Concessionario gioco non paga le vincite, saldo spetta ad Adm

Scritto da Fm
Una sentenza della Cassazione sancisce la responsabilità dell’Agenzia dogane e monopoli sull’operato del concessionario di gioco online.

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli dovrà rifondere a tre giocatrici le somme giacenti sul conto aperto con una concessionaria di gioco online e non corrisposte.

Parola della Cassazione, che ha il rigettato il ricorso presentato da Adm contro la sentenza della Corte d’appello di Milano che nel 2022 ha confermato tale obbligo, sancito dal Tribunale di Varese tramite l’emanazione di un decreto ingiuntivo per la somma di oltre 21mila euro oltre interessi legali.

Per la difesa dell’Agenzia “non sarebbe ravvisabile un rapporto di vigilanza da parte della Pubblica amministrazione sull’operato del concessionario, che, alla stregua della convenzione di concessione sarebbe tenuto a gestire in proprio le vincite e quanto preteso dai giocatori, anche a titolo di reclami”.

Di diverso avviso i giudici, per i quali va rilevata “la sussistenza di un rapporto di preposizione da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli nei confronti del concessionario, che consente l’applicazione, nei confronti del concedente, cioè dell’Amministrazione, del regime di responsabilità di cui all’articolo 2049 del Codice civile”.

E nella concessione “della gestione del gioco on line è riscontrabile un potere di vigilanza e di controllo da parte dell’Agenzia sui concessionari”.

Adm, inoltre, non ha “offerto prova dell’insussistenza del nesso causale oppure della configurabilità di un rapporto di mera occasionalità necessaria tra incombenze affidate e illecito consumato; può, anzi, rilevarsi che il precedente richiamato dal giudice di merito, siccome univoco, chiaro e condivisibile, integra l’orientamento della giurisprudenza rilevante ai fini dell’art. 360 bis, n. 1, Codice di procedura civile”, conclude la sentenza.