Proroga bingo, Consiglio di Stato ad Adm: ‘Rideterminare canoni mensili in base al fatturato’
Lo scorso maggio, con una sentenza storica, la Corte di giustizia europea ha sancito che il regime di proroga tecnica italiano connesso alle concessioni per il bingo è incompatibile con la normativa europea su tutta la linea.
Ora anche il Consiglio di Stato si allinea a tale pronuncia, accogliendo in parte l'appello proposto dall'Anib – Associazione nazionale italiana bingo e da un operatore di gioco, difesi dagli avvocati Alvise Vergerio Di Cesana e Luca Porfiri, contro il ministero dell'Economia e delle finanze e l’Agenzia delle dogane e dei monopoli per la riforma della sentenza del Tar Lazio che nel 2021 ha confermato l'aumento del canone mensile relativo alla proroga tecnica dagli iniziali 2.800 euro previsti dalla legge di Stabilità 2014 – elevato 5.000 dalla legge di Stabilità 2016 e poi ulteriormente aumentato sino a 7.500 dalla legge di Stabilità 2018 (legge n. 205/2017).
Per il Consiglio di Stato “deve ritenersi definitivamente acclarata la incompatibilità con il diritto dell’Unione dell’art. 1, comma 1047, della legge n. 205/2017, nella parte in cui, modificando l’art. 1, comma 636, della legge n. 147/2013, ha prorogato l’efficacia temporale delle concessioni in essere e ha previsto un aumento del canone mensile dovuto. In particolare, in ragione di detta incompatibilità, grava sullo Stato membro, in tutte le sue articolazioni interne, l’obbligo di disapplicare la norma interna contrastante con il diritto europeo.
Dalla disapplicazione della legge, in quanto attività strumentale mirante a ristabilire la legalità violata, non può tuttavia derivare un vuoto di regolazione amministrativa del rapporto di fatto restato senza titolo giuridico per effetto della disapplicazione della norma che ha previsto la proroga; ciò sarebbe oltretutto contrario anche alle aspettative rivendicate dai concessionari, che hanno anche in sede di discussione ribadito il loro precipuo interesse a fare salvi gli incassi ritratti dalla gestione dei giochi”.
Ne deriva quindi, che lo Stato è obbligato “a porre fine alla accertata violazione del diritto dell’Unione, lo stesso ostando a che il legislatore nazionale possa prorogare unilateralmente, mediante disposizioni legislative entrate in vigore dopo la data limite per la trasposizione di detta direttiva, la durata di concessioni di servizi e, in tale occasione, quale contropartita, in primo luogo, aumentare l’importo di un canone fissato forfettariamente e dovuto da tutti i concessionari interessati, indipendentemente dal loro fatturato, in secondo luogo, mantenere un divieto di trasferimento dei loro locali e, in terzo luogo, mantenere un obbligo di accettare tali proroghe al fine, per i concessionari suddetti, di essere autorizzati a partecipare a qualsiasi futura procedura di riattribuzione di tali concessioni”.
Quindi, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, quale amministrazione aggiudicatrice, ha l'obbligo di “disapplicare la normativa recata dall’art. 1, comma 1047, legge n. 205/2017, con l’ineliminabile effetto (non oggetto del presente contenzioso, ma conseguenza della disapplicazione) di procedere con immediatezza alla indizione delle gare. Il potere/dovere della medesima Amministrazione di rideterminare le condizioni di un rapporto di concessione, qualificabile come rapporto di fatto, in modo da garantire l’equilibrio dell’originario rapporto, tenendo conto di vantaggi e svantaggi per tutte le parti, in modo onnicomprensivo e a condizione di reciprocità (punti 77 e 95 della motivazione)”.
Si evidenziano perciò “la necessità di rideterminare l’importo del canone (rectius, dell’indennità di occupazione) mensile dovuto dai concessionari sulla base del fatturato dai medesimi prodotto, senza quindi fare riferimento a criteri astratti, quale ad esempio la previsione di un canone fissato forfettariamente e dovuto da tutti i concessionari interessati indipendentemente dal loro fatturato; la necessità di bilanciare i vantaggi e gli svantaggi derivati dallo stato di fatto derivato dal regime di proroga tecnica, considerando quale vantaggio l’avere il concessionario beneficiato del prolungamento del termine di durata del rapporto, seppur di mero fatto, senza soffrire la naturale alea derivante dalla partecipazione alla gara, e quale svantaggio quello di non avere potuto trasferire i locali.
Nulla osta a che detto potere/dovere di revisione sia esercitato dall’Amministrazione, sulla base di proprie scelte discrezionali, anche attraverso provvedimenti temporanei e provvisori, che tengano luogo del provvedimento definitivo per il tempo necessario a che lo stesso sia adottato, stante la evidente complessità della istruttoria che andrà effettuata in relazione ai fatturati prodotti dagli operatori economici, fermo restando che il definitivo rapporto di dare/avere tra le parti sarà quello previsto dal provvedimento definitivo.
Resta, inoltre, inteso, che la suddetta attività di rideterminazione del canone (rectius, dell’indennità di occupazione) mensile dovuto è strumentale solamente ad elidere le conseguenze economiche sfavorevoli derivanti dall’illegittima variazione della concessione senza indizione di nuova procedura di attribuzione ex lege n. 205/2017, e dunque essenzialmente a neutralizzare i meccanismi di previsione di canoni in via automatica e forfettaria anziché previa valutazione dell’effettivo fatturato dei singoli operatori economici, e non già a ristorare i suddetti operatori dalle lamentate difficoltà economico-finanziarie e carenze di liquidità collegate all’emergenza epidemiologica da Covid-19”.
IL COMMENTO DEGLI AVVOCATI – Ecco le parole dei legali Alvise Vergerio Di Cesana e Luca Porfiri a commento della pronuncia del Consiglio di Stato: "Il Consiglio di Stato ha dunque sostanzialmente accolto i motivi di impugnazione presentati dalle nostre assistite.
Per effetto della sentenza Adm dovrà (unitamente allo Stato italiano) immediatamente conformarsi al dictum del Consiglio di Stato, provvedendo all’immediata banditura della gara e ancor prima, nelle more, alla rideterminazione del canone concessorio rispettando i criteri di legalità dettagliatamente fissati dal Giudice amministrativo.
Restano ovviamente sul tavolo le questioni in ordine alla sorte delle somme già versate dai concessionari, in eccesso rispetto ai criteri dettati dalla sentenza, tra i quali è bocciata la previsione di un canone forfettario uguale per tutti che dovrà lasciare posto al criterio del fatturato di ciascun operatore".