Ritardo in licenza Tulps, CdS tutela centro scommesse di Taranto

Scritto da Fm
Il Consiglio di Stato respinge istanza cautelare di Comune e Testimoni di Geova contro risarcimento a centro scommesse per ritardo in licenza TULPS.

Non ci sono le condizioni di urgenza per sospendere l’efficacia della sentenza del Tar Puglia che nel 2025 ha condannato in solido il Comune di Taranto e la Questura di Taranto a risarcire una società per il danno patrimoniale subito a causa del ritardo nel rilascio della licenza Tulps per raccolta delle scommesse e del gioco con Vlt.

Tale autorizzazione era stata dapprima negata dalla Questura – nel luglio 2024 – per la presenza di un luogo (sensibile) di culto dei Testimoni di Geova, e poi concessa – a novembre dello stesso anno – alla luce dei chiarimenti della Polizia municipale che avevano evidenziato la violazione del Codice della strada nella misurazione del percorso pedonale più breve.

VIOLATO IL CODICE DELLA STRADA NELLA MISURAZIONE DEL “PERCORSO PEDONALE PIÙ BREVE”

Nella misurazione infatti era stato erroneamente considerato un attraversamento pedonale privo di strisce pedonali (pur se munito di rampa per disabili) posto a meno di 100 metri da un attraversamento con le strisce pedonali. Utilizzandolo ci sarebbe immessi su uno spartitraffico alberato e non idoneo al transito pedonale, poiché il marciapiede sarebbe largo meno dei 90 centimetri prescritti dalle norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche per il passaggio di carrozzine per disabili.

Nella sua ordinanza il Consiglio di Stato respinge l’istanza cautelare proposta dall’associazione dei Testimoni di Geova di Taranto Nord e dal Comune di Taranto per la riforma della sentenza del Tar Puglia, stabilendo che la misurazione della distanza della sede del centro scommesse dalla sede di culto dei Testimoni di Geova dovrà essere “approfondita in sede di merito unitamente ai profili di eventuale colpa delle Amministrazioni coinvolte”.

SEDE DI CULTO E RISARCIMENTO

Ma nell’ordinanza viene rimarcato che in pendenza del giudizio è cessata la sede di culto – la distanza dalla quale era oggetto di contestazione – almeno dal giugno 2025, data della riconsegna dei locali.

Inoltre, il risarcimento alla società – pari a oltre 35mila euro – è stato già pagato integralmente dal Comune di Taranto, fermo restando il regresso in capo al ministero dell’Interno.

Infine nell’ordinanza si sottolinea che all’esito della definizione di merito si potranno stabilire le “eventuali poste creditorie in via definitiva e procedere a conguagli e ripetizioni”.




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