Totem nei bar, Cgt Calabria boccia avviso di accertamento di Adm
Per la Corte di giustizia tributaria di II grado della Calabria non è stato provato che il totem trovato fosse idoneo al gioco illegale. Nullo avviso accertamento di Adm.
La pretesa impositiva dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli – fondata sull’assunto, cristallizzato nel verbale della Guardia di finanza, che il totem fosse un apparecchio idoneo al gioco con vincite in denaro non collegato alla rete statale – non ha trovato nel giudizio di merito adeguata prova documentale e tecnica in ordine al requisito essenziale dell’idoneità al gioco con vincite in denaro, dal che discende l’accoglimento dell’appello e la riforma della sentenza impugnata.
Lo sancisce la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria nella sentenza con cui accoglie l’appello presentato dal titolare dell’apparecchio – difeso da Bernardo Procopio – contro un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2015 con cui Adm ha richiesto il pagamento di 51.915,31 euro complessivi fra imposta unica sulle scommesse, interessi e sanzioni.
Una somma derivante dall’applicazione del calcolo induttivo dell’imponibile forfettario pari a 3mila euro al giorno per 365 giorni al 6 percento, secondo quanto previsto dalla legge di Stabilità 2015.
ACCOLTE LE ECCEZIONI DELLA DIFESA
L’avviso di accertamento era stato confermato nel 2024 dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza, ma i giudici di appello sono di diverso avviso.
Il Collegio in questo caso ha accolto le eccezioni della difesa, già presentate in primo grado, centrate sulla natura non illecita dell’apparecchio (totem per navigazione libera e operazione a premi), sull’inapplicabilità del decreto legislativo sul Riordino dell’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse (n. 504/1998) ai giochi da casinò, sulla mancanza di prova del funzionamento illecito e sull’assenza di adeguata motivazione della sentenza appellata.
Per questo esito è stata sicuramente decisiva la sentenza della Corte costituzionale n. 104 del 10 luglio 2025 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma del decreto Balduzzi che vietava la messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentissero ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco online, sia autorizzate che non autorizzate, e della legge di Stabilità 2016, nella parte in cui stabiliva la sanzione amministrativa di 20mila euro per la violazione del decreto.
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