Riciclaggio al Casinò Saint Vincent, Cassazione annulla sequestri: ‘Motivazioni generiche’

Scritto da Fm
La Cassazione rinvia al Tribunale di Aosta per un nuovo giudizio dopo i ricorsi contro i decreti di sequestro preventivo emessi nell’inchiesta sul riciclaggio al Casinò Saint Vincent.

La Corte di cassazione ha annullato l’ordinanza con cui nell’autunno del 2025 il Tribunale di Aosta

ha confermato i decreti di sequestro preventivo adottati dal Giudice per le indagini preliminari di Aosta nell’ambito dell‘operazione che ha svelato un sistema di riciclaggio realizzato da imprese commercianti materiale ferroso e attuato anche grazie a due impiegati del Casinò di Saint-Vincent.

Tale ordinanza infatti è stata impugnata da quattro dei 33 indagati e la Cassazione ha scelto di rinviare al Tribunale di Aosta per nuovo giudizio.

“MOTIVAZIONI GENERICHE”

Secondo uno degli indagati il decreto di sequestro preventivo impugnato risulta del tutto “privo di motivazione in ordine alla sussistenza del periculum in mora, essendo rinvenibile solo una generica affermazione, comune a tutti gli indagati”, circa il rischio che non si potesse poi procedere al recupero dei proventi dei reati.

Inoltre, il Tribunale ha “trattato indifferentemente la posizione di tutti gli indagati, cui risultano contestati numerosissimi reati diversi e neppure collegati tra loro, senza dunque procedere alla doverosa valutazione individualizzata”.

“NESSUNA CORRUZIONE E SEQUESTRO SPROPORZIONATO”

In un altro ricorso invece i legali dell’indagato contestano il provvedimento che ha disposto il sequestro in quanto “privo di autonoma motivazione, anche in ordine al presunto accordo corruttivo”, consistendo in un mero “copia-incolla” della richiesta formulata dal pubblico ministero (compresi gli errori contenuti in essa sull’importo del sequestro).

Ma è anche caratterizzato da “contraddittorietà tra quanto sequestrato e le condotte contestate”.

Non si configurerebbe neppure il reato di corruzione, sempre stando alla difesa di uno degli indagati, data la sporadicità e l’eseguità delle somme.

“Né risulta la finalità corruttiva, posto che la finalità di sottrarsi agli obblighi imposti dalla normativa antiriciclaggio potrebbe essere al più riconducibile al corrotto ma non al corruttore”, si legge fra i motivi di ricorso.

Il sequestro deciso dal Tribunale di Aosta, inoltre, è stato disposto “per una somma diversa da quella indicata nell’imputazione”, ha riguardato conti correnti capienti riconducibili all’indagato e a sua madre, estendendo il vincolo oltre l’importo individuato quale profitto del reato.

“ACCUSA DI AUTORICICLAGGIO BASATA SU DATI SBAGLIATI”

Due i motivi di ricorso presentati dal terzo ricorrente, il titolare di un’impresa commerciante materiale ferroso.

Viene rimarcato il difetto dei provvedimenti impugnati sia quanto al fumus sia quanto al periculum in mora in relazione ai reati presupposto del delitto di autoriciclaggio.

L’impresa, rilevano i suoi difensori, non ha emesso alcuna fattura né altro documento fiscalmente equiparabile: le cessioni dei rottami avvenivano, infatti, attraverso il sistema del “reverse charge” nel quale il cessionari si limitava ad “una integrazione contabile dell’Iva, ovvero ad una mera annotazione contabile non integrante un documento fiscalmente rilevante”.

La condotta di autoriciclaggio poi secondo i legali è insussistente in quanto postulata sulla base di dati (analisi di conti bancari e intercettazioni) tutti risalenti al 2024, epoca precedente alla commissione del reato presupposto, commesso nell’aprile 2025.

“MANCATA VERIFICA DI UNA COLPA DI ORGANIZZAZIONE”

Il quarto ricorso riguarda proprio l’impresa commerciante materiale ferroso di cui sopra.

In questo caso secondo la difesa nel provvedimento di sequestro difetta il “doveroso scrutinio” sia in ordine alla effettiva sussistenza di una colpa di organizzazione, sia in ordine alla circostanza che i reati presupposto si siano verificati quale conseguenza dell’inidoneità del modello organizzativo adottato a prevenire o attenuare il rischio del loro verificarsi.

Anche in questo caso viene contestata la “genericità” delle motivazioni a supporto dei decreto di sequestro.

I TRE FILONI INVESTIGATIVI

Secondo la Cassazione i ricorsi sono complessivamente fondati.

Nelle premesse viene innanzitutto ricordato che i principali filoni investigativi sono tre.

In primis la consumazione di reati di natura tributaria e fiscale mediante l’emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, ossia false operazioni di compravendita di materiale ferroso.

Poi reati di riciclaggio ed autoriciclaggio mediante la ripulitura del profitto dei reati fiscali all’interno della casa da gioco, “utilizzando il profitto stesso per l’acquisto di gettoni di gioco o fiches, simulando l’esercizio del gioco d’azzardo all’interno del Casinò, o eseguendo minime giocate, riconsegnando le fiches alla cassa della Casa da gioco e così convertendo le stesse in denaro pulito”.

Un terzo filone concerne i reati di corruzione di incaricato di pubblico servizio, solo in parte connessi alle operazioni di riciclaggio ed autoriciclaggio, in relazione al compenso riconosciuto ai dipendenti “infedeli” per attività contrarie ai doveri inerenti al servizio e in violazione della normativa antiriciclaggio.

LA SENTENZA

Per i giudici va rilevata, in via pregiudiziale, la fondatezza dei motivi di ricorso i quali si censura l’omessa risposta da parte del Tribunale all’eccezione di nullità dei decreti impugnati per difetto di motivazione quanto al fumus ed al peri culum in mora da tre ricorrenti.

Infatti, viene evidenziato nella sentenza, la mancanza di “un apprezzamento indipendente, rispetto agli atti valutativi espressi dai diversi attori processuali, è equiparata alla omessa motivazione ed integra, pertanto, il vizio di violazione di legge”.

Il Tribunale di Aosta quindi dovrà, in sede di riesame, evidenziare gli elementi che ritiene costituire espressione di una effettiva verifica compiuta dal giudice sulla richiesta cautelare.




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