skin

Superenalotto, Tar Lazio conferma sanzione a Sisal per mancati incassi nel terzo bimestre 2011

13 febbraio 2013 - 17:16

La seconda sezione del Tar del Lazio ha respinto il ricorso presentato da Sisal per l’annullamento della penale da 16,5 milioni di euro chiesta dai Monopoli di Stato per i mancati incassi nel bimestre maggio-giugno 2011. Superenalotto e Vlt, per il Tar Aams non può prescrivere l’incompatibilità Corte dei Conti: Nottola "Mancato incasso Preu e omesso riversamento proventi lotto"

Scritto da Amr

Il Collegio ha ritenuto che “l’interesse dell’Erario, quale cristallizzato nell’art. 14, comma 3, dell’Atto di Convenzione, non sia semplicemente quello di conseguire un obiettivo minimo complessivo di raccolta, ma anche quello di assicurare un regolare afflusso finanziario nelle casse dello Stato, a cadenze bimestrali. Pertanto, la penale in concreto congegnata (500.000 euro per ogni milione di mancata raccolta), è ragionevolmente proporzionale all’importanza che l’obbligazione in esame riveste, nell’economia negoziale, risolvendosi comunque, a ben vedere, nel dimezzamento dell’offerta economica dedotta in convenzione”.

Secondo i giudici, la Sisal era a conoscenza delle clausole che ha sottoscritto quando si è aggiudicata la concessione del SuperEnalotto, tra cui la previsione di garantire una raccolta minima nei primi 18 bimestri di gestione, l’introduzione di nuove modalità di gioco anche online, la possibile modifica delle condizioni di mercato e di livelli di pay out (la parte di giocate da destinare alle vincite). Secondo il Tar Lazio, i mancati incassi non possono essere giustificati dall’introduzione di norme di contrasto alla ludopatia che hanno portato alla cancellazione di alcuni spot pubblicitari. Sisal ha per esempio citato la mancata autorizzazione ad avviare, nel giugno 2012, la campagna pubblicitaria 'Lasciatemi sognare', o anche la mancata indizione del Gntn c.d. 'Enalotto Telematico'. La società ha sottolineato «di avere raccolto, nel periodo di riferimento, un importo complessivo di circa 9,45 miliardi di euro, realizzando così una raccolta mediamente pari, se riferita a ciascun bimestre, a 525 milioni di euro, superiore di ben 175 milioni di euro all’obiettivo per bimestre», un "livello minimo garantito di raccolta" che il concessionario si era però impegnato "espressamente ed incondizionatamente ad assicurare" per "ciascuno dei 18 bimestri consecutivi a decorrere dal giorno 1 del mese successivo a quello di stipula dell’atto di convenzione". Un rapporto concessorio, ricordano i giudici del Tar, non è un mutuo, in cui «l’estinzione anticipata è possibile solo quando sia stata espressamente concordata dalle parti».

Articoli correlati