Riordino gioco si fa attendere, Tar: ‘Giusto che i Comuni diano regole’
Il Tar Lombardia rimarca che in attesa di un riordino dettato ‘chissà quando dallo Stato’ non si può pretendere che i Comuni si astengano dal regolare il gioco.
“L’impugnata disciplina comunale limitativa degli orari dei pubblici esercizi in cui si svolgono attività di gioco o scommessa, che consente un’apertura giornaliera pari a quattordici ore consecutive, dalle 9:00 alle 23:00, appare al Collegio adeguata e proporzionata rispetto agli obiettivi perseguiti, ossia la prevenzione, il contrasto e la riduzione del gioco d’azzardo patologico.”
Lo scrivono i giudici del Tar Lombardia nella sentenza con cui respingono il ricorso di una società per l’annullamento dell’ordinanza varata nel 2024 dal Comune di Curno (Bg) atta a limitare l’orario di esercizio delle sale pubbliche da gioco autorizzate e di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento.
Consentendo tali attività dalle ore 9:00 alle ore 23:00 di tutti i giorni, festivi compresi.
“UN RAGIONEVOLE CONTEMPERAMENTO DEGLI INTERESSI”
Secondo il Collegio, l’amministrazione ha realizzato un “ragionevole contemperamento degli interessi economici degli imprenditori del settore con l’interesse pubblico a prevenire e contrastare i fenomeni di patologia sociale connessi al gioco compulsivo”.
In particolare, poi, secondo il Tar “l’aver comunque consentito l’utilizzo delle slot nella fascia serale 20,00-23,00 non configura un profilo di contraddittorietà o di irragionevolezza del provvedimento impugnato, ma se mai un punto di compromesso e di adeguato bilanciamento tra le esigenze di tutela della salute pubblica perseguite dall’amministrazione e gli interessi economici degli operatori del settore, e quindi, in definitiva, un sintomo tangibile di proporzionalità della misura adottata”.
Inoltre, rimarcano i giudici amministrativi, “non sussiste disparità di trattamento rispetto al gioco on-line, non intaccato dai provvedimenti impugnati, tenuto conto che l’amministrazione comunale non ha il potere di intervenire su tale tipologia di gioco e che la parità di trattamento invocata dalla parte ricorrente si risolverebbe, assurdamente, nell’impossibilità per le amministrazioni comunali di arginare il fenomeno del gioco patologico a tutela delle fasce più esposte della comunità locale, anche con riferimento alle tipologie di gioco per le quali la legge riconosce loro facoltà di intervento”.
ASPETTANDO IL RIORDINO DEL GIOCO FISICO
E, in fondo alla sentenza, compare una frase interessante che suona quasi come un “appunto” al Governo per il ritardo nella definizione del riordino del gioco fisico.
Nel testo infatti si sottolinea che, anche se le limitazioni orarie introdotte dal Comune di Curno potrebbero indurre gli utenti a trasmigrare presso territori limitrofi in cerca di discipline più favorevoli non può essere configurato “un profilo di irragionevolezza del provvedimento impugnato, dal momento che, in attesa di una disciplina centralizzata e uniforme dettata (chissà quando) dallo Stato, non si può pretendere che i Comuni si astengano dall’esercitare le proprie prerogative istituzionali a tutela delle comunità amministrate”.
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