Canoni bingo, CdS boccia richiesta di ‘chiarimenti’ di Adm
Il Consiglio di Stato rigetta richiesta di chiarimenti dell’Agenzia dogane e monopoli su individuazione dell’indennità di occupazione dovuta dai concessionari del bingo.
Nell’ottobre del 2025 il Consiglio di Stato ha emesso una sentenza molto importante per il settore del bingo, invitando l’Agenzia delle dogane e dei monopoli a indire le gare per le concessioni e quindi a porre fine alla proroga tecnica.
Ma anche a rideterminare l’importo del canone mensile dovuto per la proroga tecnica delle concessioni.
Ora dal Consiglio di Stato arriva una nuova pronuncia in risposta al ricorso presentato da Adm per chiedere chiarimenti in ordine alle modalità applicative ed esecutive dell’ottemperanza alla suddetta sentenza.
GLI EFFETTI DELLA SENTENZA DI OTTOBRE 2025
A dicembre 2025 Adm ha dato provvisoria esecuzione a quanto chiesto dai giudici, stabilendo un’indennità mensile fissa di 2.800 euro, a prescindere dallo specifico fatturato dei singoli concessionari.
Poi, nel febbraio 2026, la stessa Agenzia ha ritenuto che il medesimo canone dovesse considerarsi “ragionevolmente” applicabile anche ai concessionari che non erano stati parti di quei giudizi, sino a stabilire, in via generalizzata, che pure tali soggetti dovessero corrispondere il medesimo importo per il periodo 1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2026.
I CHIARIMENTI CHIESTI DA ADM
Nel ricorso ora esaminato dal Consiglio di Stato, l’Agenzia ha chiesto chiarimenti sulla definizione di “fatturato” da seguire, sulla rideterminazione del canone concessorio (indennità di occupazione) e, in particolare, alla possibilità di graduarlo tra un limite minimo e un limite massimo e alla modalità di relativa graduazione.
Inoltre, Adm ha chiesto lumi sulla possibilità che “le sentenze di cui trattasi producano effetti a favore anche dei terzi controinteressati e non solo inter partes” e, in subordine, ha chiesto la nomina, ove occorra, di un commissario ad acta, con ogni conseguente statuizione di legge.
LA NUOVA SENTENZA
I giudici di Palazzo Spada però nella loro sentenza di fatto rigettano il ricorso dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli nella parte in cui chiede chiarimenti sui criteri di individuazione dell’indennità di occupazione.
Questo perché il giudice può intervenire solo per precisare le modalità di esecuzione della sentenza in presenza di un’obiettiva incertezza circa la sua portata.
Non ci può essere un’azione di accertamento preventivo della legittimità della futura azione amministrativa né la sua pronuncia può trasformarsi in uno strumento per modificare o integrare le statuizioni da eseguire, spiega l’avvocato Luca Giacobbe, difensore di uno degli operatori del bingo coinvolti.
Palazzo Spada, precisa ancora l’avvocato, risponde solo sul concetto di fatturato che è il ricavo dalla vendita delle cartelle dato, peraltro già disponibile presso Adm stessa.
Bocciata dal Collegio anche la richiesta di nomina di un commissario ad acta.
In conclusione, ora la palla è di nuovo nelle mani dell’Agenzia, che ad oggi non ha né ricalibrato l’indennità di occupazione dovuta dai concessionari in base al fatturato né indetto la nuova gara, non dando seguito alla sentenza del Consiglio di Stato dello scorso anno e neppure al monito della Corte di giustizia europea che nel marzo 2025 ha dichiarato illegittimo il regime di proroga tecnica.
Crediti fotografici © Benjamin Brunner / Unsplash