Ctd, norme Ue compatibili con norme italiane? La parola alla Corte di giustizia Ue

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana chiede alla Corte di giustizia europea di valutare compatibilità del diritto Ue sulla necessità della licenza Tulps per la raccolta di scommesse nei Ctd.
Scritto da Fm

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La giustizia amministrativa italiana torna a fare appello alla Corte di giustizia europea per dirimere alcune questioni riguardanti la regolamentazione del gioco legale, e, in questo caso, lo svolgimento dell’attività di raccolta di scommesse su eventi sportivi nei centri di trasmissione dati, gli ormai ben noti Ctd.

Nel caso specifico lo fa il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana per rispondere definitivamente al ricorso presentato dal legale rappresentante di una società al Tar Sicilia, per impugnare il provvedimento del questore di Ragusa che gli ha negato il rilascio della licenza prevista dall’articolo 88 del Tulps – Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza richiesta per l’esercizio dell’attività di raccolta di scommesse a Pozzallo (Rg), in favore della società Stanleybet Malta Limited.

Un diniego espressamente motivato per l’assenza in capo alla Stanleybet Malta Limited dell’obbligatorio titolo concessorio rilasciato dal ministero dell’Economia e delle finanze – Agenzia delle dogane e dei monopoli, “presupposto indispensabile ed essenziale per il rilascio del prescritto titolo di Polizia ai sensi dell’articolo 88”.

Secondo la prospettazione del ricorrente, in virtù di numerose sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea, la normativa italiana in tema di scommesse si porrebbe in contrasto con gli articoli 49 e 56 Tfue – Trattato di funzionamento dell'Unione europea, con la conseguenza che il provvedimento di diniego dell’Amministrazione al rilascio della licenza ex articolo 88 del Tulps, nella parte in cui ha subordinato il conseguimento di detto titolo autorizzatorio al preventivo ottenimento della concessione ministeriale in capo al bookmaker, avrebbe recepito “i medesimi vizi che inficiano la normativa primaria, risultando a sua volta affetto da illegittimità eurounitaria (derivata)”.

Pertanto, il ricorrente ha chiesto al giudice amministrativo di prime cure di disapplicare l’art. 88 Tulps “nella parte in cui subordina il rilascio della licenza di Pubblica sicurezza al preventivo ottenimento della concessione Adm da parte della società preponente” e, di conseguenza, di pronunciare l’annullamento del provvedimento di diniego fondato esclusivamente sull’assenza del titolo autorizzatorio in capo alla Stanleybet.

Il Tar Sicilia ha accolto il ricorso, ricordando che “riguardo alla posizione della Stanleybet, è intervenuta in diverse occasioni la Corte di giustizia dell’Unione europea”,  censurando “la normativa italiana in materia di raccolta di scommesse, nella misura in cui comporta l'esclusione dalle procedure concessorie di talune società di capitali, aventi sede in Stati europei, come la Stanleybet, e, al contempo, prevede sanzioni penali nei confronti degli esercenti dei Ctd che, non avendo potuto ottenere l’autorizzazione di polizia per il suddetto illegittimo motivo, esercitino l'attività di raccolta di scommesse in via telematica con tali società”.

A seguito di tali pronunce, la giurisprudenza nazionale ha ritenuto che la Corte di Giustizia abbia “quindi creato in via giurisprudenziale una sorta di sanatoria”, per cui la posizione di Stanleybet si pone quale “eccezione alla regola”.

Una sentenza contro cui il ministero dell'Interno e la Questura di Ragusa hanno ovviamente fatto opposizione. Chi ha ragione?

La Corte di giustizia europea dovrà pronunciarsi sulla seguente questione pregiudiziale: “Se i principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di cui agli articoli 49 e 56 Tfue ostano a una normativa nazionale come quella di cui all’articolo 88 del Tulps che, al fine di soddisfare esigenze di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica riconducibili alle deroghe previste dagli articoli 51 e 52 Tfue, applicabili anche in materia di libera prestazione di servizi ai sensi dell’articolo 62 Tfue, e comunque per soddisfare motivi imperativi di interesse generale come quelli coincidenti con l’esigenza di prevenzione e repressione dei reati, anche della criminalità organizzata (c.d. mafia, in Sicilia) presente soprattutto in alcune aree del territorio nazionale, subordina lo svolgimento dell’attività di raccolta di scommesse su eventi sportivi a centri di trasmissione dati (Ctd) in possesso di una licenza di pubblica sicurezza rilasciata dal questore, condizionando il rilascio e l’efficacia di tale licenza all’esistenza di una concessione rilasciata dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli in favore del bookmaker avente sede in altro Stato europeo per il quale il centro di trasmissione dati (Ctd) svolge la propria attività in regime di affiliazione sulla base di un contratto di ricevitoria ”.

La risposta dei giudici della Corte di giustizia europea sarà dirimente per decidere l’appello proposto da parte del ministero dell’Interno e della Questura di Ragusa avverso la sentenza di primo grado: “Ad avviso del Collegio è necessario chiarire se la norma contenuta nell’art. 88 del Tulps – che impone, per ragioni di prevenzione dei reati e tutela dell’ordine pubblico, il rilascio di una licenza di polizia a chi intenda svolgere attività di raccolta di scommesse sul territorio nazionale, condizionando detto rilascio o comunque l’efficacia della licenza alla sussistenza di un valido titolo concessorio rilasciato dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli – si ponga o meno in contrasto con i principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di cui agli articoli artt. 49 e 56 Tfue nonché con i principi di parità di trattamento e non discriminazione. Per comprendere ciò occorre individuare quale sia il corretto significato e l’esatto perimetro applicativo delle citate disposizioni del Trattato”, si legge nell'ordinanza del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana.

In attesa della pronuncia della Corte di giustizia sul quesito pregiudiziale, il Collegio dispone “la sospensione del presente processo, ferma restando l’efficacia interinale delle misure cautelari già disposte, riservando alla sentenza definitiva ogni pronuncia, anche in merito alle spese di giudizio”.