Casinò e mance, tra tasse e costo del lavoro

Il trattamento delle mance nei casinò alla luce dei loro aspetti civilistici, previdenziali e assicurativi.
Scritto da Mauro Natta

Casinò e mance, tra tasse e costo del lavoro

Il costo del lavoro nei casinò è ovviamente composto dalla retribuzione e dai contributi a carico del datore di lavoro, il quantum, al netto delle trattenute, percepito dal lavoratore formala retribuzione. Questo, in modo schematico, quanto avviene.

Una categoria di lavoratori dipendenti che, tra l’altro, attende un riconoscimento ufficiale così come prevedevano i vari progetti e proposte di legge in materia di case da gioco nei primi anni ‘90 tramite l’istituzione di un Albo, si è spesso trovata a combattere per avere riconosciuto un diritto che, personalmente, trovo più che giusto: tutto quello che è soggetto ad imposizione Irpef deve esserlo ai fini contributivi e, perché no, del Tfr.
Ma andiamo con ordine; non intendo partire dalle molte sentenze a tutti livelli a datare dal 1954.

Un certo riconoscimento del principio descritto fu raggiunto col cosiddetto stipendio convenzionale (nel 1969 se non erro) una parte delle mance era riconosciuta ai fini pensionistici e, al tempo stesso, assoggettata all’imposta sul reddito. Logicamente il datore di lavoro versava i relativi contributi (allora Enpals) e il lavoratore aveva le sue regolari ritenute.

Il fisco ha ritenuto, poi, che le mance fossero ascrivibili al reddito di lavoro o assimilabili allo stesso ma i dipendenti tecnici delle case da gioco non erano di identico avviso in quanto, da sempre, sostenitori del principio se tassabili ai fini reddituali dovevano essere debitamente considerate ai fini previdenziali.

Quanto immediatamente precede trova fondamento in alcune risultanze di altrettanto illustri e altamente noti esperti che mi piace di seguito, anche se brevemente, riassumere.

LE MANCE DAL PUNTO DI VISTA CIVILISTICO – Dal punto di vista civilistico assume rilievo l’art. 770 del cod. civ. Che nel primo comma definisce la donazione remuneratoria e nel secondo comma la liberalità d’uso. Ebbene non si può negare che la mancia in parola non sia una liberalità d’uso.
Si può parlare di liberalità remuneratoria se osserviamo quella che si dà al cameriere. Il carattere remuneratorio difetta nelle cosiddette mance elargite dai giocatori vincenti al personale delle case da gioco. Qui la mancia non è connessa al servizio che se così fosse sarebbe da codice penale e non trae occasione dal servizio ma dalla vincita!

LE MANCE DAL PUNTO DI VISTA DEL DIRITTO DEL LAVORO – Le mance interessano il rapporto di lavoro solo in quanto siano regolamentate dal contratto di lavoro.
La sentenza n.1775 del 18 maggio 1976 della Cassazione afferma che le mance assumono carattere retributivo quando le parti vi abbiano attribuito la funzione di coefficiente integrativo della retribuzione. E non è questo il caso di cui si parla! Se ne parlava, invece, con lo stipendio convenzionale.

LE MANCE DAL PUNTO DI VISTA ASSICURATIVO E PREVIDENZIALE – Ricollegandomi alla citata sentenza n.1775 ne cito una parte: “l’uso normativo, in forza del quale il giocatore vincente è tenuto ad elargire una parte della vincita al croupier … e non può essere ricompresa nella base imponibile previdenziale se non nella misura in cui le parti vi abbiano conferito funzione integrativa della retribuzione …”
Per brevità rammento che le mance erano state tassate ai fini Irpef per il 75 percento del loro ammontare e che con il D.L, 314/1997 per lo stesso importo sono state assoggettate a contribuzione pensionistica e il dipendente versa la sua parte tramite le relative ritenute.
In conclusione, non senza aver fatto notare che la mancia è una parte della vincita e la vincita (realizzata nelle case da gioco autorizzate) non è tassabile ai fini dell’imposta sul reddito, come sancito dalla Legge Europea, non si può ignorare che l’incremento del costo del lavoro ha, in ultima analisi, penalizzato le entrate tributarie (L. n.388/86 ex D.L. n.319/86) dell’Ente pubblico periferico che deve garantire l’equilibrio della gestione nella quale il costo del personale è uno dei più rilevanti.

Una possibile soluzione può consistere nel detassare le mance ai fini Irpef, il dipendente incrementa le proprie entrate considerando anche le ritenute; l’ente pubblico proprietario della casa da gioco aumenta la propria quota.
Ma è necessario fare in modo che il dipendente possa pagare una assicurazione privata al fine pensionistico, dovutamente raccordata e nel modo più opportuno con l’Inps, che avrebbe il compito di garantire il collegamento con i versamenti già effettuati in una soluzione che non sia peggiorativa.