Manovra 2026: Fondo contrasto ludopatie, nuova proposta sulle risorse
Alla commissione Bilancio del Senato prosegue il cammino del Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028 (la Manovra 2026) con l'esame del testo e dei relativi emendamenti presentati dalle varie forze politiche.
Nella seduta di ieri, 27 novembre, fra l'altro è stata presentata la riformulazione dell'emendamento 91.0.2 a firma di Cristina Tajani (Partito democratico), che propone l’introduzione del “Fondo per il contrasto delle ludopatie” presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con uno stanziamento annuale di 150 milioni di euro. Reperendo tali risorse non più dall’aumento della tassazione sul gioco, ma razionalizzazione e revisione della spesa pubblica; oppure “Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all’evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l’ambiente”.
IL NUOVO TESTO DELL'EMENDAMENTO SUL FONDO PER IL CONTRASTO ALLE LUDOPATIE – Ecco il testo 2 dell'emendamento 91.0.2 presentato dalla senatrice Tajani.
Dopo l’articolo 91, è inserito il seguente: « Art. 91-bis. (Fondo per il contrasto delle ludopatie) 1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituto, il “Fondo per il contrasto delle ludopatie”, con una dotazione iniziale pari a 150 milioni di euro a decorrere dall’anno 2026, al fine di finanziare tutte quelle attività necessarie per diffondere la consapevolezza del gioco re27 novembre 2025 – 51 – 5 a Commissione sponsabile e contrastare fenomeni ludopatici che possono nuocere all’individuo e alla sua famiglia. ». Conseguentemente, all’articolo 129, dopo il comma 15, aggiungere il seguente: « 15-bis. Entro il 28 febbraio 2026, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, con esclusione delle spese commesse a salute, welfare, istruzione, università, ricerca, stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, enti territoriali, formazione, 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche e ambiente, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 150 milioni di euro a decorrere dall’anno 2026. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all’evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l’ambiente (Sad) di cui all’articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2026, il Ministero dell’economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all’evasione fiscale e di concerto con Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del made in Italy, sono individuati, senza determinare aumenti della pressione fiscale complessiva e salvaguardando le famiglie e le imprese più vulnerabili, i sussidi di cui all’articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, con priorità per quelli che possono determinare procedure di infrazione per il contrasto con le normative europee, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall’anno 2026. ».
IL VECCHIO TESTO – Per un confronto più agevole, riportiamo anche la versione precedente dell'emendamento 91.0.2.
Dopo l'articolo 91, è inserito il seguente:
Art. 91 bis (Fondo per il contrasto delle ludopatie)
-
Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito, con uno stanziamento annuale di 150 milioni di euro, a partire dalla data di entrata della presente legge, il "Fondo per il contrasto delle ludopatie" al fine di finanziare tutte quelle attività necessarie per diffondere la consapevolezza del gioco responsabile e contrastare fenomeni ludopatici che possono nuocere all'individuo e alla sua famiglia.
-
Agli oneri di cui al comma 1, si provvede: a) la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata nel 19,25 per cento dell'ammontare delle somme giocate; b) la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata nel 6,25 percento dell'ammontare delle somme giocate; c) la ritenuta sulle vincite del lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è fissata nella misura dell'8,25 per cento; d) il prelievo sulla parte della vincita eccedente euro 500, previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a) del decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 del 14 novembre 2011, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, trasfuso nell'articolo 10, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è fissato al 12,25 per cento; e) il prelievo sulla parte della vincita eccedente euro 500, previsto dall'articolo 6 del decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di cui alla lettera d), è fissato al 12,25 per cento.
-
Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi di concerto con il Ministero della Salute entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le norme di attuazione del presente articolo.