Scommesse, licenza negata: CdS capovolge pronuncia del Tar
Il Consiglio di Stato dà ragione alla Questura di Reggio Calabria e conferma diniego al rilascio della licenza per la raccolta di scommesse.
Ci sono “apprezzabili elementi di fondatezza” nell’appello presentato al Consiglio di Stato dalla Questura di Reggio Calabria e dal ministero dell’Interno per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tar Calabria che ha bocciato il diniego al rilascio della licenza per la raccolta di scommesse emesso dalla Polizia di Stato in quanto sono “venuti meno i requisiti soggettivi indispensabili alla prosecuzione dell’attività, a seguito di informativa interdittiva antimafia rilasciata dalla Prefettura”.
I giudici di Palazzo Spada rilevano che “la valutazione rimessa alla Questura è autonoma rispetto a quella compiuta dal Prefetto ai fini dell’adozione dell’interdittiva antimafia, e non può risentire delle sorti di quest’ultima”.
Quindi, gli stessi elementi di controindicazione che hanno determinato l’informativa prefettizia “ben possono essere ritenuti ostativi al rilascio della licenza nonostante la sopravvenuta ammissione dell’impresa al controllo giudiziario (e la conseguente sospensione dell’efficacia dell’informativa stessa)”.
L’ORDINANZA DEL TAR CALABRIA
Per il Tar Calabria la valutazione sottesa al provvedimento di rigetto della licenza prevista in ordine alla “buona condotta” del ricorrente non appariva “adeguatamente e logicamente giustificata”, alla luce della sua incensuratezza del ricorrente, dell’accertata assenza di legami con la criminalità, e dell’attuale presenza “dell’Amministratore giudiziario, con compiti di vigilanza e monitoraggio dell’impresa”.
Per i giudici amministrativi calabresi quindi non era possibile ritenere che l’impresa ammessa a controllo giudiziario fosse priva dei requisiti per ottenere il titolo di polizia necessario allo svolgimento dell’attività. Anzi, il diniego opposto dalla Questura finiva per limitare la libertà di iniziativa economica, “frustrando la funzione bonificante concretamente svolta dal controllo giudiziario che mira proprio a salvaguardare l’autonomia dell’iniziativa imprenditoriale”.
E poteva addirittura pregiudicare la stessa continuità dell’impresa, togliendo i mezzi di sostentamento al titolare dell’impresa individuale e alla sua famiglia;
LA DECISIONE DEL CONSIGLIO DI STATO
Ma per il Consiglio di Stato inoltre “non sussiste il pregiudizio grave e irreparabile paventato dalla parte ricorrente in primo grado” visto che il controllo giudiziario consente la prosecuzione dell’attività imprenditoriale.
E non ci sono neppure “rischi di sopravvivenza dell’impresa” che nel frattempo può “continuare a svolgere l’attività di bar”.
Il Consiglio di Stato quindi accoglie l’appello della Questura e, in riforma dell’ordinanza impugnata, respinge l’istanza cautelare proposta in primo grado.