Scommesse: la Cassazione rigetta il ricorso sulle provvigioni del 5%

Scritto da LP

La Suprema Corte rigetta il ricorso sui presunti errori nella valutazione della prova presuntiva e conferma la validità delle verifiche della Guardia di finanza nella rete commerciale della società Robet srl.

La Quinta Sezione civile della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 3792/2026, pubblicata il 19 febbraio, ha respinto il ricorso presentato contro la sentenza d’appello che aveva confermato la legittimità delle provvigioni percepite dalla Robet Srl nel triennio 2016-2018, relative al ruolo di ‘master’ all’interno di una rete commerciale complessa. Secondo la Suprema Corte, il giudice d’appello aveva ricostruito con precisione il quadro indiziario, basandosi su un insieme integrato di elementi tecnici e dichiarativi.

Le dichiarazioni del Country Manager Italia della società maltese, ritenute attendibili in virtù del ruolo ricoperto, fornivano dettagli sugli id degli utenti e sul funzionamento operativo della rete. Le verifiche informatiche condotte dal Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche della Guardia di finanza hanno confermato la corrispondenza sistematica tra tali id e la società, anche quando questi erano registrati con diverse denominazioni commerciali. Inoltre, la connessione tra gli id del master e quelli delle agenzie affiliate, molte delle quali riconducibili al nucleo familiare o a società collegate, ha rappresentato un ulteriore elemento a supporto della responsabilità della Robet Srl.

La Cassazione ha inoltre sottolineato come la Corte territoriale avesse correttamente integrato questi elementi nel “quadro complessivo del materiale istruttorio”, respingendo l’accusa di aver fondato la decisione su indizi isolati. Le verifiche informatiche non costituivano prove autonome ma riscontri oggettivi delle dichiarazioni del Country Manager, con esiti pienamente convergenti.

Un punto centrale della sentenza riguarda la determinazione della percentuale di provvigioni del 5 per cento. La Corte ha chiarito che tale valore non derivava da un’affermazione isolata ma dalla convergenza tra le dichiarazioni di un collaboratore di giustizia e gli importi effettivamente corrisposti negli anni successivi, evidenziando la continuità del rapporto economico tra master e rete di agenzie. Contestazioni relative all’assenza di contratti scritti o flussi bancari regolari sono state considerate non decisive, poiché i rapporti operativi erano privi di formalizzazione “in chiaro”.

La Cassazione ha inoltre respinto tutte le doglianze sollevate:

  • Omesso esame di fatti storici: il giudice d’appello aveva preso in considerazione le dichiarazioni del collaboratore e la loro riferibilità al meccanismo provvigionale, integrandole nel ragionamento complessivo.
  • Uso di documenti informatici: il file “agent profit 2015-2016.xls” non è stato utilizzato come prova autonoma, ma solo come supporto descrittivo del percorso logico della Guardia di Finanza.
  • Valutazione della prova presuntiva: la Cassazione ha ribadito che non compete al giudice di legittimità rivalutare la ponderazione degli indizi, che rientra nei poteri del giudice di merito.

In conclusione, la Corte ha rigettato il ricorso e condannato la parte istante al pagamento delle spese di lite in favore dell’Agenzia delle Entrate, per un totale complessivo di 41.000 euro tra compensi legali, contributi e somme a favore della Cassa delle ammende.