skin

Tar Puglia respinge ricorso contro trasferimento ricevitoria Lotto

10 febbraio 2017 - 12:56

Ricevitori rivali: sentenza del Tar Puglia conferma trasferimento di rivendita di tabacchi e Lotto vicina ad un'altra.

Scritto da Redazione
Tar Puglia respinge ricorso contro trasferimento ricevitoria Lotto

 

Il Tar Puglia ha respinto il ricorso di un esercente che ha impugnato il provvedimento con il quale il direttore dell’Ufficio Monopoli ha concesso ad un altro, titolare di una rivendita di tabacchi e ricevitoria Lotto del Comune di Parabita (Le), l’autorizzazione provvisoria al trasferimento in un'altra via.


Secondo il ricorrente, invece, l’Amministrazione, al fine di autorizzare il trasferimento richiesto, avrebbe dovuto avere come riferimento, nel valutare le distanze rispetto agli altri punti vendita, non già la sede originaria dello stesso, ma l’ultima sede dallo stesso occupata.


Per i giudici "è del tutto irrilevante l’assunto secondo il quale il giudicato del Consiglio di Stato sia da ritenersi ineseguibile.
Nella specie, l’effetto ripristinatorio e conformativo del giudicato amministrativo ha comportato da un lato, con effetto ex tunc, la legittimità del diniego espresso dall’Amministrazione in ordine al trasferimento in via Impero (con conseguente eliminazioni dal mondo giuridico degli atti nel frattempo prodotti) e, dall’altro, la possibilità per la stessa di riesercitare il proprio potere con l’unico limite costituito dalla considerazione del parametro suindicato.
In tale ottica, nessun ostacolo poteva frapporsi al riesercizio del potere amministrativo nell’esaminare le nuove richieste di trasferimento avanzate dal titolare della rivendita, purchè diverse da quella oggetto del diniego oggetto del giudicato amministrativo, non potendo, nella rinnovazione del procedimento riprodursi il vizio già accertato nella sentenza.
Inoltre, ritiene il Collegio non sussistere alcuna violazione del DM 38/2013 dato che quest’ultimo, all’art.10, consente il trasferimento in zona, quando si determini l’aumento della distanza preesistente.
Come efficacemente rilevato dalla difesa delle parti costituite, e non smentito dal ricorrente, il Ria, a seguito del trasferimento, si è collocato a una distanza di 140 metri dal ricorrente, rispetto ai 100 metri di distanza prima sussistenti.
In conclusione, il provvedimento impugnato risulta esente dalle censure rassegnate nel ricorso, il quale deve quindi essere respinto".

 

Articoli correlati