Raccolta gioco senza licenze: se cambia legale rappresentante, il concessionario non è responsabile

Il Tribunale ordinario di Isernia accoglie l'appello di un concessionario contro la sanzione comminata da Adm per la raccolta di gioco da parte di un esercente senza licenze Tulps dopo un mutamento societario.
Scritto da Fm

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Con una sentenza fresca di pubblicazione il Tribunale ordinario di Isernia ha accolto l'appello di un concessionario di gioco contro la sanzione comminata dai funzionari dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli durante un controllo per aver distribuito e installato apparecchi da intrattenimento in un esercizio non munito delle prescritte licenze di pubblica sicurezza.

L'ispezione aveva accertato che l'esercente non possedeva i titoli autorizzatori per effettuare la raccolta; in particolare, la società che gestiva il punto vendita aveva nel frattempo mutato il legale rappresentante senza comunicarlo al concessionario e senza richiedere l'aggiornamento della licenza.

Per questo motivo, Adm ha ritenuto responsabile anche il concessionario – rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Giacobbe (studio Giacobbe & Associati) – applicando una sanzione di 12mila euro, ma il giudice di secondo grado ha accolto la tesi difensiva sulla base di un principio molto chiaro: il concessionario una volta instaurato il rapporto e verificato il regolare possesso dei titoli non può controllare giorno per giorno i mutamenti degli assetti societari del punto vendita.

È fondamentale evidenziare, come si legge nella sentenza, che “risulta provato (oltre a non essere contestato) che all’atto della stipula del contratto tra gestore ed esercente gli apparecchi erano stati regolarmente installati presso un esercizio munito di tutte le prescritte autorizzazioni”.

A parere del Tribunale, “la previsione contenuta nell’art. 110, comma 9, lettera f-bis deve intendersi nel senso che il gestore deve verificare la conformità dell’esercizio con le prescritte autorizzazioni normative al momento dell’installazione degli apparecchi e non anche successivamente".

Quindi "Sul punto, si ritiene ravvisabile la buona fede della società appellante per aver tenuto un comportamento complessivo conforme ai canoni dell’ordinaria diligenza, dal momento che, al momento dell'installazione degli apparecchi da gioco, l'esercente era in possesso delle necessarie licenze e autorizzazioni, nonché iscritto all'elenco Ries, presso il ministero dell'Economia e delle finanze”.

Inoltre, secondo i giudici “Non può pretendersi del resto – in quanto non previsto da alcuna norma di legge – l’esercizio di un continuo potere di vigilanza sulle 'scelte aziendali' dell’esercente poiché, ragionando diversamente, vi sarebbe una responsabilità per 'omessa vigilanza' priva di un’esplicita base normativa".

Ad ogni modo, conclude la sentenza, “non vi è alcuna prova che con la propria condotta l’appellata abbia materialmente e colpevolmente consentito l’uso delle apparecchiature de quibus in violazione delle citate norme del Tulps a soggetto non titolato. Del resto, anche il comportamento tenuto dalla società concessionaria successivo alla contestazione mossa dalla Adm (la quale disponeva l’immediato blocco dei quattro apparecchi e si adoperava affinché la società esercente ottenesse le licenze ed autorizzazioni di legge) depone nel senso della buona fede di parte appellante. Per tali ragioni deve escludersi la sussistenza dell’elemento soggettivo dell’illecito. L’appello, pertanto, dev’essere accolto”.

Il Tribunale di Isernia quindi condanna l’Agenzia delle dogane e dei monopoli – Area Monopoli – Ufficio dei Monopoli per la Puglia, il Molise e la Basilicata al pagamento in favore di parte appellata delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso spese generali.