Proroga gioco online, ecco i 5 concessionari che non hanno aderito
Contrariamente a quanto era sembrato in un primo momento alla luce delle indiscrezioni riferite da alcuni operatori, non tutti i titolari di concessione per il gioco online hanno aderito alla proroga tecnica concessa per la prosecuzione della raccolta fino al 12 novembre, secondo una determinazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
La stessa Agenzia ora comunica i nomi dei concessionari che hanno deciso di fare un passo indietro e per i quali, quindi, si procederà all'interruzione “ della raccolta del gioco con effetti a far data dal 18 settembre 2025”.
Ecco, di seguito, i nomi delle aziende che non hanno aderito alla proroga tecnica.
Sono cinque:
Concessione 15073 Replatz s.r.l.
Concessione 15077 Goldplay s.r.l.
Concessione 15099 Totosì s.r.l.
Concessione 15244 Casinò di Campione s.p.a.
Concessione 15245 Replatz s.r.l.
Concessione 15463 Bi&Bi s.r.l.s.
Fra chi non ha aderito ad esempio ci sono BiBi, ammesso con riserva dal Tar Lazio alla nuova procedura di gara per il gioco online e quindi escluso da Adm dopo la verifica della documentazione amministrativa presentata, e il Casinò di Campione, che fin dalla sua riapertura nel 2022 (dopo tre anni d'inattività a seguito della dichiarazione di fallimento del luglio 2018) non ha riavviato il gioco online.
Adm precisa che “i concessionari che non hanno aderito alla proroga tecnica devono procedere alla dismissione dell’attività concessoria nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 4 della determinazione direttoriale prot. n. 504068/R.U. del 24 luglio 2025 e dalla convenzione di concessione”.
LA PROROGA TECNICA – L'ultimo giorno utile per presentare le domande di adesione alla proroga tecnica era il 5 settembre scorso.
La proroga, decisa “al fine di garantire la continuità delle entrate erariali, nonché la tutela dei giocatori e della fede pubblica”, come sottolineato da Adm nella sua determinazione, serve proprio anche a coloro che non hanno partecipato al bando per gestire, da ora a metà novembre, i rapporti con i titolari di un conto di gioco presso la concessionaria che per propria scelta non avrà continuità sul mercato.
I concessionari di gioco online che hanno richiesto la proroga dovranno versare il corrispettivo previsto, calcolato come di seguito: “a) entro il 3 ottobre 2025, – per i concessionari titolari di una concessione ex articolo 1, comma 935, della legge 28 dicembre 2015, n. 2008, un importo pari a 56/2555 del corrispettivo una tantum pari a 200 mila euro, corrispondente al numero di giorni intercorrente fra il termine del 17 settembre 2025 e la data del 12 novembre 2025; – per i concessionari titolari di una concessione ex articolo 24, comma 13, lettera a), della legge 7 luglio 2009, n. 88, un importo pari a 56/3285 del corrispettivo una tantum, corrispondente al numero di giorni intercorrente fra il termine del 17 settembre 2025 e la data del 12 novembre 2025. 2. Nell’area riservata dei concessionari aderenti sarà pubblicato entro il 26 settembre, l’importo esatto del corrispettivo e le modalità con cui versarlo”, si legge nell'apposita determinazione di Adm sulla proroga.