Gioco online, Tar: ‘Giusto regime per i concessionari non partecipanti alla gara’
Il Tar Lazio boccia il ricorso di due concessionari che non hanno presentato domanda per la gara per il gioco online e danno ragione ad Adm.
Niente da fare per il ricorso presentato al Tar Lazio da due società titolari di concessioni per il gioco online prorogate tecnicamente fino alla conclusione della nuova procedura di gara avviata dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli in attuazione del decreto legislativo n. 41/2024 per il riordino del comparto.
LE ISTANZE DEI CONCESSIONARI IN PROROGA
Per i due concessionari, in particolare, erano illegittime le circolari e determinazioni emanate da Adm per disciplinare il regime transitorio della proroga, introducendo una distinzione tra concessionari che hanno presentato domanda di gara e concessionari che non l’hanno presentata (categoria in cui rientrano le ricorrenti).
A questi ultimi sono stati imposti obblighi più gravosi, tra cui la dismissione anticipata dell’attività, il divieto di acquisire nuovi clienti e l’obbligo di recesso dai rapporti con gli utenti.
Per le società ricorrenti i provvedimenti dell’Agenzia erano illegittimi per violazione dei principi di uguaglianza, libertà di impresa, concorrenza e diritto di difesa, in quanto l’Adm avrebbe “introdotto un’irragionevole distinzione tra concessionari in proroga tecnica, assoggettando quelli che non hanno presentato domanda di gara a un regime deteriore, caratterizzato da dismissione anticipata dell’attività e rilevanti limitazioni operative”.
LA SENTENZA DEL TAR LAZIO
Di diverso avviso i giudici amministrativi capitolini, che hanno dato ragione all’Agenzia delle dogane e dei monopoli. “Come evidenziato anche dall’Amministrazione resistente, la differenziazione del regime transitorio tra concessionari che hanno partecipato alla procedura di gara e quelli che non vi hanno partecipato trova adeguata giustificazione nella diversità oggettiva delle rispettive posizioni, con conseguente insussistenza del dedotto vizio di disparità di trattamento” si legge nella sentenza.
In particolare, “i concessionari che hanno presentato domanda di partecipazione alla gara versano in una situazione caratterizzata dalla potenziale prosecuzione dell’attività all’esito della procedura selettiva; per tali soggetti, pertanto, risulterebbe irragionevole e sproporzionato imporre sin da subito gli adempimenti connessi alla cessazione definitiva del servizio, i quali presuppongono, invece, la certezza dell’uscita dal mercato”.
IL RIGETTO DEI RICORSI
Quindi il Tar Lazio ha deciso di rigettare i ricorsi dei due concessionari, per l’infondatezza delle censure proposte.
Per il Collegio l’Amministrazione ha applicato “criteri oggettivi e uniformi”.
E deve, quindi, ritenersi che il diverso regime applicato ai concessionari non partecipanti alla gara sia “ragionevole, proporzionato e coerente con la finalità di governare la fase di transizione verso il nuovo assetto concessorio, risultando giustificato dalla certezza della cessazione del servizio e dalla conseguente necessità di approntare misure idonee a tutelare gli interessi erariali, l’affidamento degli utenti e la regolarità del mercato”.
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