Tar Lombardia: ‘Distanziometro regionale vale solo per Awp e Vlt, non per le scommesse’
La legge della Lombardia per il contrasto al gioco patologico si applica solo agli apparecchi Awp e Vlt e non ai corner per le scommesse.
A ricordarlo è il Tar Lombardia nella sentenza con cui accoglie il ricorso proposto da una società contro il diniego del Comune di Baranzate (Mi) all’istanza presentata per la raccolta delle scommesse ippiche, per l’apertura dell’attività accessoria di “Corner scommesse” all’interno del locale di somministrazione di cui è titolare.
Un provvedimento di diniego che per l'amministrazione comunale si fonda sul contrasto con la L.R.8/2013 e la violazione della normativa urbanistica. Ma per i giudici amministrativi lombardi non è così, dato che la disposizione regionale è “precisa nel riferimento alla 'nuova installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito di cui all’art. 110, comma 6, del R.D. 773/1931', non alla differente attività di raccolta delle scommesse, per cui l’obbligo di rispettare la distanza minima dai luoghi sensibili è letteralmente applicabile unicamente per i locali dove vengono installati gli apparecchi di cui all’art. 110 comma 6 del Tulps, ossia Awp (lett. a) e Vlt (lett. b)”.
Come già evidenziato dalla giurisprudenza (Tar Lombardia – Brescia – n. 111 del 2 febbraio 2021 e n. 429 del 2 maggio 2022), recita ancora la sentenza, “l’obbligo di rispettare la distanza minima dai luoghi sensibili vale solo per gli apparecchi espressamente menzionati dall’art. 5 comma 1 della LR 8/2013 (Awp e Vlt), in quanto trattandosi di una norma restrittiva della libertà di iniziativa economica, non è ammissibile un’applicazione estesa a fattispecie che non sono considerate dal legislatore parimenti pericolose nell’induzione al gioco compulsivo.
Certamente la legge regionale può prevedere espressamente i limiti distanziometri dai luoghi sensibili anche per le sale scommesse, ma nel caso in esame, il legislatore regionale ha ritenuto di non equiparare le ipotesi, con la conseguenza che il diniego è per violazione della disposizione regionale sopra indicata, nonché delle norme urbanistiche”.