Totem: Corte tributaria Sicilia annulla accertamento da mezzo milione
La sentenza sui totem della Corte di Giustizia tributaria di II grado della Sicilia chiarisce i limiti dell’imposizione fiscale rafforzando i principi della giurisprudenza recente.
“In merito ai totem è stata sottovalutata la sentenza della Consulta (n. 104/2025)”. Commenta così, l’avvocato Marco Ripamonti, la sentenza della Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia che annulla un avviso di accertamento da oltre mezzo milione di euro. La sanzione contro il cliente dello studio legale Ripamonti era stata elevata per presunti utilizzi illeciti di totem. La decisione, depositata il 18 maggio 2026, rigetta l’appello dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
La Corte ha applicato principi consolidati dalla Cassazione e ha evidenziato criticità dell’impianto presuntivo dell’Amministrazione. La sentenza rappresenta un nuovo tassello nel contenzioso sui totem e sui criteri di imposizione fiscale collegati alla loro potenzialità tecnica.
I PRINCIPI DELLA CASSAZIONE COME FONDAMENTO DELLA SENTENZA
Il Collegio richiama l’ordinanza 11245/2026 della Cassazione, relativa a una fattispecie analoga ritenendo infondato l’appello di Adm. La Cassazione chiarisce che la sola disponibilità di apparecchi collegati alla rete non costituisce prova di attività di gioco. L’imposizione deve basarsi su elementi concreti e non su presunzioni. La Corte siciliana applica questi principi, rafforzando la coerenza del quadro interpretativo. L’accertamento non può poggiare su ipotesi prive di riscontri oggettivi.
L’IMPATTO DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE
Anche la Corte tributaria richiama la sentenza 104/2025 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato illegittima la norma che sanzionava la mera disponibilità dei totem.
La norma colpiva qualsiasi apparecchiatura con accesso alla rete, senza richiedere la prova di un utilizzo per fini di gioco. La caducazione della norma travolge l’intero impianto dell’accertamento. L’illegittimità impedisce ogni ricostruzione induttiva dei ricavi. La Corte siciliana ha applicato questo principio, annullando il presupposto logico e giuridico della pretesa.
Come nel recente caso illustrato in precedenza la Corte tributaria rileva una totale carenza probatoria. Adm non dimostra attività di gioco svolte tramite i totem con intermediazioni documentate. Non emergono vincite in denaro o flussi economici riferibili all’esercente o rapporti con operatori non autorizzati.
Per questo la sola potenzialità tecnica dei totem non può essere considerata indice di capacità contributiva. Non può giustificare accertamenti ai fini Irpef, Iva o Irap. La sentenza chiarisce che l’Amministrazione deve fornire elementi concreti. Le presunzioni non possono sostituire la prova.
IL COMMENTO DELL’AVVOCATO RIPAMONTI
L’avvocato Marco Ripamonti parla di “una sentenza che rende giustizia ad un cittadino che per un paio di totem a libera navigazione si è veduto vessare con esazioni iperboliche e punitive, sulla base di presunzioni e senza un minimo di prova su un proprio tornaconto derivante dalle libere connessioni web dei clienti”.
“Chi pensava che la Sentenza della Consulta n.104/2025 restasse relegata alla mera materia contravvenzionale“, aggiunge ancora il legale, “ne ha evidentemente sottovalutato la portata e l’effetto domino riguardo a costruzioni tributarie, realizzate a tavolino, sulla base di mere presunzioni. La Corte di secondo grado, in linea con quella di prime cure, ha applicato correttamente la pronuncia della Consulta, facendo buon governo anche dei principi in tema di onere della prova.”