Penali concessionari apparecchi gioco, per il CdS sono inique

Scritto da Fm
Il Consiglio di Stato accoglie l’appello di un concessionario di gioco contro le penali irrogate dall’Agenzia dogane e monopoli per il mancato rispetto dei livelli di servizio.

“Il provvedimento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli del 16 marzo 2023 è illegittimo e va annullato.”

Lo stabilisce il Consiglio di Stato nella sentenza con cui accoglie l’appello presentato da un concessionario di gioco per la riforma della sentenza del Tar Lazio che nel 2024 ha confermato le penali irrogate dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli per il mancato rispetto dei livelli di servizio da assicurare nella conduzione della rete telematica del gioco (differenti a seconda che si tratti degli apparecchi Awp o Vlt).

Per il Collegio di Palazzo Spada, sarebbe errata la considerazione svolta dal primo giudice secondo cui “la natura contrattuale e non sanzionatoria delle penali in argomento sarebbe ricavabile anche dalla circostanza che la norma che ne ha imposto l’introduzione all’interno delle convenzioni di concessione ‘non contiene alcuna puntuale e precisa definizione delle penali’”.

Nel caso di specie, si legge nella sentenza, “le penali sono state applicate a distanza notevole di tempo dai contestati inadempimenti (il che testimonia un interesse alquanto flebile del concedente ad assicurare il rispetto da parte del concessionario degli standard di erogazione delle prestazioni); sulla scorta di criteri di quantificazione che sono sopravvenuti a questi (in quanto introdotti retroattivamente solo con determinazione direttoriale prot. n. 81362/RU del 16 marzo 2021 senza mettere, quindi, in condizione il debitore di profilarsi compiutamente ex ante le conseguenze del proprio operato)”.

L’ammontare complessivo delle penali irrogato nel caso di specie per il Consiglio di Stato quindi è “manifestamente eccessivo” e “il provvedimento applicativo delle medesime è, sotto tale aspetto, illegittimo”.

Ma “tale sproporzione può essere invero corretta, ad avviso del Collegio, applicando il minimo edittale previsto, per ciascuna fattispecie, dall’art. 30 e dall’allegato 2 della convenzione (anche ove lo stesso sia inferiore a quello stabilito in via sopravvenuta dalla determinazione direttoriale prot. n. 81362/RU del 16 marzo 2021). A ciò si aggiunga che, come pure emerge dai motivi in scrutinio, le stesse modalità di calcolo delle penali seguite dall’amministrazione risultano inique”.