Cassazione: ‘Gioco non può essere lavatrice di capitali’
La Corte di Cassazione conferma che vincite al gioco non bastano a giustificare ricchezze sospette, soprattutto se manca la prova delle giocate.
Secondo la Corte di Cassazione la sola esibizione di ricevute di vincita non è sufficiente a dimostrare la provenienza lecita del denaro. La Suprema corte respinge così il ricorso di un indagato coinvolto in un’inchiesta per traffico di stupefacenti, al quale erano stati sequestrati diversi immobili.
L’uomo sosteneva che la sua capacità economica derivasse dalla “liquidità generata da svariate documentate vincite al gioco”. Tuttavia, il Tribunale di Viterbo aveva già ritenuto tali giustificazioni prive di fondamento, e la Cassazione ha confermato questa valutazione con rigore.
LA MANCATA PROVA DELLE GIOCATE
Il nodo centrale riguarda la mancata prova della provenienza lecita del denaro utilizzato per scommettere: secondo i giudici, risultano “non documentate le giocate a opera del Sula ma soltanto la riscossione delle vincite”.
Senza la prova della puntata originaria, la ricevuta della vincita non basta. Resta infatti “ignoto ove potesse aver reperito la liquidità per operare tali presunte e indimostrate giocate”. Un meccanismo che, secondo la Corte, viene spesso usato per tentare di ripulire capitali illeciti.
La Cassazione chiarisce che la documentazione delle vincite prodotta dalla difesa è “ininfluente al fine di comprovare la liceità della provenienza delle provviste”. La legge richiede una giustificazione credibile della sproporzione tra beni posseduti e reddito dichiarato. Nel caso esaminato, il ricorrente non ha dimostrato come avesse ottenuto il denaro iniziale per giocare.
La Corte ricorda che la “presunzione di origine illecita dei beni del condannato sorge non per effetto della mera condanna”, ma quando emerge una sproporzione non giustificata rispetto alle attività lecite. Il reato, spiegano i giudici, “costituisce una spia rispetto alla provenienza illecita di beni”.
LE VINCITE NON COSTITUISCONO UNO SCUDO
Il tribunale non deve ricostruire con precisione matematica il profitto del reato, perché è sufficiente che le condotte criminose siano idonee a generare ricchezza. La difesa aveva definito “illogica e congetturale” l’ipotesi che l’indagato potesse aver acquistato vincite altrui, ma la Cassazione ha ritenuto le motivazioni dei giudici di merito logiche e coerenti.
Il possesso di vincite al gioco non costituisce uno scudo contro l’azione dello Stato: ogni operazione di gioco deve essere trasparente per poter essere invocata come fonte di reddito lecita. La sentenza rafforza così il principio secondo cui il settore del gioco pubblico non può essere usato come copertura per giustificare patrimoni di origine sospetta.
IL GIOCO NON PUÒ DIVENTARE UNA “LAVATRICE” DI CAPITALI
Il ricorrente sosteneva che gli immobili fossero stati acquistati prima dei reati contestati. Tuttavia il Tribunale ha invece dimostrato che i cespiti furono comprati tra il 2021 e il 2023, mentre gli episodi di spaccio risalgono a un periodo “ragionevolmente limitrofo”, tra il 2023 e il 2024. La Corte evidenzia come l’intera esistenza dell’indagato fosse scandita da un’attività di narcotraffico stabile, rendendo poco credibile l’ipotesi che le vincite al gioco fossero la vera fonte della ricchezza.
Il sistema delle scommesse, afferma la Cassazione, non può essere trasformato in una “lavatrice” per i proventi del traffico di droga.