Adm amplia la rete di raccolta del Lotto, la determina di Alesse

L'Agenzia delle dogane e dei monopoli amplia la rete di raccolta del gioco del Lotto, ecco gli interventi previsti su distanze minime, limiti agli incassi e soglia minima.
Scritto da Redazione

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Con una determinazione a firma del direttore Roberto Alesse, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli amplia la rete di raccolta del gioco del Lotto, dopo aver raggiunto l’intesa con le Organizzazioni sindacali dei rispettivi settori maggiormente rappresentative sul piano nazionale

Per garantire la tutela degli interessi pubblici nelle attività di raccolta del gioco, si legge nella determinazione direttoriale, “risulta necessario definire alcuni interventi che consentano la realizzazione di una rete numericamente adeguata e che presenti i dovuti livelli di efficienza”.

Perciò, vengono eliminate “alcune criticità che non hanno consentito un effettivo aumento del numero di richiedenti la concessione prevedendo la modifica di precedenti disposizioni contenute nei citati decreti direttoriali”, rideterminati “i vigenti limiti dell’incasso medio annuo, adeguandoli all’attuale andamento del gioco del lotto e degli altri giochi numerici a quota fissa nonché alle mutate esigenze organizzative e di razionalizzazione della rete di raccolta”.

Adm inoltre,ritiene “necessario ridefinire le distanze minime per procedere alle assegnazioni in deroga nei Comuni nei quali non è raggiunto l’incasso medio annuo previsto; altresì, opportuno ridefinire la soglia di mancato raggiungimento della raccolta minima, tale da ridurre il numero di ricevitorie da sottoporre a revoca per inefficienza del punto di raccolta”.

LA DETERMINA – Ma ecco il testo integrale della determinazione direttoriale di Alesse.

Articolo 1

1. Ai fini dell’estensione della rete di raccolta del gioco del lotto prevista dall’articolo 33, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, così come modificato dall’articolo 19 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, i tabaccai, titolari di rivendite ordinarie e speciali di generi di monopolio, possono fare richiesta per ottenere una concessione per la raccolta del gioco del lotto entro il 1° marzo di ciascun anno; quelle presentate successivamente a tale termine saranno prese in considerazione nell’anno successivo. 2. L’incasso medio annuo, a livello comunale, è determinato in euro 110.000. 3. Nei Comuni nei quali sia attivo almeno un punto di raccolta, il numero delle ricevitorie da attribuire sarà pari a Rn = (Ia: 110.000) – Ra, con arrotondamento per eccesso all’unità superiore, dove, per ciascun Comune, Rn rappresenta il numero delle nuove ricevitorie da assegnare, Ia, l’incasso complessivo dell’anno precedente e Ra il numero delle ricevitorie attive al 31 dicembre, sempre dell’anno precedente. 4. Se il numero delle domande riferite a ciascun comune è superiore a quello delle ricevitorie da assegnare secondo quanto previsto dal comma precedente, la graduatoria, stilata entro trenta giorni dal termine di cui al precedente comma 1, tiene conto in primo luogo dell’antecedenza dell’anno di presentazione delle domande e, a seguire, dell’anzianità della titolarità della rivendita rispetto agli altri aspiranti, tenendo conto, a tal fine, anche dell’eventuale periodo di coadiuzione. 5. Nei Comuni sprovvisti, sono in ogni caso istituiti un punto ovvero due punti di raccolta a seconda se la popolazione residente negli stessi sia inferiore o superiore a 2.500 abitanti; è, in ogni caso, istituita una seconda ricevitoria nei Comuni con popolazione superiore a 2.500 abitanti nei quali opera una ricevitoria; ai fini della rilevazione della popolazione residente nel Comune si procede mediante l’utilizzo dei dati disponibili nell’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR). 6. La graduatoria, così formata, è inviata agli UADM competenti per territorio, ai fini della stipula dei contratti di concessione. 7. L’attivazione delle ricevitorie interessate dovrà essere completata entro 90 giorni dalla comunicazione alla società concessionaria dell’avvenuto rilascio dei provvedimenti di concessione da parte degli UADM. 8. La procedura di cui al presente articolo è implementata in modalità telematica.

 

Articolo 2

1. In deroga all’articolo 1 del presente decreto, la Direzione per i Giochi – Ufficio Giochi numerici e Lotterie – può attribuire la concessione per la raccolta del gioco del lotto e degli altri giochi numerici a quota fissa – acquisito il parere di apposita Commissione costituita da rappresentanti dell’Agenzia e delle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, reso anche in base ai criteri che saranno stabiliti dalla Commissione stessa, purché sia garantita la distanza di almeno 400 metri della rivendita, ordinaria o speciale, richiedente rispetto alla ricevitoria più vicina. 2. Le istanze devono essere presentate agli Uffici competenti per territorio a partire dal 1° di aprile di ogni anno.

 

Articolo 3

1. Il limite annuo di raccolta minima è fissato in euro 11.000. 2. Le ricevitorie, che hanno conseguito negli ultimi due esercizi una raccolta del gioco del lotto e degli altri giochi numerici a quota fissa inferiore al limite di cui al primo comma, sono revocate dagli UADM competenti per territorio, entro il 31 marzo di ciascun anno, a partire dall’anno 2026, purché sia garantita comunque la presenza di una o di due ricevitorie nei Comuni con popolazione rispettivamente inferiore o superiore a 2.500 abitanti, ai fini della rilevazione della popolazione residente nel Comune si procede mediante utilizzo dei dati disponibili nell’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR). 3. Ai fini della procedura di assegnazione di cui all’articolo 1, le ricevitorie revocabili per il mancato raggiungimento del limite minimo annuo di cui al primo comma, non sono prese in considerazione ai fini del calcolo che definisce il numero di nuove ricevitorie da attribuire (Rn) e della misurazione della distanza di cui all’articolo 2, comma 1, della presente determinazione.

Articolo 4

1. A far data dall’entrata in vigore del presente provvedimento, sono abrogati: a) il decreto direttoriale del 12 dicembre 2003, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2004; b) il decreto direttoriale del 16 maggio 2007, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2007; c) il decreto direttoriale del 13 dicembre 2012, protocollo n. 2012/57101; d) la determinazione direttoriale del 1° luglio 2024, protocollo n. 433088/RU.