Gioco illegale e Preu, Cassazione conferma avvisi di accertamento
La Cassazione boccia ricorso di una società contro avvisi di accertamento per il mancato versamento del Preu su apparecchi da gioco illegali.
“Ai fini del pagamento del Preu, deve essere considerato soggetto passivo anche chi raccoglie illecitamente il gioco tramite apparecchi di intrattenimento illeciti.”
A ricordarlo è la Corte di cassazione, in due sentenze con cui dà torto all’amministratore di una società confermando l’avviso di accertamento relativo agli anni 2016 e 2017 da lui impugnato alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Enna.
I TOTEM E L’EVASIONE DEL PREU
Tale avviso si origina da un controllo svolto da agenti della Polizia di Stato e funzionari dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, con cui è stata accertata l’evasione dell’imposta unica sui concorsi pronostici (Preu) e, conseguentemente, i ricavi derivanti dall’attività di scommesse non erano stati dichiarati nelle poste attive della gestione caratteristica del contribuente per il relativo anno di imposta.
Nell’esercizio gestito dalla società sono stati trovati 10 apparecchi da gioco irregolari collegati alla rete internet, idonei ad accedere ad apposita sezione di giochi promozionali, consentendo, in modalità on-line, l’effettuazione di giochi della slot-machine, poker, roulette, bingo , black jack, su siti di bookmaker esteri non autorizzati da Adm.
Un fatto di cui l’amministratore della società, contrariamente a quanto sostenuto da lui sostenuto nel ricorso in Cassazione, era perfettamente a conoscenza.
IL VERBALE E LA MEMORIA DIFENSIVA
Una volta avviata l’attività di verifica fiscale, era stato invitato a produrre documentazione idonea a individuare il periodo di effettiva operatività degli apparecchi illegali (che non veniva trasmessa).
E, come se non bastasse, il Processo verbale di constatazione (Pvc) – il documento redatto al termine della verifica fiscale – lo avvisava della possibilità di far pervenire all’Ufficio, entro 60 giorni dal rilascio, eventuali osservazioni e richieste.
Nella memoria difensiva presentata, l’amministrazione della società ha contestato l’inquadramento fiscale degli illeciti amministrativi di cui alla disciplina della legge n.689/81 relativa agli apparecchi rinvenuti, senza fornire, tuttavia, alcun principio di prova contrario a quanto dichiarato dagli operatori della Questura di Enna e di Adm sugli apparecchi trovati nel suo locale.
Perciò, come fatto dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Enna, la Cassazione rigetta il ricorso conferma l’accertamento fiscale.
La Corte di cassazione – Crediti fotografici © Sergio D’Affitto / Wikipedia