Cassazione: l’Imposta unica scommesse vale anche per i Ctd senza concessione
La Corte di Cassazione conferma la soggettività passiva e la legittimità del calcolo induttivo anche per i centri trasmissione dati privi di concessione.
La Corte di Cassazione interviene nuovamente sul tema dell’Imposta unica sulle scommesse. Con l’ordinanza n. 8245 del 2026 conferma che l’imposta si applica anche ai centri trasmissione dati privi di concessione.
La vicenda riguarda un Ctd di Bergamo, per il quale l’Agenzia delle dogane e dei monopoli aveva emesso un avviso di accertamento relativo al 2016, chiedendo oltre 59 mila euro. Un bookmaker estero era stato indicato come responsabile in solido. Dopo un primo rigetto in Commissione tributaria provinciale e una parziale riforma in appello, la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’amministrazione per un errore procedurale. L’ufficio infatti aveva utilizzato un “copia‑incolla” riferito a una sentenza diversa, violando il requisito della “chiara esposizione dei fatti”.
Nonostante ciò, i giudici hanno esaminato (e poi respinto) il ricorso della contribuente, ribadendo che i Ctd sono soggetti all’imposta anche senza concessione. La decisione consolida un orientamento ormai stabile, volto a tutelare il gettito erariale e la parità concorrenziale nel comparto delle scommesse.
LA SOGGETTIVITÀ PASSIVA DEI CTD E DEI BOOKMAKER ESTERI
La Cassazione respinge le tesi difensive sulla presunta assenza di soggettività passiva del gestore. I giudici chiariscono che esistono “presupposti soggettivi e oggettivi d’imposta” per la ricevitoria e che la responsabilità riguarda sia il titolare del punto vendita sia il “bookmaker estero privo di concessione”. Entrambi operano in regime di solidarietà paritetica. L’imposta unica, precisano i magistrati, “non ha natura di sanzione” e si applica a tutte le giocate raccolte in Italia, indipendentemente dalla sede legale dell’operatore.
La normativa mira infatti a “ristabilire un principio di parità di condizioni” tra operatori autorizzati e non autorizzati. La Corte richiama anche la giurisprudenza costituzionale e quella europea, confermando che l’imposta si applica a chiunque svolga attività di “organizzazione ed esercizio” delle scommesse. Il gestore per conto terzi viene quindi equiparato all’allibratore. E non c’è nessuna discriminazione rispetto al diritto dell’Unione.
IL CALCOLO INDUTTIVO E LA TUTELA DEL TOTALIZZATORE NAZIONALE
Un altro punto riguarda il metodo di calcolo forfettario applicato dall’Agenzia delle dogane. Per gli operatori non autorizzati, la base imponibile viene determinata sul “triplo della media provinciale della raccolta”. La Cassazione definisce “manifestamente infondati” i dubbi di legittimità costituzionale su questo criterio. Il calcolo induttivo è ritenuto ragionevole, poiché questi operatori godono di una “posizione di ampio favore” rispetto alla rete legale.
La difficoltà principale è l’“impossibilità di ricostruire la raccolta totale” dei soggetti non collegati al totalizzatore nazionale. L’accertamento presuntivo serve a colmare questo vuoto informativo, pur lasciando al contribuente la possibilità di fornire prova contraria. In questo modo si garantisce coerenza tra imposizione fiscale e capacità contributiva.