Casinò Campione, i commissari invitano al voto i creditori
“Chiunque vanti crediti nei confronti di Casinò di Campione Spa è invitato ad esprimere il proprio voto in merito alla proposta di concordato”, precisando “l’importo e la natura (chirografaria o privilegiata) del proprio credito. Il voto potrà essere espresso nel corso dell’adunanza dei creditori che si terrà in presenza, salvo ulteriori diverse comunicazioni, il giorno 22 novembre 2021 ad ore 10 avanti il Giudice delegato”.
Lo scrivono ai creditori della società Casinò di Campione Spa i commissari giudiziali Marco Mancini e Alessandro Danovi, in riferimento al concordato preventivo per il quale il tribunale di Como “ha dichiarato aperta la procedura”.
LA PROPOSTA CONCORDATARIA – Nella comunicazione, i commissari giudiziali ricordano che nella proposta concordataria “la Società propone ai propri creditori un concordato in continuità aziendale diretta ex art. 186-bis L.F., senza alcuna dismissione di cespiti. Nel suo complesso, la proposta prevede, oltre al pagamento integrale e alle rispettive scadenze delle spese di procedura (stimate in 966.020 euro), di giustizia (stimate in 1.612.000 euro) e prededucibili (stimate in euro 1.173.230,87), il soddisfacimento dei crediti concorsuali”.
Ai creditori privilegiati inclusi quelli derivanti da transazione fiscale e i lavoratori impugnanti o non impugnanti il licenziamento o non firmatari di accordi andrà il 100 percento per capitale e interessi, entro 30 mesi dalla data di omologa; ai lavoratori privilegiati che abbiano firmato un patto para-concordatario sospensivamente condizionalo alla sola omolga del concordato, impugnanti o non impugnanti il licenziamento andrà il 100 percento per capitali e interessi, in caso di riassunzione a partire dal 30° e fino al 60° mese successivo alla riapertura del Casinò – in caso di mancata riassunzione in massimo 36 mesi dalla data di apertura del Casinò; ai chirografari il 60 percento del credito nominale a partire dal 31° mese dall’omologa ed entro 60 mesi, e un ulteriore 40 percento in caso di giacenze di cassa di oltre 5 milioni di euro, in tranches al 31 dicembre di ogni anno a partire da 36 mesi dalla data di omologa e fino al 10° anno dell’omologa; ai postergati il 100 percento previo soddisfacimento dei chirografati e in caso di giacenze di cassa oltre i 5 milioni di euro, in tranches al 31 dicembre di ogni anno a partire da 36 mesi dalla data di omologa e fino al 10° anno dall’omologa.
LA SUDDIVISIONE DEI CREDITORI – Quanto alla suddivisione dei creditori, ecco come sono classificati:
Classe 1: composta dagli ex lavoratori dipendenti non firmatari di accordi, votanti in misura pari al sacrificio imposto dalla dilazione, ulteriore a quella consentita ex art. 186-bis L.F., di 18 mesi;
Classe 1-bis: composta dagli ex lavoratori dipendenti che hanno firmato gli accordi IDsA (impugnanti il licenziamento disponibili ad accettare solo i nuovi termini di assunzione) e NIDsA (non impugnanti il licenziamento disponibili ad accettare solo i nuovi termini di assunzione);
Classe 2: composta da tutti i creditori privilegiati non collocati nelle classi 1, 1-bis e 2;
Classe 2-bis: composta da Erario ed Enti previdenziali per i crediti oggetto di transazione fiscale ex art. 182-ter L.F.
Classe 3: composta da tutti i creditori chirografari, compresi Erario ed Enti previdenziali per i crediti oggetto di transazione fiscale ex art. 182-ter L.F.
LA TEMPISTICA – Visto che i commissari giudiziali devono, nell’ambito delle proprie incombenze, procedere, tra l’altro, alla verifica dell’elenco dei creditori, essi sono inviati “entro 15 giorni dal ricevimento della presente, a comunicare per iscritto l’ammontare del loro credito alla data del 27 luglio 2018”, specificando “l’eventuale carattere di privilegio, pegno, ipoteca, in riferimento al credito vantato, nonché la relativa classe di appartenenza”.