Comma 7, Adm proroga al 31 dicembre 2026 i termini di scadenza del regime transitorio
L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha prorogato “al 31 dicembre 2026 i termini di scadenza del regime transitorio, per gli apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro compresi quelli in uso nelle attività di spettacolo viaggiante e installati nei 'padiglioni e sale trattenimento' a suo tempo previsto dalle determinazioni direttoriali n. 172999 del 1° giugno 2021 e n. 250263del 10 giugno 2022, modificate, da ultimo, con le determinazioni direttoriali n. 797604 del 20 dicembre 2024 e n. 809776 del 24 dicembre 2024”.
La proroga arriva con una determinazione direttoriale a firma del direttore centrale della Direzione Giochi, Mario Lollobrigida, per ovviare alla possibile disinstallazione di “un elevato numero di apparecchi autocertificati non ancora sottoposti a verifica tecnica di conformità e relativa certificazione, con significativi impatti economici nella filiera e conseguente perdita del gettito erariale”.
La determinazione tiene conto anche delle “comunicazioni pervenute dalle associazioni rappresentative del settore dello spettacolo viaggiante in merito alla complessità della disciplina e alle difficoltà applicative legate alla regolamentazione in materia di apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro per tale settore, composto da piccoli o piccolissimi operatori non specializzati, anche in ordine alla possibile sovrapposizione con le procedure di certificazione a fini di sicurezza previste da precedenti regolamentazioni”.
In una nota diffusa da Adm inoltre si legge: “Come noto, la proroga del regime temporaneo è finalizzata a consentire l’adeguamento delle apparecchiature alle vigenti regole tecniche e amministrative, attese le difficoltà applicative legate alla nuova regolamentazione in materia di apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro. Con l’attuale ulteriore proroga si è inteso altresì uniformare i termini di scadenza, nella prospettiva del più ampio disegno di riordino del settore del gioco pubblico con l’obiettivo di semplificare anche la disciplina di questa specifica tipologia dell’offerta di gioco, evitando nel contempo che alcuni degli apparecchi rientranti nella previgente disciplina debbano essere disinstallati nelle more dell’attuazione del riordino”.
Di seguito, ecco il testo della determinazione.
IL DIRETTORE CENTRALE DETERMINA
ARTICOLO 1 (Modifiche agli articoli 4 e 5 della DRA) 1. All’articolo 4 della determinazione n. 172999 del 1° giugno 2021 (DRA), e sue successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 5, le parole “31 dicembre 2025” sono sostituite dalle parole “31 dicembre 2026”. 2. All’articolo 5 della determinazione n. 172999 del 1° giugno 2021 (DRA) e sue successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 5, le parole “31 dicembre 2025” sono sostituite dalle parole “31 dicembre 2026”; b) al comma 6, le parole “31 dicembre 2025” sono sostituite dalle parole “31 dicembre 2026”.
ARTICOLO 2 (Modifiche all’ articolo 3 della DRASV) 1. All’articolo 3 della determinazione n. 250263 del 10 giugno 2022 (DRASV), e sue successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, le parole “31 dicembre 2025” sono sostituite dalle parole “31 dicembre 2026”; b) al comma 2, le parole “1° gennaio 2026” sono sostituite dalle parole “1° gennaio 2027”; c) al comma 3, le parole “31 dicembre 2025” sono sostituite dalle parole “31 dicembre 2026”; d) al comma 5 le parole “31 dicembre 2025” sono sostituite dalle parole “31 dicembre 2026”.
ARTICOLO 3 (Modifiche all’articolo 4 della DRASV) 1. All’articolo 4 della determinazione n. 250263 del 10 giugno 2022 (DRASV), e sue successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2, le parole “1° gennaio 2026” sono sostituite dalle parole “1° gennaio 2027”; b) al comma 3, le parole “31 dicembre 2025” sono sostituite dalle parole “31 dicembre 2026”; c) al comma 5, le parole “31 dicembre 2025” sono sostituite dalle parole “31 dicembre 2026”.
ARTICOLO 4 (Modifiche all’articolo 7 della DRASV) 1. All’articolo 7 della determinazione n. 250263 del 10 giugno 2022 (DRASV), e sue successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2, le parole “31 dicembre 2025” sono sostituite dalle parole “31 dicembre 2026”
ARTICOLO 5 (Modifiche all’articolo 9 della DRASV recante norme transitorie e decorrenza) 1. All’articolo 9 della determinazione n. 250263 del 10 giugno 2022 (DRASV), e sue successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, le parole “31 dicembre 2025” sono sostituite dalle parole “31 dicembre 2026”.