Concessioni gioco online, Adm a operatori: ‘Informare titolari di conti gioco’

L'Agenzia dogane e monopoli fornisce aggiornamenti sulle scadenze per le nuove concessioni e sulle comunicazioni che gli operatori devono fare ai giocatori sul prelievo delle somme giacenti sui conti di gioco.
Scritto da Redazione

© Agenzia delle dogane e dei monopoli - Sito ufficiale

L’Agenzia ha completato il controllo della documentazione trasmessa da codesti aggiudicatari e, fatti salvi eventuali possibili riscontri da parte delle Istituzioni preposte e dall’Autorità giudiziaria, successive al termine di legge, procederà alla controfirma delle convenzioni di concessione firmate e trasmesse da codeste società, restituendole ai singoli concessionari.”

Questo si legge nella nuova comunicazione invitata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli a tutte le società aggiudicatarie delle concessioni per l’affidamento in concessione dell’esercizio e della raccolta a distanza dei giochi

Adm, come fatto in precedenza, ricorda che “il 12 novembre alle ore 23.59.59 cesserà l’efficacia delle attuali concessioni per la raccolta del gioco a distanza e, come previsto dall’articolo 4.6. delle Regole amministrative, a decorrere dalle ore 00.00 del 13 novembre sarà possibile, per codesti aggiudicatari, procedere all’effettiva assunzione del servizio del gioco derivante dalla concessione rilasciata in esito” al bando per il gioco online.

Per attivazione del servizio, gli aggiudicatari “dovranno procedere, al preventivo versamento della seconda tranche del corrispettivo una tantum, pari a 3 milioni di euro per concessione aggiudicata, sul capitolo di entrata di capo V, n. 2337 'Entrate derivanti dalla partecipazione alla procedura selettiva per l’affidamento delle concessioni per l’esercizio e la raccolta dei giochi pubblici attraverso il canale a distanza' inserendo come causale 'Seconda rata Una Tantum concessione Gad D.Lgs. 41/24. Codice concessione 16XXX'”.

L’attivazione effettiva del gioco, secondo le modalità previste dalle Regole tecniche, “deve avvenire entro sei mesi dal rilascio della concessione e cioè a far tempo dal 14 maggio 2026”, rimarca l'Agenzia, “onde evitare soluzioni di continuità nella raccolta e consentire a tutte le Società di avere il tempo necessario per adeguare i propri sistemi di raccolta dei giochi pubblici alla nuova disciplina tecnica introdotta con gli atti di gara”.

Adm quindi precisa: “Ovviamente, la possibilità di procrastinare l’avvio delle nuove modalità è una facoltà accordata ai concessionari che non esclude la possibilità di avviare la concessione, sin dal 13 novembre 2025, secondo le disposizioni delle regole tecniche della gara. In questa prospettiva, è auspicabile che l’esordio delle nuove modalità di raccolta avvenga prima della scadenza del termine, sia per dare effettività alle nuove regole concessorie, sia per evitare sovrapposizioni e ingorghi dei sistemi tecnologici che potrebbero verificarsi allorché tutti i concessionari attivassero i loro sistemi a partire dal 14 maggio 2026”.

Fra le indicazioni di carattere generale fornite ai concessionari, spicca la parte dedicata ai conti gioco. “Sulla base dell’analisi effettuata dall’Agenzia sul numero di subregistrazioni avvenute nel periodo 8 ottobre 2025 – 31 ottobre 2025 è emerso che, in media, oltre il 60 percento dei titolari di conti di gioco attivi non ha effettuato sub-registrazioni nel periodo esaminato. Conseguentemente, i titolari dei conti di gioco interessati non sono stati raggiunti da alcuna comunicazione riguardo all’avvio delle nuove concessioni.

Pertanto, al fine di tutelare i giocatori che vogliano effettuare il prelievo delle somme giacenti sul conto di gioco ovvero siano intenzionati a continuare ad usufruire dei servizi di gioco e per fornire la massima informazione, in deroga alle disposizioni dettate con la circolare n. 671665 del 28 ottobre 2025 e, comunque, fino al 31 dicembre 2025, è consentito a codesti concessionari, di non richiedere la rimozione dei siti da parte dei 'Fornitori di connettività alla rete Internet (Isp)' nei server Dns, fermo restando il divieto di re-indirizzamenti.

Sui siti pre-esistenti e non più utilizzabili (in quanto skin o facenti capo ad operatori cessati o confluiti nei concessionari aggiudicatari) dovrà, unicamente, essere presente una comunicazione, in forma statica, contenente, unicamente, informazioni ai giocatori riguardo alle modalità di prelievo (per i concessionari che termineranno la raccolta del gioco il 12 novembre o per i giocatori che non intendano accettare il nuovo contratto di gioco) e di rinvio al sito del concessionario su cui potranno continuare ad usufruire dei servizi offerti (per i concessionari aggiudicatari che hanno cambiato sito o chiuso le skin)”.