Imposta scommesse: la base imponibile è l’intero incasso senza prova di versamento al bookmaker

Scritto da Daniele

La Suprema Corte rigetta il ricorso di un esercente di Reggio Calabria spiegando che senza prova del riversamento al bookmaker straniero, l’intera raccolta scommesse viene considerata ricavo d’impresa.

La Corte di Cassazione si esprime sulla correlazione tra l’accertamento dell’imposta unica scommesse e le altre imposte erariali per i Centri trasmissione dati spiegando che senza prova del versamento del dovuto al bookmaker estero la base imponibile resta l’intero incasso.

L’ordinanza riguarda un esercente calabrese, titolare di un’attività di raccolta scommesse per conto del bookmaker maltese Stanleybet, che aveva impugnato un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2013. La controversia ha avuto origine da un accertamento degli uomini dell’Agenzia dogane e monopoli che, basandosi sulla media della raccolta scommesse nella provincia di ubicazione della ricevitoria, aveva determinato induttivamente una maggiore base imponibile ai fini dell’imposta unica. Tale atto, non essendo stato impugnato dal contribuente, era divenuto definitivo.

Successivamente, l’Agenzia delle Entrate ha utilizzato tale base imponibile (pari a circa 74.471 euro) per rettificare i redditi del titolare ai fini Iva, Irpef e Irap. Il contribuente sosteneva che la sentenza di appello della Corte di giustizia tributaria della Calabria fosse errata, poiché i suoi proventi reali consistevano unicamente nelle provvigioni maturate e non nell’intero ammontare della raccolta.

I giudici di legittimità hanno rigettato il ricorso, richiamando l’applicazione dell’art. 1, comma 67, della legge n. 220/2010. Si tratta di una norma che stabilisce esplicitamente che la base imponibile accertata ai fini dell’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse è posta a base delle rettifiche ai fini delle imposte sui redditi e dell’Iva.

Secondo la Cassazione, la “base imponibile sottratta” costituisce il punto di partenza dell’accertamento demandato all’Agenzia delle Entrate. La Corte ha chiarito dunque che gli importi incassati dal gestore rappresentano un valore finanziario che, se non viene provato il riversamento (totale o parziale) al bookmaker, assurgono a generici ricavi d’impresa non dichiarati, e che non è sufficiente per l’esercente dichiarare di percepire solo commissioni se non viene fornita la prova documentale del trasferimento delle somme raccolte.