Licenza 88 Tulps e subentro, Astro scrive alla Questura
L’associazione Astro interviene dopo una criticità nel rilascio della licenza ex articolo 88 Tulps nel subentro in un’attività di gioco già esistente.
Dall’associazione Astro arriva un’interessante segnalazione in merito al rifiuto opposto da una Questura all’inserimento, nel contratto di cessione d’azienda o di ramo d’azienda, della condizione sospensiva in virtù della quale il contratto diviene efficace solo in caso di rilascio al soggetto subentrante della licenza ex articolo 88 del Tulps.
Astro, che ha scritto alla Questura interessata per ottenere maggiori chiarimenti ed avviare un confronto costruttivo per la soluzione della vicenda, ricorda in una nota che tale condizione sospensiva serve per diverse ragioni.
Da un lato, a “garantire la continuità operativa (in capo al cedente) e, quindi, l’avviamento commerciale dell’attività nel periodo intercorrente tra la richiesta della licenza da parte del cessionario e il rilascio della medesima”.
Dall’altro, è necessaria per “salvaguardare l’investimento economico sostenuto dal cessionario dalle conseguenze che al medesimo deriverebbero dall’eventuale diniego della licenza”.
I PERICOLI PER LE ATTIVITÀ DI GIOCO
In assenza della condizione sospensiva, sottolinea ancora l’associazione Astro nella sua nota, l’effetto traslativo dell’azienda si produce immediatamente con la sottoscrizione dell’atto di cessione e, quindi, in attesa del rilascio della licenza all’acquirente il cedente è costretto a chiudere l’attività.
Inoltre, nell’ipotesi in cui l’acquirente, per qualsiasi ragione, non dovesse ottenere la licenza ex articolo 88 del Tulps, lo stesso si ritroverebbe nella condizione di essere titolare di un’attività che non può esercitare.
Il problema non potrebbe essere risolto “neanche attraverso un accordo (tra cedente e cessionario) che prevedesse, per l’ipotesi di mancato rilascio della licenza al cessionario, il recupero della titolarità dell’azienda da parte del cedente, il quale, infatti, per effetto del perfezionamento immediato dell’atto di cessione d’azienda (conseguente, per l’appunto, all’assenza della condizione sospensiva) ha dovuto, nel frattempo, restituire la sua licenza ex art. 88 del Tulps”.
Si attendono quindi ulteriori aggiornamenti sull’evoluzione della vicenda.
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