Casinò Saint Vincent: sindacati e Società si accordano su riduzione del personale
Sindacati e Casinò de la Vallée Spa alla fine hanno raggiunto un accordo sulla procedura di licenziamento collettivo avviata al Casinò di Saint Vincent per la riduzione di personale.
Le parti, secondo quanto si legge nel verbale di accordo, “convengono di contenere la riduzione di personale a 30 unità con cessazioni del rapporto di lavoro non prima del 31 dicembre 2025 da considerarsi quale ultimo giorno del rapporto di lavoro”. Verrà applicato- con riferimento all'intero organico aziendale – un unico criterio di scelta: “l'adesione volontaria dei lavoratori all'esodo”.
Le modalità di riduzione del personale “su base volontaria non consentono in modo preventivo di predeterminare le aree professionali di uscita, essendo lasciato alla Società il compito di provvedere con azioni di riorganizzazione e di mobilità interna al mantenimento degli equilibri professionali e operativi”.
La Società si impegna “a riconoscere ai lavoratori che aderiscono all'esodo volontario con risoluzione del rapporto di lavoro nei tempi di legge previsti: a) il pagamento, quale integrazione al trattamento di fine rapporto, di una somma calcolata tenendo conto dell'anzianità e del livello dei lavoratori rappresentati unicamente ai fini dell'incentivazione all'esodo, del valore economico corrispondente al preavviso per la lavoratrice o il lavoratore dai contratti collettivi di riferimento al momento dell'assunzione, fatte salve condizioni di miglior favore derivanti da successivi regolamenti aziendali o contratti collettivi; b) il pagamento di una somma di euro 5.000 lorde quale risarcimento delle rinunce ad azioni legali contenute nell'accordo di uscita; c) il pagamento del Premio di risultato previsto dall'art. 49 del vigente Ccal per i dipendenti della Casa da gioco di Saint-Vincent (nei tempi in cui lo stesso è previsto e per i mesi in cui il dipendente è in forza) e del punto C) dell'Accordo quadro integrativo del 30/12/2024 per i dipendenti dell'unità produttiva Servizi Alberghieri (nei tempi in cui lo stesso è previsto e per i mesi in cui il dipendente è in forza).
Fatto salvo quanto previsto per il Premio di risultato, il pagamento del Tfr e delle altre spettanze di fine rapporto avverrà non oltre 90 giorni dalla data di effettiva avvenuta cessazione del rapporto. Gli accordi di uscita avverranno nella forma della conciliazione in sede sindacale ai sensi dell'articolo 2113 c.c. e art. 411 comma 3º c.р.с.”
L'accordo porta le firme dei sindacati Cgil, Fisascat-Cisl, Savt, Snalc, Uilcom/Uil, Ugl Terziario/Ulas Vda, Filcams Cgil, Fisascat Cisl Vda, Savt Tourisme, Uiltucs Vda, Ugl Terziario/Ulas Vda.