Regolamento generale dei giochi numerici, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41” (cioè il decreto sul riordino del gioco online) trasmesso alla fine di luglio 2025 dal capo dell’ufficio legislativo del ministero dell’Economia e delle finanze.

Nel suo parere il Consiglio di Stato fornisce diverse osservazioni su alcune definizioni presenti nell’articolato normativo: per esse chiede al Mef di “procedere ad una revisione” e anche per il “restante testo dello schema al fine di eliminare le incertezze e le contraddizioni, pena la compromissione delle esigenze di chiarezza e, in ultima analisi, di certezza che sono proprie delle norme definitorie”.

Inoltre, quanto ai limiti minimo e massimo del payout teorico, determinati nella percentuale – rispettivamente – del 50 e del 78 per cento, “la Sezione osserva che non si rinviene nella relazione illustrativa alcun elemento utile al fine di valutare la compatibilità di tale disposizione regolamentare con l’articolo 21, comma 2 del decreto – legge 1° aprile 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 2009, n. 102, che con riguardo ai giochi di qualsiasi categoria stabilisce la percentuale massima del payout (inteso quale valore medio di restituzione della raccolta in vincite, per ciascun concessionario) nel 75 per cento. Sul punto si richiamano in ogni caso i rilievi a tale riguardo formulati, con riferimento allo schema di decreto ministeriale concernente le lotterie istantanee, con il menzionato parere interlocutorio n. 594 del 2025 – sostanzialmente confermati con il corrispondente parere definitivo reso all’esito dell’adunanza del 26 agosto 2025 –, con specifico riguardo alla mancanza, in sede di Air, delle analisi quantitative indispensabili al fine di valutare l’adeguatezza della determinazione e della variabilità del payout”.

Palazzo Spada poi invita il Mef a riformulare la disposizione in merito all'articolo 26, che “nel prevedere con riferimento al gioco del Lotto l’assoggettamento dello stesso al d.P.R. n. 303 del 1990, non chiarisce se il gioco del Lotto sia disciplinato unicamente dal d.P.R. n. 303 del 1990, e dunque sia così escluso dall’ambito di applicazione dal regolamento il cui schema è all’esame della Sezione, o se invece sia disciplinato da entrambi i regolamenti”. Rilievi analoghi “valgono con riferimento all’articolo 31 in relazione al gioco del SuperEnalotto”.

Si ravvisa inoltre l’opportunità di precisare, nel corpo della disciplina transitoria, che fino alla entrata in vigore del regolamento il cui schema è all’esame della Sezione restano ferme le discipline di gioco anteriormente vigenti. Trattandosi peraltro di previsione operata precisamente e direttamente dalla norma primaria (secondo periodo del comma 2 dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 41 del 2024) – la riproduzione del cui contenuto in sede regolamentare è in ogni caso da evitare – è a tal fine sufficiente richiamare quest’ultima.

Si rileva da ultimo l’assenza nel testo dello schema della clausola di invarianza finanziaria; se ne suggerisce pertanto l’inserimento.

In conclusione nel parere si legge: “Ai sensi dell’articolo 17, comma 4 della legge n. 400 del 1988 il presente schema di decreto, rivestendo natura regolamentare (in particolare di regolamento ministeriale) ed essendo quindi annoverato tra gli 'atti normativi a rilevanza esterna' per i quali permane, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera c) della legge 14 gennaio 1994, n. 20 il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, deve essere sottoposto al visto e alla registrazione della Corte dei conti, facendo menzione di tale adempimento nel preambolo e nell’explicit. “

 

Il testo integrale del parere del Consiglio di Stato è disponibile in allegato.