Gioco, Cassazione conferma: ‘Il contratto autonomo copre anche penali e sanzioni’
Un’ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce la natura delle garanzie bancarie nelle concessioni respingendo il ricorso dei coobbligati di un’agenzia ippica.
La Corte di Cassazione interviene nuovamente sul tema delle garanzie bancarie nel settore del gioco pubblico.
Il nuovo caso, al centro dell’ordinanza 12311, riguarda alcune fideiussioni rilasciate da Bper Banca nell’interesse di un’agenzia ippica e a favore dell’allora Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, l’attuale Adm.
Le fidejussioni erano a copertura degli obblighi previsti dalla convenzione per l’esercizio dei giochi pubblici. A seguito dell’inadempimento della società, l’Aams aveva escusso le garanzie e la banca aveva provveduto al pagamento.
Tuttavia i coobbligati avevano contestato l’operazione, sostenendo che la banca avesse versato somme non dovute, in particolare penali non comprese nel rapporto garantito.
La Suprema Corte ha però respinto integralmente il ricorso, ribadendo la piena autonomia del contratto di garanzia e la sua funzione indennitaria. Secondo i giudici, “il contratto autonomo di garanzia ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale”, distinguendosi nettamente dalla fideiussione tradizionale.
L’INTERPRETAZIONE DELLA CORTE E L’ESTENSIONE DELLA GARANZIA
L’interpretazione della Cassazione valorizza il contenuto delle clausole contrattuali, che definivano la garanzia come “irrevocabile, autonoma rispetto all’obbligazione principale”, con la banca obbligata “ogni eccezione rimossa e con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale”.
Per gli Ermellini si tratta di una garanzia “a prima richiesta scritta, con esclusione della facoltà di opporre al creditore eccezioni spettanti al debitore principale”. Da ciò deriva l’impossibilità, per il garante, di contestare la validità o l’estensione del rapporto sottostante.
Secondo la Corte l’oggetto della garanzia copriva “la corretta esecuzione delle attività e funzioni affidate in concessione, il tempestivo ed esatto versamento dell’imposta, del canone di concessione e di qualsiasi altro provento stabilito dalla normativa in materia di giochi pubblici”.
La Corte conclude che la garanzia “era estesa a tutte le somme dovute in caso di inadempimento e, quindi, anche alle penali e sanzioni”. Conferma così la legittimità dell’operato di Bper Banca e della nuova società intervenuta come successore del credito.
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