Tar: ‘Acquisizione sala gioco è nuova apertura, non subentro’

Scritto da Daniele Duso
Il Tar Veneto conferma la validità del distanziometro per un locale attivo prima dell’introduzione della norma regionale.

“La sua istanza, volta peraltro a ottenere una licenza per un diverso titolare, configura a tutti gli effetti una domanda di avvio di una nuova attività in locali che solo in passato erano stati adibiti a tale uso poi venuto meno.”

Con questa motivazione il Tar Veneto ha respinto il ricorso per una licenza di gioco pubblico negata. La Questura di Padova aveva infatti respinto la domanda di autorizzazione ex articolo 88 Tulps. Il diniego era motivato dal mancato rispetto delle distanze minime da alcuni luoghi sensibili. La ricorrente sosteneva invece di essere subentrata in un’attività già esistente dal 2017.

INTERROTTA LA CONTINUITA’ AZIENDALE

Secondo la difesa, il locale doveva beneficiare della clausola di salvaguardia della legge regionale. Tuttavia, il titolo autorizzatorio della precedente gestione era stato revocato in precedenza. Questa circostanza ha interrotto definitivamente la continuità aziendale necessaria per la deroga. Il tribunale ha stabilito che senza una licenza valida l’attività cessa di esistere legalmente. Il collegio ha chiarito che “la revoca del titolo di polizia non può che aver prodotto una soluzione di continuità nell’esercizio dell’attività regolamentata”. Al momento della nuova domanda i locali non potevano considerarsi operativi ai sensi della legge.

DEROGA VALE SOLO SE ATTIVITA’ E’ IN ESERCIZIO

Per i giudici, “la deroga prevista dalla L.R. n. 38/2019 non può che riferirsi a un complesso aziendale in cui l’attività regolamentata sia effettivamente e continuativamente in esercizio”. La ricorrente non è dunque subentrata in un’attività operativa al momento dell’acquisto. La clausola di salvaguardia serve a tutelare investimenti in aziende attive e funzionanti. Applicare la deroga in questi casi sarebbe un modo per aggirare i divieti.

I LUOGHI SENSIBILI E IL RISPETTO DELLE DISTANZE MINIME
L’Amministrazione ha rilevato la presenza di un poliambulatorio e di un luogo di culto islamico. Entrambi i siti si trovano a meno di 400 metri dalla sala Vlt. Il tribunale ha confermato la validità degli accertamenti svolti dalla Polizia locale. In particolare, è emerso che “l’immobile viene adibito a luogo di culto dai fedeli di religione musulmana”. La Questura non poteva ignorare tale preesistenza nel valutare la domanda di licenza. “L’applicazione in questi casi della deroga diverrebbe il mezzo per aggirare il divieto di apertura di nuove attività”. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto senza alcuna condanna alle spese.

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