Casinò, il beneficio di legge per l’ente pubblico
Con quanto mi sono permesso di scrivere nel mio precedente articolo non avevo l’intenzione di esprimere se non un ragionamento, pur modesto e relativo alla mia cultura certamente non giuridica, per concludere che quanto va a beneficio dell’ente pubblico proprietario della casa da gioco altro non è che una sorta di tassa; se vogliamo impropria, ma pur sempre di tassa si può parlare.
Probabilmente non si potrà ammettere che è quanto l’ente pubblico riscuote per un servizio ma, a pensarci bene, detta caratteristica si potrebbe anche configurare. La proprietà, tramite una società di gestione, a capitale pubblico, privato o misto non rileva, che si impegna comunque a versarle una parte dei ricavi, si ritrova disponibili mezzi economici da prevedere a bilancio e provvedere ai propri impegni e compiti. Siamo, quindi, pienamente nella lettera e nella motivazione di quanto il decreto citato nel precedente articolo recita: … provvedimenti necessari per poter addivenire all’assestamento del proprio bilancio.
La proprietà si impegna a fornire, se volete, un servizio per mezzo del quale non trovo azzardato affermare che risorse economiche nazionali si fermano in Italia. Non è forse vero che l’ubicazione delle attuali case da gioco è tale da evitare che molti giocatori, anche “truccati” da turisti si rechino all’estero per giocare? Non è forse vero che il turista può portare diecimila euro e, se serve, usare la carta di credito o il bancomat?
In conclusione oso porre un interrogativo: lo spirito del decreto e lo ripeto con forza “provvedimenti necessari per poter addivenire all’assestamento del proprio bilancio” e la scelta delle ubicazioni, per le finalità certamente non espresse dagli accadimenti citati, consentono o meno di valutare il mio ragionare da prendere in considerazione?
Concludo ringraziando chi vorrà pensare per quanto esposto ad approfondire il pensiero da me narrato. Vorrei rammentare, in tema di proposte di legge sulle case da gioco nei primi anni ’90, che era proposto la seguente normativa, mi pare nel regolamento di attuazione, che così ricordo: le modalità di svolgimento delle operazioni di cambio assegni avrebbero dovuto essere accompagnate, in deroga all’art. 1933 del codice civile, dalla possibilità di esercitare l’azione di recupero crediti dal casinò. Per detta agevolazione era stato proposto al Parlamento di intervenire.