Corte Ue: al Senato le ordinanze su Cirsa e Ctd Ragusa

Scritto da Daniele Duso
Due ordinanze della Corte di giustizia Ue, inserite nell’elenco del Senato, chiariscono regole su concessioni gioco e obblighi per i centri scommesse collegati a operatori esteri.

Due ordinanze della Corte di giustizia europea, segnalate al Senato dal ministro per gli Affari europei Tommaso Foti, entrano nell’elenco delle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l’Unione europea.

Riguardano il contenzioso Cirsa Italia contro Adm sulle concessioni degli apparecchi e un caso siciliano relativo a un centro trasmissione dati collegato a un operatore estero.

LA CAUSA CIRSA SULLE CONCESSIONI

La prima ordinanza riguarda la causa Cirsa Italia contro l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, avviata dal Tar Lazio. Il rinvio pregiudiziale chiedeva se la direttiva europea 2014 sulle concessioni fosse applicabile anche ai contratti per la rete di gioco lecito con apparecchi da intrattenimento, stipulati prima del recepimento ma modificati successivamente.

La Corte Ue chiarisce che la direttiva 2014/23 si applica anche alle proroghe legislative e alle modifiche rilevanti introdotte dopo il 18 aprile 2016. Vale anche per le concessioni slot e Vlt originariamente affidate in epoca precedente.

NESSUN OBBLIGO DI RINEGOZIARE I PIANI

La Corte riconosce che la disciplina delle concessioni indica quando è possibile modificare un rapporto senza nuova gara, ma nega che esista un obbligo generalizzato di rinegoziazione dei contratti su richiesta del concessionario. Gli articoli 5 e 43 della direttiva non impongono agli Stati membri di ribilanciare automaticamente i piani economici in caso di shock come crisi macroeconomiche o nuove imposizioni fiscali. Il rischio d’impresa resta in capo all’operatore di gioco, anche nel comparto apparecchi.

CENTRO DATI DI RAGUSA E OPERATORE ESTERO

La seconda ordinanza inserita nell’elenco del Senato riguarda un rinvio del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana. Al centro del caso c’è il rifiuto della Questura di Ragusa di concedere l’autorizzazione di polizia a un centro trasmissione dati.

Il Ctd operava per conto di un bookmaker estero, privo della concessione rilasciata dall’Adm. La questione tocca il doppio binario tipico del sistema italiano dei giochi pubblici: titolo concessorio e licenza di pubblica sicurezza. Due requisiti che, combinati, limitano l’accesso al mercato.

LIBERTÀ UE E MOTIVI IMPERATIVI

La Corte Ue, richiamando gli articoli 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell’Unione, ricorda che l’obbligo di disporre sia di concessione sia di licenza di pubblica sicurezza rappresenta una restrizione. Incide sulla libertà di stabilimento e sulla libera prestazione dei servizi.

Tuttavia, la stessa Corte ribadisce che restrizioni di questo tipo possono essere ammesse quando rispondono a motivi imperativi di interesse generale. Nel gioco pubblico rientrano in questa categoria la prevenzione delle attività criminali, il contrasto alle frodi, la tutela del consumatore e la lotta al gioco eccessivo.

LICENZA, CONCESSIONE E REATO DI RACCOLTA ILLEGALE

Il pronunciamento sui Ctd conferma la linea già accolta anche dalla Cassazione penale italiana. Integra il reato previsto dalla legge 401 del 1989 la raccolta di scommesse da parte di chi intermedia per un allibratore straniero senza la prescritta licenza di pubblica sicurezza, salvo che dimostri l’illegittima esclusione del bookmaker dalle gare concessorie. L’ordinanza della Corte Ue si inserisce in questo quadro e rafforza l’idea che il doppio filtro, concessorio e di pubblica sicurezza, resti compatibile con il diritto europeo se proporzionato e non discriminatorio.

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