Cassazione conferma detrazione integrale Iva su gioco come attività accessoria
Iva e pro rata 2026: un’ordinanza della Suprema Corte smentisce l’Agenzia delle Entrate ribadendo l’accessorietà delle attività di gioco e tabacchi nei distributori carburanti.
Fa luce sul tema Iva e pro rata gioco pubblico l’ordinanza n. 17105 del 31 maggio 2026 della Corte di Cassazione. La Suprema corte conferma la detrazione integrale dell’imposta per i distributori di carburanti che offrono servizi di gioco pubblico e tabacchi.
I giudici respingono il ricorso dell’Agenzia delle entrate contro un esercente carburanti con servizi ancillari di Lotto, lotterie e Vlt ribadendo che tali attività sono accessorie rispetto alla vendita di carburanti.
ACCESSORIETÀ DELLE ATTIVITÀ DI GIOCO
Il cuore della decisione riguarda la qualificazione delle attività esenti. La Cassazione richiama il principio secondo cui la natura dell’attività si valuta sul “volume d’affari complessivo del contribuente”.
In precedenza la Corte di giustizia Ue aveva chiarito che un’attività è accessoria quando “non costituisce il prolungamento diretto, permanente e necessario dell’attività imponibile”. Luciotti aggiunge che i dati forniti dalla società “procedono da razionalità”. Le entrate da gioco non concorrono quindi al calcolo del pro rata.
IL RIGETTO DEL RICORSO ERARIALE
L’Agenzia delle entrate sosteneva che le attività esenti non fossero accessorie e che la società dovesse applicare la limitazione del pro rata prevista dall’art. 19 del D.p.r. 633/72. I giudici di merito avevano già accolto la tesi della contribuente, evidenziando la coincidenza degli orari e il peso marginale del gioco rispetto al carburante.
La Cassazione conferma questa lettura e rigetta definitivamente il ricorso erariale.
CONTABILITÀ SEPARATA E FACOLTÀ DEL CONTRIBUENTE
Un altro punto contestato riguardava la mancata opzione per la contabilità separata prevista dall’art. 36 del decreto Iva. L’Agenzia riteneva che l’assenza di registri distinti dimostrasse una commistione gestionale.
La Cassazione respinge questa tesi sostenendo che la contabilità separata “è e rimane mera facoltà del contribuente”. Non esiste un obbligo che subordini la detrazione integrale all’adozione di registri separati. Il mancato esercizio della facoltà è giudicato “coerente con la ritenuta accessorietà delle attività svolte”. Il principio di neutralità dell’Iva viene così pienamente salvaguardato.