Dossier riforma fiscale e gioco: focus sul nuovo Testo unico redditi
Un dossier del Senato evidenzia le nuove disposizioni su redditi diversi, lotteria degli scontrini e imposta sostitutiva sulle mance.
Il nuovo dossier pubblicato dal Servizio studi del Senato si concentra sul nuovo Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi. Il testo analizza in dettaglio il contenuto dell’Atto del Governo 398. Viene ricordato che la delega fiscale impone al Governo di riordinare l’intero sistema tributario entro il 31 dicembre 2026.
Il documento chiarisce che il nuovo impianto normativo punta a una revisione organica delle norme che regolano i redditi imponibili. Particolare attenzione è dedicata al Capo VII – Redditi diversi, dove vengono elencate le categorie non riconducibili a redditi di capitale, lavoro o impresa. Il dossier ricorda che “i premi, le vincite e le indennità costituiscono reddito per l’intero ammontare percepito”, senza deduzioni.
LE NOVITÀ SU PREMI, VINCITE ED ESENZIONI
Si ricorda quindi la confermata dell’esenzione fiscale per “le vincite conseguite nelle case da gioco autorizzate nello Stato o nello Spazio economico europeo”, un principio già consolidato ma ora inserito nel nuovo Testo unico. Il nuovo Testo unico stabilisce che tali somme concorrono integralmente alla formazione del reddito, senza possibilità di deduzioni.
Sempre nel Capo VII trova spazio anche la disciplina della lotteria degli scontrini, mentre vengono ridefinite le modalità di calcolo dei redditi fondiari e di altre categorie residuali.
MANCE E IMPOSIZIONE SOSTITUTIVA
Una delle novità più significative del dossier riguarda il Capo III – Imposizione sostitutiva sulle liberalità destinate ai lavoratori, dedicato al trattamento fiscale delle mance. Il testo introduce un regime agevolato per le somme lasciate dai clienti in strutture ricettive e locali di somministrazione.
Il dossier spiega che “le mance sono assoggettate a un’imposta sostitutiva del cinque per cento”. Questa è applicabile entro il limite del trenta per cento del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro. Il regime è riservato ai lavoratori dipendenti con reddito non superiore a 75.000 euro.