Imposta unica, Cassazione conferma: solidarietà tributaria tra bookmaker estero e Ctd
L’imposta unica scommesse, secondo una recente ordinanza della Cassazione, si applica a tutti gli operatori che raccolgono gioco in Italia, anche senza concessione.
La Corte di Cassazione respinge il ricorso presentato da Sogno di Tolosa Ltd e dal gestore di un Ctd calabrese contro l’accertamento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli relativo all’anno d’imposta 2015. I giudici (con l’ordinanza n. 13162) confermano la piena legittimità dell’imposta unica scommesse, ribadendo che “sussistono i presupposti soggettivi e oggettivi d’imposta sia nei confronti del titolare della ricevitoria che del bookmaker estero privo di concessione”.
La Suprema Corte sottolinea inoltre che l’atto di ricorso era “di difficile lettura e non conforme ai limiti dimensionali vigenti”, applicando una sanzione per responsabilità aggravata. La decisione chiude un contenzioso già respinto in secondo grado dalla Corte di giustizia tributaria della Calabria.
SOLIDARIETÀ TRIBUTARIA E TERRITORIALITÀ
Nel merito, la Cassazione richiama un orientamento ormai consolidato sulla natura dell’imposta unica. L’ordinanza ribadisce che “l’imposta… si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte nel territorio italiano, a prescindere dal luogo in cui sono stabiliti”. Il rapporto tra bookmaker estero e Ctd viene qualificato come solidarietà paritetica, rendendo entrambi responsabili del tributo.
I giudici escludono qualsiasi violazione della libera prestazione dei servizi, chiarendo che il prelievo non ha natura sanzionatoria ma rappresenta un’imposta ordinaria legata all’attività svolta materialmente in Italia. La Corte conferma così la piena compatibilità del sistema italiano con il diritto europeo, tutelando la concorrenza tra operatori autorizzati e chi opera al di fuori del sistema concessorio.
NESSUNA INCERTEZZA NORMATIVA
Uno dei punti centrali del ricorso riguardava la richiesta di annullamento delle sanzioni per presunta incertezza normativa. La Cassazione respinge l’argomento, affermando che “l’obiettiva incertezza normativa… sussiste fino al momento della entrata in vigore della disciplina interpretativa del 2010”.
Poiché il caso riguarda il 2015, tale esimente “non può legittimamente essere evocata”. I giudici respingono anche la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea, ritenendo la giurisprudenza già chiara e sufficiente.