Gioco online, Cgue: ‘Giocatori danneggiati, valgono norme del Paese di residenza’

Secondo la Corte di giustizia europea, un giocatore in caso di perdite può avvalersi del diritto del suo Paese di residenza per un'azione di responsabilità contro un operatore - non autorizzato - insolvente.
Scritto da Redazione

Corte di giustizia europea © Cgue - Pagina Linkedin

“La legge applicabile a un'obbligazione extracontrattuale che deriva da un fatto illecito è, di regola, quella del Paese in cui il danno si verifica.”

Così la Corte di giustizia europea, su richiesta della Corte suprema austriaca, interviene per dirimere la controversia che vede opposti un uomo residente in Austria e un prestatore maltese di giochi, attualmente insolvente.

Il giocatore ha citato i due amministratori di quest'ultimo dinanzi ai giudici austriaci al fine di ottenere il rimborso delle perdite subite in occasione della sua partecipazione a giochi di casino online.

La società in questione era titolare di una concessione per giochi con vincita in denaro a Malta, ma non disponeva di alcuna concessione in Austria. Fatto che ha portato a sostenere il cliente che il contratto di gioco fosse nullo. Secondo il diritto austriaco i due amministratori sarebbero personalmente e solidalmente responsabili per il fatto che la società offriva giochi illegali in Austria.

I due amministratori hanno contestato la competenza internazionale dei giudici austriaci, ritenendo, a loro avviso, che sia il luogo dell’evento causale sia quello del danno si troverebbero a Malta. Il diritto sostanziale applicabile non sarebbe quello austriaco, bensì quello maltese, il quale non conoscerebbe la responsabilità degli organi sociali nei confronti dei creditori della società.

La Corte di giustizia europea osserva che il regolamento noto come Roma II (n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali) si applica ad un'azione di responsabilità da fatto illecito come quella in esame intentata contro i dirigenti di una società per violazione di un divieto imposto da una normativa nazionale di offrire al pubblico giochi d’azzardo senza disporre di una concessione a tal fine.

Infatti, un'azione del genere non rientra nell'esclusione prevista per le obbligazioni extracontrattuali che derivano dal diritto delle società.

Secondo la Corte, nell'ambito di un'azione di risarcimento per le perdite subite in occasione della partecipazione a giochi online offerti da una società in uno Stato membro in cui essa non disponeva della concessione legalmente richiesta, il danno subito da un giocatore si considera verificatosi nello Stato membro in cui quest'ultimo ha la sua residenza abituale (nel caso di specie, quindi, in Austria, di modo che, secondo la regola generale, sarebbe applicabile il diritto austriaco).

Tuttavia, se dal complesso delle circostanze risulta che il fatto illecito presenta collegamenti manifestamente più stretti con un altro Paese, il regolamento Roma II consente al giudice adito di derogare alla regola generale e di applicare la legge di quest'ultimo Paese.