Inconsapevole ritardo nel versare proventi gioco Lotto: Tar annulla revoca licenza
"In entrambi i casi è ravvisabile la medesima ratio del meccanismo che, come riportato dalla stessa Amministrazione (l'Agenzia dogane e monopoli, Ndr), 'è quella di sanare il comportamento del concessionario che inconsapevolmente versa in ritardo' e che ciò accade quando, versando con la Rid, di fatto il gestore non si avvede del ritardo se non dopo aver ricevuto le intimazioni di pagamento'."
Questa una delle frasi chiave della sentenza con cui il Tar Lombardia, sezione Quinta, accoglie il ricorso di una tabaccheria con ricevitoria del gioco del Lotto per l'annullamento della revoca della licenza stabilità dall'Agenzia dogane e monopoli.
L'Agenzia aveva motivato la revoca della concessione richiamando cinque (poi ridotti a quattro) versamenti tardivi dei proventi del gioco del lotto. Questi versamenti risultavano in ritardo per più di tre giorni lavorativi ed erano di importo pari o superiore ai versamenti medi settimanali dell'ultimo biennio. Nello specifico, i ritardi contestati variavano tra i 6 e i 19 giorni, relativi a settimane contabili tra ottobre 2023 e febbraio 2024. L'Amministrazione aveva ritenuto "non esimenti" le giustificazioni fornite dalla ricorrente riguardo alle violazioni contestate.
L'esercente, nel suo ricorso, contestava in particolare la legittimità del provvedimento di revoca della concessione del gioco del lotto, adducendo l'insussistenza del requisito dell'"abitualità della violazione". Secondo l'esercente, alcuni ritardi consecutivi avrebbero dovuto essere conteggiati come un'unica violazione, riducendo il numero totale degli inadempimenti rilevanti.
Il Tribunale amministrativo regionale lombardo ha accolto il ricorso richiamando la necessità di valutare l'elemento intenzionale della condotta del gestore: "una corretta interpretazione dell'abitualità… richiede di dare il giusto rilievo all'elemento intenzionale della condotta del rivenditore che, consapevole della precedente trasgressione, ne commette un'altra".
Il Tar sottolinea che l'Adm stessa, con una circolare del 2016, aveva già stabilito un principio fondamentale riguardante la continuazione delle violazioni scrivendo che "qualora i ritardi nei versamenti dei proventi del gioco del lotto effettuati dai ricevitori siano consecutivi e siano avvenuti prima che il ricevitore abbia ricevuto le contestazioni relative alla prima inadempienza, i ritardi in parola potranno essere considerati come unica violazione ai fini dell'applicazione dell'art. 34 punto 9 della legge 1293/57".
Il Collegio ha rilevato che nel caso specifico Adm non ha applicato correttamente questo "meccanismo della continuazione" ai ritardi consecutivi avvenuti tra la fine del 2023 e l'inizio del 2024, ricordando che la ratio di questo meccanismo è proprio "quella di sanare il comportamento del concessionario che inconsapevolmente versa in ritardo".
Sulla base di queste considerazioni il Tar ha ritenuto illegittima la revoca stabilendo che "vanno annullate sia la revoca della concessione della ricevitoria del lotto sia la decadenza della rivendita ordinaria, in epigrafe specificate, stante, per quest'ultima, il nesso di consequenzialità rispetto alla prima".