Limiti orari al gioco, nuova ordinanza ad Asiago
Seconda ordinanza sindacale sui limiti orari al gioco in due mesi per il Comune di Asiago, nel Veneto.
Ad aprile 2026, il Comune di Asiago (Vi) ha fissato dei precisi limiti orari al funzionamento degli apparecchi da gioco installati in città, in ossequio alla legge regionale veneta.
Il gioco quindi veniva interrotto dalle 7 alle 9, dalle 13 alle 15, dalle 18 alle 20 e infine dalle 22 alle 7.
Ora, con una nuova ordinanza, l’amministrazione comunale fissa una disciplina diversa per gli apparecchi.
D’ora in poi, quindi, gli orari di interruzione del gioco sono i seguenti: dalle 7 alle 9, dalle 13 alle 15, dalle 18 alle 20 e infine dalle 24 alle 7.
L’orario di interruzione del gioco dovrà essere rispettato tutti i giorni, compresi i giorni festivi. Gli stessi apparecchi nelle ore di “non funzionamento” dovranno essere spenti tramite apposito interruttore elettrico di ogni singolo apparecchio ed essere mantenuti non accessibili.
La motivazione?
Nell’ordinanza sindacale in proposito si legge: “Il fenomeno della ludopatia risulta in costante aumento e ritenuto pertanto necessario ampliare le fasce orarie di interruzione del gioco rispetto al minimo stabilito dalla normativa regionale, al fine di rafforzare le misure di prevenzione e tutela della salute pubblica”.
LE SANZIONI
Secondo quanto recita l’ordinanza sindacale, la violazione alle prescrizioni comporta la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla legge regionale n. 38 del 2019.
In particolare il mancato rispetto delle limitazioni dell’orario di esercizio del gioco comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.500 euro per ogni apparecchio da gioco.
Per tutte le altre violazioni si applica quanto previsto dall’art. 7/bis del D.Lgs. 267/2000.
Inoltre, nei confronti dei soggetti che nel corso di un biennio commettono tre violazioni, anche non consecutive, dei limiti orari, è prevista la chiusura definitiva degli apparecchi mediante apposizione di sigilli, anche se hanno provveduto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.
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